Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29386 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 13/11/2019), n.29386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8854-2016 proposto da:

ORINVEST SRL, in persona del Presidente del C.d.A. e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO CENTORE,

giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dei Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 4223/2015 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 30/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/09/2019 dal Consigliere Dott. ALDO CRISCUOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TOMMASO BASILE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato FIORENTINI per delega

dell’Avvocato D’AYALA VALVA che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La ORINVEST s.r.l. ha impugnato per cassazione la sentenza n. 4223/2015, depositata in data 30.9.2015, della CTR della Lombardia che aveva respinto l’appello proposto avverso la decisione della CTP di Milano pure reiettiva del suo ricorso contro l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro n. (OMISSIS), notificato 31.5.2011, relativo alla registrazione del decreto ingiuntivo emesso in data 7 maggio 2009 dal Tribunale di Milano; contestando l’applicazione dell’imposta di registro nella misura proporzionale del 3%, anzichè in misura fissa.

Il ricorso è affidato a due motivi.

La AGENZIA DELLE ENTRATE non ha svolto attività difensiva. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex ad. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La presente controversia riguarda la impugnativa di avviso di liquidazione per imposta di registro applicata in misura proporzionale su decreto ingiuntivo ottenuto dalla ricorrente quale cessionaria per accordo transattivo.

Con il primo motivo la ORINVEST ha lamentato violazione e falsa applicazione degli art. 112 e 132 c.p.c e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, sul rilievo che “la motivazione della sentenza impugnata è incomprensibile, perchè inconferente rispetto all’oggetto del contendere”, concernente la individuazione della corretta applicazione dell’imposta di registro (in misura fissa ovvero proporzionale) al decreto ingiuntivo emesso in suo favore quale fideiussore in esecuzione di un accordo transattivo del 2.12.2005.

Il motivo è infondato e va respinto.

Con la motivazione della sentenza impugnata i giudici di secondo grado hanno statuito per il rigetto dell’appello sulla base dell’affermazione che “… l’atto transattivo lascia in vita il decreto ingiuntivo e che questo non è soggetto ad Iva, essendo irrilevante la sorte delle singole poste creditorie che compongono il capitale ingiunto, resta integro il diritto/dovere dell’Ufficio di assoggettamento a tassazione propria il decreto ingiuntivo rimasto, come detto, integro”.

Orbene, pur se redatta in modo estremamente conciso, la motivazione della sentenza consente di enucleare una “ratio”, individuabile nel presupposto – ancorchè errato, come si dirà – secondo cui l’avviso di liquidazione oggetto dell’impugnativa fosse da riferire “…ad una fideiussione incondizionata prestata da Salipar”, senza considerare che il decreto ingiuntivo recante condanna ai pagamento del corrispettivo di una cessione di beni potesse anche non riferirsi alla fideiussione.

il secondo motivo, concernente violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20 e 40, è invece fondato e va accolto.

Va, infatti, considerato che oggetto dell’avviso di liquidazione oggetto dell’impugnativa non era l’escussione della fideiussione rilasciata da ORINVEST all’ATI, aggiudicataria dell’appalto di realizzazione della linea tranviaria in Messina. Nemmeno oggetto dell’avviso era la rivalsa interna del fideiussore adempiente verso le società debitrici.

Oggetto dell’avviso era invece il decreto ingiuntivo riguardante il pagamento dei crediti acquistati da ORINVEST in forza della transazione, aventi ad oggetto forniture merci (materassini antivibranti) assoggettate ad IVA, oltre le spese legali assoggettate pacificamente ad IVA. Non vi è dubbio che, come affermato dalla CTR, la transazione “lasciasse in vita il decreto ingiuntivo” (costituendone anzi il presupposto), ma con l’iniziale impugnativa la ORINVEST non aveva chiesto di non pagare l’imposta di registro sul decreto ingiuntivo, bensì di pagarla in misura fissa in quanto riguardante rapporti commerciali su fattura del tutto autonomi e già assoggettati ad IVA.

Va, quindi, in conclusione, ribadito che in tema di imposta di registro a registrazione del decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate ad IVA fruisce, in base ai principio dell’alternatività sancito dal D.P.R. n. 131 dei 1986, art. 40, dell’applicazione dell’imposta in misura fissa.

La diversa soluzione adottata in sede di merito avrebbe trovato giustificazione ove il decreto ingiuntivo avesse riguardato somme pagate da garante al creditore principale, nel qual caso l’aliquota da applicare sarebbe stata quella proporzionale del 3% sul valore della condanna, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, parte l, allegata, art. 8, comma 1, lett. b), in quanto l’obbligo azionato con tale pretesa da un lato deriverebbe da un rapporto distinto ed autonomo da quello principale e, dall’altro, non si risolverebbe in un corrispettivo o in una prestazione soggetta ad IVA (Cass., sent. n. 20262 dei 9.10.2015; SSUU 18520/19).

Nella fattispecie in esame, come già precisato, non è applicabile il principio ora esposto, in quanto non si è trattato di decreto ingiuntivo in rivalsa, bensì di decreto ingiuntivo su acquisto crediti fatturati (oltre tutto per importi superiori a quello che la società gerente aveva corrisposto alla società cedente i crediti in questione).

Va, quindi, accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e decisa nel merito la causa con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente, non essendovi ulteriori accertamenti da compiere.

Le spese de merito possono dichiararsi compensate, stante il sopravvenire nel corso del giudizio dell’orientamento chiarificatore di legittimità. Quelle del presente giudizio, per la cui liquidazione si rimanda al dispositivo, vanno poste a carico dell’Agenzia delle Entrate.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa a sentenza impugnata e, decidendo nei merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente.

Dichiara compensate le spese delle fasi di merito e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento di quelle del presente giudizio, che liquida in Euro 5.300,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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