Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29384 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 14/11/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 14/11/2018), n.29384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6455/2013 proposto da:

Q.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

EMANUELE GIANTURCO 4, presso lo studio dell’avvocato MARCO PULIATTI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELA DELUIGI

TESTI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1172/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/03/2012 R.G.N. 4104/2009;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza in data 27 marzo 2012 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda volta al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento;

2. per la Corte di merito, in adesione alle conclusioni rassegnate dall’ausiliare officiato in giudizio, alcune patologie dell’assistito non integravano gli estremi per il riconoscimento del beneficio preteso, altre non erano, invece, suscettibili di valutazione, perchè già riconosciute come dipendenti da infortunio lavorativo e indennizzate con rendita INAIL, ed escludeva, pertanto, la sussistenza dei presupposti sanitari per il riconoscimento dei beneficio preteso;

3. avverso tale sentenza Q.C. ha proposto ricorso, affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese l’INPS, con controricorso;

4. il Ministero dell’economia e delle finanze è rimasto intimato;

5. il P.G. ha richiesto l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. deducendo violazione della L. 21 novembre 1988, n. 508, art. 1, comma 4 e della L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, la parte ricorrente censura la sentenza impugnata per avere erroneamente fondato il decisum sull’analogia tra prestazioni e sul divieto di cumulo, ed assume che detto divieto deve considerarsi operante solo rispetto a prestazioni volte sopperire alle medesime esigenze e non avuto riguardo alle prestazioni predisposte per soddisfare necessità diverse, per finalità e presupposti sanitari e legali; contesta, inoltre, la sentenza impugnata per avere escluso la condizione di assoluta disautonomia;

7. ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso;

8. preliminarmente va ritenuta infondata la sollevata eccezione di inammissibilità, per novità, della questione in ordine all’asserita compatibilità atteso che l’improponibilità, nel giudizio di cassazione, di questioni non dibattute nelle precedenti fasi opera con esclusivo riferimento alle questioni che implichino una modificazione dei termini in fatto della controversia, e non anche in riferimento a questioni nuove nei soli profili di diritto;

9. questa Corte ha già scrutinato la questione del divieto di cumulo tra indennità di accompagnamento e prestazioni ad essa analoghe chiarendo che per prestazioni analoghe deve farsi riferimento – alla stregua di un’interpretazione letterale e logica – a prestazioni che, analogamente all’indennità suddetta, sono dirette a sopperire alle medesime esigenze cui la detta indennità fa fronte, e cioè a quelle derivanti dalla necessità di garantire all’invalido, non in grado, da solo, di deambulare o compiere i normali atti quotidiani e, pertanto, non autosufficiente negli incombenti indispensabili nella quotidianità, l’assistenza e l’aiuto di un “accompagnatore” che renda possibile quegli incombenti e gli garantisca così condizioni di vita dignitose (v., fra le altre, Cass. 29 marzo 2005, n. 6609 cui ha dato continuità Cass. 21 dicembre 2011, n. 28077);

10. in particolare, per quanto in questa sede rileva, la detta analogia è stata ritenuta non ravvisabile in relazione a prestazioni economiche predisposte dall’ordinamento – come la rendita INAIL – per soddisfare altre e differenti esigenze e necessità che, tra l’altro, l’invalido non è in grado di soddisfare per una menomazione che, nel contempo, gli renda impossibile anche gli atti quotidiani della vita (v., fra le altre, Cass. n. 6609 del 2005 cit.):

11. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, perchè proceda a nuovo esame, alla stregua dei principi illustrati, e alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla stessa Corte di appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

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