Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29385 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. II, 28/12/2011, (ud. 16/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.E., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

a margine del ricorso, dall’Avv. Greco Pietro, elettivamente

domiciliato nello studio dell’Avv. Mario Pecoraro in Roma, viale di

Villa Grazioli, n. 20;

– ricorrente –

contro

M.M., nella qualità di erede di M.G.,

rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al

controricorso, dall’Avv. Tiraboschi Giuseppe Maria, elettivamente

domiciliato nel suo studio in Roma, via Belluno, n. 1;

– controricorrente –

e contro

V.M.F.; FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ LE RAGNAIE DI

MARTINI GUIDO & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante

pro

tempore; P.R.; G.M. DI MARTINI GUIDO E MARCO S.A.S., in

persona del legale rappresentante pro tempore; FID 66 IN

LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

e nei confronti di:

T.G., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale

in calce al controricorso, dall’Avv. Pietro Greco, elettivamente

domiciliato nello studio dell’Avv. Mario Pecoraro in Roma, via

Borgognona, n. 47;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 910 del 20 giugno 2005 della Corte d’appello

di Firenze.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 16

dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Pietro Greco;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1215 del 13 luglio 2001, rigettò il gravame avverso la sentenza n. 54 del 7 maggio 1999 del Tribunale di Siena, la quale: (a) aveva dichiarato la nullità, per simulazione assoluta, del contratto di compravendita stipulato il 29 novembre 1991 tra la s.r.l. FID 86 e la s.a.s. Le Ragnaie di Cannoni Elina & C.; (b) aveva dichiarato inopponibili alla creditrice V.M.F. e alla curatela del fallimento della s.r.l. FID 86 gli atti di compravendita stipulati il 1 luglio 1992 tra la s.a.s. Le Ragnaie e i coniugi C. e T. e il 5 ottobre 1992 tra gli stessi coniugi e la s.a.s. G.M. di Guido e Marco Martini.

2. – Contro questa sentenza, passata in cosa giudicata, C. E. e T.G., con atto notificato il 11 maggio 2003, hanno proposto impugnazione per revocazione, ai sensi dell’art. 395, c.p.c., n. 3.

Hanno a tal fine dedotto che la Corte d’appello aveva escluso la loro qualità di terzi acquirenti di buona fede perchè aveva constatato che nella vendita del 29 novembre 1991 era stato previsto il patto di riscatto a favore dei venditori e che il 5 ottobre 1992 essi avevano rivenduto gli stessi beni alla s.a.s. G.M., i cui soci erano i nipoti del rappresentante legale della s.a.s. Le Ragnaie.

Ed hanno aggiunto che il 15 febbraio 2003, a seguito di provvedimento penale di dissequestro, essi avevano rinvenuto il contratto preliminare di compravendita del 28 maggio 1992, nel quale il prezzo era stato stabilito in L. 520.000.000 e non in L. 20.000.000, come dichiarato a soli fini fiscali nel contratto del 1 luglio 1992.

Avevano altresì rinvenuto una dichiarazione del socio accomandatario della s.a.s. Le Ragnaie, che dichiarava di rinunciare alla possibilità di avvalersi della clausola di riscatto.

2.1. – La Corte d’appello di Firenze, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 20 giugno 2005, dichiarato inammissibile l’intervento nel processo della s.r.l. FID 86 in liquidazione (per difetto di interesse, avendo la curatela ceduto i beni immobili contestati ed anche la titolarità delle azioni processuali, a seguito dell’omologazione del concordato fallimentare, al terzo assuntore, Ca.Ri.), nel merito ha rigettato l’azione revocatoria.

La Corte territoriale ha rilevato che l’atto di citazione dell’azione di simulazione assoluta promossa dalla V. nei confronti della s.r.l. FID era stato trascritto il 7 febbraio 1992, mentre il contratto di compravendita tra la s.a.s. Le Ragnaie, da un lato, ed il C. e la T., dall’altro, era stato stipulato il 1 luglio 1992; di conseguenza i documenti asseritamente scoperti successivamente non erano decisivi, perchè la sola circostanza dell’avere acquistato la proprietà dei beni immobili dopo che era stato trascritto l’atto di citazione con il quale un creditore aveva chiesto la declaratoria di nullità dell’atto di acquisto del dante causa, per simulazione assoluta, esclude in radice qualsiasi possibilità di sostenere la buona fede degli attori, in generale e nei confronti di chiunque. In questo senso – ha sottolineato la Corte territoriale – si era già indirizzata la sentenza oggetto della domanda di revocazione, avendo questa testualmente affermato che “per quanto attiene alla dedotta buona fede, essa non può che essere esclusa con riferimento al caso di specie. Ed infatti gli appellanti hanno proceduto all’acquisto dei beni in questione dalla soc. Le Ragnaie quando la domanda proposta dai sigg. V. (e P.) era già stata trascritta, circostanza che non avrebbe potuto essere ignorata”.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il C. ha proposto ricorso, con atto notificato il 6 dicembre 2005 e, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte con cui veniva ordinata la rinnovazione della notifica, il 22 agosto 2011, sulla base di due motivi, illustrati con memoria.

Ha resistito, con controricorso, M.M., quale erede di M.G..

T.G. ha depositato atto di controricorso in adesione al ricorso principale.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo mezzo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 110, 112 e 299 cod. proc. civ. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Sebbene gli attori in revocazione avessero prodotto la documentazione relativa alla omologazione ed alla esecuzione del concordato fallimentare da parte dell’assuntore, quest’ultima verificatasi nel corso del giudizio di revocazione, la Corte territoriale avrebbe proseguito il giudizio disattendendo la richiesta di integrazione e regolarizzazione del contraddittorio attraverso la chiamata in giudizio dell’assuntore. Si lamenta che la sentenza impugnata non abbia tratto i conseguenti effetti processuali in termini di doverosa interruzione del processo e/o di integrazione e regolarizzazione del contraddittorio, “avviando la causa verso una troppo rapida ed improvvida fase decisionale”.

1.1. – Il motivo è infondato.

Il terzo assuntore del concordato fallimentare, non essendo successore a titolo universale di alcuna delle parti che hanno partecipato al giudizio di appello conclusosi con la sentenza n. 1215 del 2001, non era parte necessaria del giudizio di revocazione promosso contro quella sentenza, sicchè non è pertinente il richiamo alle norme processuali di cui il ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione.

D’altra parte, essendo divenuto titolare di ogni diritto sui beni contestati per effetto della sentenza del Tribunale di Siena del 20 febbraio 2003 di omologa del concordato fallimentare e del successivo decreto del 13 maggio 2003 con cui è stata accertata la completa esecuzione del concordato, il terzo assuntore, come successore a titolo particolare nel diritto controverso (Cass., Sez. 1, 28 febbraio 2007, n. 4766), ben avrebbe potuto intervenire nel processo, ai sensi dell’art. Ili cod. proc. civ., senza che il mancato esercizio di tale facoltà da parte sua si risolva in un difetto di integrità del contraddittorio.

A ciò aggiungasi che, poichè le norme sulla interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti tali eventi si siano verificati, dell’omessa interruzione, in conseguenza della nuova situazione derivante dalla chiusura del fallimento della s.r.l. FID 86, non è legittimata a dolersi l’odierna parte ricorrente, la quale nessun pregiudizio risente dalla irregolare prosecuzione del processo, e quindi non può dedurre la detta omissione come motivo di nullità della sentenza che, ciononostante, sia stata pronunciata (Cass., Sez. 2, 6 settembre 2002, n. 12980;

Cass., Sez. 3, 13 novembre 2009, n. 24025).

2. – Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1415 c.c., comma 1 e art. 2652 c.c., n. 4; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia), il ricorrente si duole che la sentenza impugnata abbia indebitamente esteso gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale proposta dalla V. alla domanda di simulazione proposta dalla curatela fallimentare della s.r.l. FID 36, che aveva trascritto la propria domanda giudiziale in data 16 marzo 1993, dunque in epoca posteriore agli atti di vendita di cui sono stati parte i coniugi C. – T.. Pertanto, avrebbe errato la Corte d’appello ad escludere la decisività dei documenti prodotti con il giudizio di revocazione.

2.1. – Il motivo è infondato.

Ai fini dell’impugnazione per revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 3, è decisivo il documento (trovato dopo la sentenza, che la parte non abbia potuto produrre in giudizio per cause di forza maggiore o per fatto dell’avversario), quando, se acquisito agli atti, sarebbe stato in astratto idoneo a formare un diverso convincimento del giudice, e perciò a condurre ad una diversa decisione, attenendo a circostanze di fatto risolutive che il giudice non abbia potuto esaminare (Cass., Sez. 3, 29 luglio 1986, n. 4847;

Cass., Sez. 2, 17 agosto 1990, n. 8342).

Di questo principio ha fatto corretta applicazione la Corte d’appello, la quale ha escluso – con logico e motivato apprezzamento, privo di mende giuridiche – che il contratto preliminare di compravendita del 28 maggio 1992 (nel quale il prezzo era stato stabilito in L. 520.000.000 e non in L. 20.000.000, come dichiarato ai soli fini fiscali nel contratto definitivo del 1 luglio 1992) e la dichiarazione scritta del socio accomandatario della s.a.s. Le Ragnaie (attestante la di lui rinuncia alla possibilità di avvalersi della clausola di riscatto) siano relativi ad elementi di fatto idonei a determinare una modificazione della sentenza impugnata in senso favorevole alla parte che ne ha domandato la revocazione.

E ciò per l’assorbente considerazione che – come già rilevato dalla Corte d’appello con la sentenza n. 1215 del 2001, di rigetto del gravame avverso la sentenza del Tribunale – il C. e la T. non potevano essere considerati terzi in buona fede, avendo essi proceduto all’acquisto dei beni in questione dalla società Le Ragnaie quando la domanda di simulazione assoluta proposta dalla V. era già stata trascritta.

In questo senso, l’apprezzamento, nella sentenza impugnata, dell’assenza del carattere della decisività dei nuovi documenti posti a sostegno dell’istanza di revocazione, muove dal rilievo della trascrizione del creditore come atto idoneo a far cessare, nei confronti dei terzi successivi aventi causa dal simulato acquirente, l’apparenza che costituisce lo strumento della simulazione, e dalla considerazione che la sola circostanza della posteriorità dell’acquisto dei terzi C. e T. rispetto alla trascrizione dell’atto di citazione con il quale un creditore (la V.) aveva chiesto la declaratoria di nullità, per simulazione assoluta, dell’atto di acquisto del loro dante causa, esclude in radice una qualsiasi possibilità di sostenere la buona fede dei terzi aventi causa dal titolare apparente. Rilievo e considerazione già contenuti nella sentenza passata in cosa giudicata formale, e che – ove ritenuti erronei – avrebbero potuto essere fatti oggetto, allora, di ricorso per cassazione, giacchè l’anteriorità della trascrizione dell’acquisto dei coniugi C. e T. rispetto alla trascrizione della domanda di simulazione della curatela era circostanza già nota allorchè fu emessa la sentenza revocanda e non è certo disvelata dai documenti sui quali si fonda la domanda di revocazione.

3. – Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione – liquidate come da dispositivo in favore del solo controricorrente che ha resistito al ricorso (e quindi, non anche della T., che con il controricorso ha in realtà aderito al ricorso) – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta, il ricorso e condanna, il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente M. M., che liquida, in complessivi Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA