Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29385 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2020, (ud. 21/10/2020, dep. 23/12/2020), n.29385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli

Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentata e difesa;

– ricorrente –

contro

SOCIETE GENERALE S.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giuseppe Mazzini

n. 11 presso lo studio dell’Avv. Escalar Gabriele che la rappresenta

e difende per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 305/29/13 della Commissione

tributaria regionale del Lazio, depositata il 19 settembre 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21 ottobre 2020 dal relatore Cons. Crucitti Roberta.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Societe Generale S.A. impugnò il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso, presentata il 16/11/2007, in merito al minor importo degli interessi ricevuti sul rimborso IRPEG relativo agli anni di imposta dal 1991 al 2001, deducendo l’errata applicazione del saggio di interesse di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 44.

L’Agenzia delle entrate, pur disponendo il rimborso dei crediti di imposta, ribadì la legittimità del rifiuto in ordine agli interessi dovendo gli stessi, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 44, decorrere per semestre intero, escluso il primo, dalla data di presentazione della domanda con il quale il rimborso era stato chiesto a quella dell’ordinativo del rimborso in base alle variazioni succedutesi nel tempo.

La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso e la decisione, appellata dall’Agenzia delle entrate, è stata confermata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.) con la sentenza indicata in epigrafe.

In particolare, il Giudice di appello, rilevato che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 44 nulla dispone circa il tasso di interesse da applicare nell’ipotesi in cui venga variato all’interno del semestre considerato, riteneva che fosse corretta l’impostazione della Società, ovvero l’applicazione del tasso corrente all’inizio del semestre fino alla data in cui esso venga variato, in linea con la normativa civilistica.

Per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto, affidandosi a unico motivo, ricorso cui resiste con controricorso la Società.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1 Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 44,L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 141, e del D.M. 27 giugno 2003, art. 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. La censura è fondata. La questione, oggetto di controversia, è già stata decisa da questa Corte (Sentenza n. 15246 del 12/09/2012; id n. 25684 del 14/12/2016) con l’affermazione del seguente principio, cui il Collegio intende dare seguito “in tema di ritardato rimborso di imposte indebitamente pagate, il tasso legale degli interessi moratori dovuti dall’erario è, in forza dei decreti ministeriali emessi in materia, quello vigente al momento in cui viene a scadenza ciascun singolo semestre successivo al primo, poichè il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 44, prevedendo che tali interessi debbano essere corrisposti “per ognuno dei semestri interi, escluso il primo”, impiega una formula linguistica da cui è ragionevole desumere tale conclusione.

Si è, infatti, condivisibilmente, argomentato che il riferimento letterale del citato art. 44 ai “semestri interi”, lascia fondatamente ritenere che il diritto in parola maturi al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, ed al tasso vigente a tale momento. In altri termini, il tasso legale al quale occorre fare riferimento per la liquidazione degli interessi sulla restituzione della maggiore imposta pagata, è quello vigente – in forza dei decreti ministeriali emessi in materia – al momento in cui viene a scadenza ciascun singolo semestre, giacchè è solo in tale momento che il diritto alla percezione di detti interessi viene a maturare a favore del contribuente.

Tale conclusione appare, poi, avvalorata dalla considerazione che il disposto di cui alla L. n. 29 del 1961, art. 1, – che, sebbene dettato in tema di imposte indirette, può essere considerato una norma contenente una previsione generale in materia di interessi da corrispondersi nell’ambito dei rapporti tributari (Cass. 15222/04) – stabilisce che sulla sorte capitale dovuta dall’Erario al contribuente a titolo di restituzione di imposte e tasse, spettino al medesimo gli interessi moratori “da computarsi per ogni semestre compiuto”.

Per il che viene, com’è del tutto evidente, ulteriormente confermata la tendenza della normativa in materia ad ancorare il diritto alla percezione degli interessi sulle somme dovute dall’amministrazione finanziaria a titolo di rimborso di imposta, e la loro misura, a quanto normativamente stabilito, al riguardo, al momento della scadenza di ciascun singolo semestre.

2. Ne discende che, nel caso di specie, con riferimento al semestre, vada applicato, come da prospetto in seno al ricorso il tasso del 2,5 e il tasso dell’1,375 per cento vigente al termine, rispettivamente, dei semestri a cavallo dal 1 gennaio 1997 e a cavallo dell’1 luglio 2003.

Sicchè la censura mossa, al riguardo, all’impugnata sentenza dall’Agenzia delle Entrate si palesa pienamente fondata.

3. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2, rigetta la richiesta di maggiori interessi proposta dal contribuente.

4. Tenuto conto della peculiarità della materia del contendere e dell’assenza di specifici precedenti giurisprudenziali in materia all’epoca di proposizione del ricorso introduttivo, le spese dei gradi di merito vanno integralmente compensate tra le parti.

5.Le spese di questo giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, sono a carico della controricorrente, soccombente.

PQM

Accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta la richiesta di maggiori interessi proposta dalla contribuente;

compensa tra le parti le spese dei gradi di merito;

condanna la controricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

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