Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29384 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. II, 28/12/2011, (ud. 16/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.C.C. ved. B., B.P. e

B.R., eredi di B.A., rappresentate e

difese, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.

Cocola Marco Claudio, elettivamente domiciliate nel suo studio in

Roma, viale Mazzini, n. 113;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona

dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di

procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso,

dall’Avv. Fiorini Giancarlo, elettivamente domiciliato nel suo studio

in Roma, largo Trionfale, n. 7 (sc. F; int. 2);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15492 del 7 luglio 2005 del Tribunale di Roma.

Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 16

dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi gli Avv. Claudio Marco Cocola e Giancarlo Fiorini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’accoglimento

del primo motivo di ricorso e per l’inammissibilità del

controricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Il Giudice di pace di Roma, con sentenza in data 29 ottobre 2003, decidendo la causa promossa dal condomino B.A., condannò il Condominio di (OMISSIS), alla rimozione del cartello apposto all’ingresso della rampa che immette nei locali (un magazzino e un laboratorio artigianale adibiti ad esercizio di vendita al pubblico) di proprietà dell’attore e locati a terzi, cartello recante l’indicazione “Proprietà privata – Transito riservato ai soli condomini – I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge”, nonchè alla sostituzione con altro contenente la scritta “Divieto di sosta sulla rampa, escluso carico e scarico”.

2. – Il Tribunale di Roma, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 7 luglio 2005, ha accolto l’appello del Condominio e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda dell’attore.

Il Tribunale ha ritenuto sussistente il lamentato vizio di extrapetizione, perchè il primo giudice, dopo avere rilevato che le limitazioni al diritto del condomino B. derivavano dall’art. 5 del regolamento condominiale di natura contrattuale, aveva poi finito con l’ordinare la sostituzione del cartello, senza che vi fosse una domanda in tale senso da parte dell’attore, il quale si era limitato a chiedere la rimozione del cartello.

Il giudice dell’appello ha quindi ritenuto priva di fondamento la domanda di rimozione avanzata dal B., sul rilievo che, essendo stata la decisione di apporre un cartello oggetto di approvazione da parte dell’assemblea dei condomini, la deliberazione avrebbe dovuto essere impugnata ai sensi dell’art. 1137 cod. civ., in difetto conseguendone la legittimità della stessa, e dunque l’obbligatorietà del contenuto di essa per tutti i condomini.

3. – Per la cassazione della sentenza del Tribunale hanno proposto ricorso D.C.C. ved. B., B.P. e R., nella qualità di eredi di B.A., con atto notificato il 23 marzo 2006, sulla base di due motivi.

Il Condominio ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in prossimità dell’udienza e le ricorrenti hanno anche depositato documenti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – In via preliminare, deve essere dichiarata l’inammissibilità del controricorso del Condominio, essendo stata la procura speciale per resistere rilasciata, non in calce o a margine del controricorso stesso (o negli altri modi previsti dall’art. 83 cod. proc. civ.), ma in calce alla copia notificata del ricorso di controparte.

Al riguardo, va data continuità al principio, costante nella giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. Un., 5 giugno 2000, n. 405; Cass., Sez. Un., 19 novembre 2001, n. 14539; Cass., Sez. 1, 28 gennaio 2005, n. 1826; Cass., Sez. 2, 30 luglio 2007, n. 16862;

Cass., Sez. 2, 13 marzo 2007, n. 5867), secondo cui la procura speciale rilasciata in calce alla copia notificata del ricorso per cassazione, anzichè in calce o a margine del controricorso, rende quest’ultimo inammissibile, sia perchè in tal modo manca la prova certa del conferimento del mandato in epoca anteriore o coeva alla notificazione del controricorso, sia perchè la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi da quelli indicati nell’art. 83 cod. proc. civ., comma 3.

2. – Ancora in via preliminare, deve essere dichiarata inammissibile l’avvenuta produzione da parte delle ricorrenti, in prossimità dell’udienza pubblica, di due sentenze (la n. 28954/03, del Tribunale di Roma; la n. 1014/11, della Corte d’appello di Roma, corredata dal pertinente atto di gravame e dalla relativa comparsa di costituzione e risposta), con cui – in esito a giudizi vertenti tra le stesse parti – è stata dichiarata e confermata la dichiarazione di nullità della Delib. Assemblea Condominiale 10 maggio 2000 che aveva disposto, con il voto contrario del solo B., la “chiusura totale” del “cancello rampa”.

Si tratta, infatti, di atti che non riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso, e che in ogni caso – avendo ad oggetto sentenze non ancora divenute irretrattabili non sono rivolti a documentare l’avvenuta formazione di un giudicato esterno.

3. – Con il primo mezzo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 1137 cod. civ.. Poichè la rampa di accesso al piano cantine e garage è di proprietà esclusiva del costruttore, il quale vi ha costituito, sub specie servitutis, il diritto di transito anche veicolare solo per gli acquirenti dei boxes e delle cantine, l’assemblea di tutti i condomini, deliberando sull’apposizione del cartello, avrebbe esorbitato dai limiti delle proprie attribuzioni, con conseguente radicale nullità della delibera stessa, non soggetta ai termini di decadenza sanciti dall’art. 1137 cod. civ., rimanendo irrilevante che all’adozione della delibera abbia partecipato anche il condomino leso senza sollevare alcuna obiezione in merito.

3.1. – Il motivo è inammissibile, per la novità dei profili di indagine che vengono con esso profilati, giacchè la sentenza impugnata non affronta il tema della nullità della delibera di autorizzazione e l’esame della questione proposta postula verifiche ed accertamenti in fatto sulla titolarità della rampa di accesso al piano cantine e garage, che non sono stati compiuti dal giudice del merito e che non risultano dal testo della sentenza impugnata.

3. – Il secondo mezzo (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti) lamenta che la sentenza del Tribunale sia stata resa omettendo la valutazione di un punto decisivo della controversia, ovvero l’ammissione esplicita della parte appellante sulla circostanza che il giudice di pace avesse giudicato secondo equità.

3.1. – Il motivo è inammissibile, per difetto di interesse.

Invero, proponendo l’atto di appello, il Condominio si era doluto del fatto che la sentenza del Giudice di pace fosse affetta da extrapetizione, “essendo stata la domanda attrice circoscritta a quella di rimozione e quella di parte convenuta di rigetto e, dunque, di conservazione dell’avviso e non avendo nessuna delle parti chiesto una modifica del messaggio contenuto nel cartello”.

L’appellante aveva aggiunto che la controversia “era certamente di valore indeterminato e quindi superiore al limite entro il quale il giudice di pace può giudicare secondo equità”.

Il Tribunale ha seguito l’appellante sotto entrambi i profili: ha accertato il vizio di extrapetizione ed ha rilevato che la causa era di valore indeterminato.

Ora, una volta riconosciuto il vizio di extrapetizione (e su questo capo della sentenza d’appello non vi è alcun motivo di ricorso per cassazione), diventa irrilevante stabilire se il Tribunale abbia fatto bene o male ad escludere la riconducibilità della controversia svoltasi in primo grado all’ambito della giurisdizione secondo equità: posto che il giudizio di equità del giudice di pace attiene alla decisione nel merito, fermo restando l’obbligo dell’osservanza delle norme processuali, sicchè il potere del giudice di pace di pronunciare ex art. 113 c.p.c., comma 2 non lo autorizza a discostarsi dal principio procedimentale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ..

4. – Il ricorso è rigettato.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, attesa l’inammissibilità del controricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta, il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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