Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29386 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2020, (ud. 21/10/2020, dep. 23/12/2020), n.29386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28489/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

R.H.;

– intimato –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di

Bolzano, sezione 1, n. 47/01/2015, pronunciata in data 12/03/2015,

depositata in data 27/04/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre

2020 dal Consigliere Guida Riccardo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. R.H. impugnò, innanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, la cartella di pagamento di Euro 10.825,00, per il mancato riconoscimento delle detrazioni IRPEF (e relative sanzioni), per l’annualità 2008, dei costi per lavori di riqualificazione energetica di un immobile strumentale della sua ditta, di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 344 e ss., (Finanziaria 2007);

2. il giudice di primo grado (con sentenza n. 91/02/2013) accolse il ricorso ritenendo che il contribuente avesse documentato di avere sostenuto le spese di riqualificazione energetica;

3. la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, con la sentenza in epigrafe, nel contraddittorio del contribuente – dato atto che quest’ultimo aveva prodotto la sentenza n. 20/2013 della medesima Commissione di secondo grado che, nell’analogo giudizio concernente l’annualità 2007, aveva annullato la decisione n. 32/2012 del giudice di primo grado che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso del contribuente -, ha rigettato l’appello dell’Agenzia, testualmente “non rinvenendo idonee ragioni per discostarsi dall’orientamento adottato, a fronte di identico thema decidendum, con la succitata decisione n. 20/2013, alla cui motivazione quindi integralmente si rinvia, ivi comprese le considerazioni poste alla base della statuita compensazione delle spese.”;

4. l’Agenzia ricorre, con quattro motivi, per la cassazione di questa sentenza; il contribuente non si è costituito in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

a. preliminarmente va disattesa l’istanza dell’Agenzia di riunione della causa a quella, tra le stesse parti, iscritta con n. di R.G. 955/2014 (vedi infra), trattandosi di controversie riguardanti due diversi periodi d’imposta (il 2007 e il 2008);

1. con il primo motivo del ricorso (1. Omessa/apparente motivazione/nullità della motivazione per relationem in violazione dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”), l’Agenzia fa valere la nullità della sentenza impugnata che, limitandosi a richiamare la motivazione di un’altra sentenza d’appello, resa in un’identica controversia tra le stesse parti, relativa ad altra annualità (2007), ha omesso di dare una compiuta spiegazione della scelta motivazionale adottata, contravvenendo al chiaro indirizzo della giurisprudenza di legittimità che, a proposito della motivazione per relationem, nega che sia sufficiente un generico rinvio ad altro provvedimento, ma afferma la necessità di un rimando “strutturato” che, comunque, misurandosi con i motivi d’impugnazione, illustri le ragioni della condivisione dell’altra pronuncia;

2. con il secondo motivo (2. Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”), l’Agenzia premette che avverso la citata sentenza n. 20/2013 pende ricorso per cassazione (iscritto al n. R.G. 955/2014, trattato in questa stessa adunanza camerale), e, riassunto il contenuto di tale sentenza, ricorda che il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, attribuisce agli uffici finanziari poteri di acquisizione dei dati e degli elementi rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile direttamente nei confronti del contribuenti sottoposti a verifica o nei confronti dei terzi. Soggiunge che le notizie e i dati non addotti in giudizio dal contribuente, così come gli atti, i documenti e le scritture contabili non esibiti in risposta alle sollecitazioni dell’ufficio, non possono essere presi in considerazione a favore di questi ultimi perchè tardivi. In forza di queste premesse, l’Agenzia ascrive al giudice d’appello la violazione di norme processuali “secondo le quali i documenti e le informazioni non addotti subito in giudizio dalla contribuente nonostante le sollecitazioni dell’Ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente perchè tardivi…” (cfr. pag. 17 del ricorso per cassazione);

3. con il terzo motivo (“3. Violazione e/o falsa applicazione della disciplina sulle detrazioni IRPEF per interventi di riqualificazione energetica dettata dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 344-349 e del D.M. di attuazione D.M. 19 febbraio 2007, art. 4 nonchè dell’art. 2697 c.c. sull’onere della prova e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata in quanto le spese per gli interventi di riqualificazione (quale presupposto normativo della misura agevolativa della detrazione IRPEF del 55%) non appaiono provate. In particolare, secondo l’ufficio, il contribuente non avrebbe dimostrato di avere compensato il debito verso il figlio – titolare dell’impresa esecutrice dei lavori – con il controcredito derivante della vendita di un immobile, avvenuta alcuni mesi prima dell’esecuzione dei lavori. Tale circostanza è stata riconosciuta dalla Commissione di secondo grado facendo leva sulla “dichiarazione bancaria prodotta dal ricorrente al fine di dimostrare il mancato incasso dell’assegno indicato nell’atto di compravendita” (cfr. pag. 25 del ricorso per cassazione);

un simile assunto, secondo la prospettazione erariale, si sostanzia in una doppia presunzione, più volte censurata dalla giurisprudenza di legittimità, oltre al fatto che l’uso, a fini probatori, della dichiarazione della banca, integra la violazione della norma (art. 7, comma 4, cit.) secondo la quale, nel processo tributario, non è ammessa la prova testimoniale;

4. con il quarto motivo (“4. Nullità della sentenza per motivazione contraddittoria ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”), l’Agenzia censura, sotto due distinti profili, il vizio logico del percorso argomentativo della (citata) sentenza n. 20/2013, richiamata dalla sentenza qui impugnata, in quanto: (a) essa presume che i lavori siano stati eseguiti, ma contemporaneamente, in modo contraddittorio, afferma che vi sono aspetti poco chiari e poco lineari della vicenda sostanziale, con riferimento agli importi fatturati per il montaggio delle finestre e all’oggetto sociale della ditta del figlio del contribuente; (b) pur riconoscendo i dubbi che nascono dalla mancata indicazione delle porzioni materiali interessate dall’intervento di riqualificazione energetica (in quanto il medesimo immobile risulta in parte di proprietà del contribuente e in parte di proprietà del figlio, che vi avrebbe eseguito i lavori, emettendo le relative fatture), tuttavia, sostiene che tali incertezze siano superate alla luce della documentazione asseverativa del tecnico, la quale però si riferisce all’intero immobile e non alla singola porzione materiale;

5. il primo motivo è fondato, con assorbimento degli altri motivi;

per giurisprudenza costante di questa Corte (ex multis: Cass. 06/03/2018, n. 5209, la quale aderisce all’insegnamento di Cass. sez. un. 04/06/2008, n. 14814), nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta “per relationem” rispetto a quella di un’altra decisione, anche se non passata in giudicato, purchè riproduca i contenuti evocati e li renda oggetto di un’autonoma valutazione critica, in modo da consentire la verifica della compatibilità logico-giuridica del rinvio;

nella fattispecie, la sentenza impugnata è nulla perchè, limitandosi a richiamare una sentenza non definitiva, si sostanzia in una “non decisione”, priva della necessaria, autonoma valutazione critica dei contenuti mutuati dalla pronuncia di riferimento, funzionale al controllo della coerenza logico-giuridica dell’innesto motivazionale, in relazione alle argomentazioni delle parti e, soprattutto, ai motivi d’impugnazione proposti;

6. ne consegue che, accolto il ricorso, la sentenza è cassata, con rinvio alla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia alla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA