Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29384 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 13/11/2019), n.29384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9285-.2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Dirigente della

Direzione Beni e Patrimonio – Rischi Speciali, elettivamente

domiciliata in ROMA VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio

dell’avvocato FILIPPO SCIUTO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARLO SCOFONE, giusta procura a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 194/2013 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 20/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/09/2019 dal Consigliere Dott. ALDO CRISCUOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato SCIUTO che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’AGENZIA DELLE ENTRATE ha impugnato per cassazione la sentenza n. 194/34/13, depositata in data 20.11.2013, della CTR del Piemonte reiettiva del suo appello avverso la decisione della CTP di Torino che aveva accolto il ricorso della SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI contro l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e di irrogazione delle sanzioni n. (OMISSIS), notificato 31.5.2011; avviso riguardante la registrazione del decreto ingiuntivo n. 12199/2010 emesso dal Tribunale di Torino, sul rilievo che la relativa tassa di registro era stata, a dire della Compagnia Assicuratrice, erroneamente liquidata in misura proporzionale, mentre l’atto avrebbe dovuto andare esente dall’imposta, ovvero scontare l’imposta in misura fissa.

Il ricorso è affidato a due motivi.

La SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Si tratta di impugnativa di un avviso di liquidazione per imposta proporzionale di registro su decreto ingiuntivo ottenuto dalla Assicurazione in regresso contro il debitore principale garantito da essa (polizza fideiussoria) per l’ottenimento di un rimborso IVA poi risultato non dovuto.

La CTR ha deciso per l’applicazione dell’imposta in misura fissa per il principio di alternatività con il registro, in quanto il rapporto dedotto in via principale tra l’Ufficio ed il debitore garantito era assoggettato ad IVA.

Con il primo motivo di ricorso l’AGENZIA ha dedotto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione, ad opera del giudice dell’appello, della disposizione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, sul rilievo che ii decreto ingiuntivo era stato richiesto nell’esercizio di azione di regresso per la somma corrisposta al creditore principale in esecuzione della fideiussione prestata, e che detta azione era dunque da considerare diversa ed autonoma rispetto a quella di restituzione dei rimborso IVA non dovuto. Con la restituzione di tare importo, si era esaurito il rapporto principale e, quindi, l’obbligazione a titolo di regresso era diversa e autonoma rispetto a quella assoggettata ad IVA.

Pienamente legittima, pertanto, doveva considerarsi l’applicazione della tassa di registro in misura proporzionale, così come operato con l’avviso di liquidazione.

Il motivo è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

Le SSUU di questa Corte, a composizione di contrasto, hanno recentemente enunciato il principio di diritto (sent. n. 18520 del 10 luglio 2019) secondo cui, in tema di imposta di registro, “il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del debitore dal garante che abbia stipulato una polizza fideiussoria e che sia stato escusso dal creditore è soggetto all’imposta con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il garante non fa valere corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto, ma esercita un’azione di rimborso di quanto versato”.

li secondo motivo – concernente violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la CTR avrebbe dovuto annullare l’avviso di liquidazione non in toto, bensì solo per la sola parte eccedente la misura fissa di Euro 168,00 – deve intendersi assorbito dall’accoglimento del motivo che precede.

L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata. Non essendovi ulteriori accertamenti da compiere, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente.

Le spese possono dichiararsi interamente compensate, stante il sopravvenire in limine litis dell’orientamento di legittimità su riportato.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della Reale Mutua.

Spese interamente compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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