Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29386 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 14/11/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 14/11/2018), n.29386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17793/2013 proposto da:

SITEC SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BAIAMONTI 4, presso lo studio

dell’avvocato ROSARIA INTERNULLO, rappresentata e difesa dagli

avvocati BENITO GRASSO e LUCA GRASSO.

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2969/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/05/2013 R.G.N. 3471/2009.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2969 del 2013, ha rigettato l’appello proposto da S.I.TEC. s.r.l. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta dalla stessa appellante contro il verbale ispettivo che aveva accertato nell’interesse dell’Inps la fruizione indebita di sgravi di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 44, in difetto dell’incremento occupazione ivi previsto per il triennio 2000-2003;

la società ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un motivo al quale ha resistito l’INPS con controricorso;

con atto sottoscritto dal legale rappresentante della società ricorrente, S.L. e dai suoi difensori e depositato presso la cancelleria di questa Corte, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

la rinuncia, proposta ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in L. 1 dicembre 2016, n. 225, contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” è stata notificata all’Inps, controricorrente, e per esso ai suoi difensori costituiti, come risulta dalla relata di notifica datata 14 settembre 2018, depositata unitamente all’atto di rinuncia;

ricorrono, pertanto, i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., con compensazione delle spese, in considerazione del fatto che la rinuncia al giudizio (rectius: l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti) è imposta dall’art. 6, comma 2, D.L. cit., affinchè i debitori, nei cui confronti sono stati emessi ruoli affidati ad agenti della riscossione, possano accedere alla definizione agevolata prevista dalla norma citata: tale previsione, in una logica di composizione stragiudiziale delle controversie volta a recuperare con maggiore celerità risorse finanziarie per il soddisfacimento di esigenze indifferibili dello Stato, è validamente apprezzabile come ragione di compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo e compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

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