Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29383 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2020, (ud. 21/10/2020, dep. 23/12/2020), n.29383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22742-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

PROTER PRODUZIONI TECNICHE RIUNITE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3530/2015 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 14/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Proter Produzioni Tecniche Riunite s.r.l. in amministrazione straordinaria proponeva ricorso avverso l’avviso di liquidazione notificato dall’agenzia delle entrate il 21 marzo 2008. Con tale atto impositivo, tenuto conto della sentenza numero 1140/2005 del tribunale di Catania, con cui era stata ammesso con il rango ipotecario allo stato passivo della società Proter Srl il credito chirografario della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., era stata liquidata l’imposta proporzionale di registro con applicazione dell’aliquota dell’1/0. La società ricorrente assumeva che per la registrazione di detta sentenza era dovuta l’imposta di registro in misura fissa e non proporzionale come richiesto dall’ufficio. La commissione tributaria provinciale di Catania accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato a due motivi. La contribuente non si è costituita in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.P.R. n. 131 DEL 1986, Tariffa Parte Prima, art. 8, comma 1, lett. b, allegata. Sostiene che la CTR, nell’applicare il principio affermato dalla Corte di legittimità secondo cui è soggetta a mera imposta fissa la registrazione della sentenza che, in accoglimento dell’opposizione allo stato passivo, riconosca la natura privilegiata di un credito già ammesso al passivo fallimentare, non ha tenuto conto del fatto che l’imposta proporzionale non è stata versata in relazione al decreto con cui il credito era stato originariamente ammesso al passivo in via chirografaria. Dunque l’aver sottoposto la sentenza di che trattasi ad imposta proporzionale non implicava una vietata duplicazione d’imposta, come paventato dai giudici di legittimità con la sentenza affermativa del principio citato.

2. Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’applicazione dell’art. 92 c.p.c., per aver la CTR condannato l’ufficio appellante al pagamento delle spese di lite.

3. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Invero la ricorrente assume che la sentenza dichiarativa della natura ipotecaria del credito già ammesso al passivo in via chirografaria dovrebbe scontare l’imposta proporzionale per il fatto che l’originario decreto di ammissione al passivo non era stato assoggettato ad imposta. Sennonchè l’imposta di registro, che è imposta d’atto, va applicata in relazione all’atto che viene presentato per la registrazione, di talchè nel caso di specie, ove oggetto di imposta è la sentenza che ha accertato la diversa natura del credito già ammesso al passivo, non può essere pretesa l’imposta sul presupposto della asserita mancata registrazione di un atto affatto diverso, ovvero il decreto di ammissione allo stato passivo che è, esso si, assoggettabile ad imposta di registro proporzionale. Correttamente, dunque, la CTR ha fatto applicazione del principio secondo cui la sentenza che, in accoglimento dell’opposizione allo stato passivo, riconosca la natura privilegiata di un credito fatto valere nella procedura fallimentare, e già ammesso in via chirografaria dal giudice delegato, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa, parte I, art. 8, comma 1, lett. d), allegata. Essa, infatti, incide esclusivamente sul profilo qualitativo del credito, determinando un mutamento della sua posizione nel concorso, in quanto l’ammontare ed il titolo, che rappresentano gli unici aspetti rilevanti ai fini dell’imposta in esame, risultano già determinati per effetto del decreto di ammissione, essendo quest’ultimo assoggettato ad imposta in misura proporzionale, ai sensi della detta tariffa, art. 8, comma 1, lett. c). Ne deriva che l’applicazione della medesima disposizione, ovvero di quella di cui alla tariffa, art. 9, alla sentenza in questione, comporterebbe una duplicazione dell’imposta, in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e capacità contributiva, oltre che con la funzione dell’imposta di registro, che nella specie assume la natura di corrispettivo per il servizio complesso della registrazione (Cass. n. 14146 del 05/06/2013; Cass. n. 10588 del 09/05/2007).

4. Il secondo motivo è parimenti infondato. Invero la CTR ha fatto applicazione dell’art. 91 c.p.c. condannando la parte soccombente alla rifusione delle spese processuali. La ricorrente, peraltro, non ha censurato il capo della sentenza impugnata sotto il profilo della illegittima applicazione delle tariffe avuto riguardo al ogni singola voce, essendosi limitato a contestare la mera condanna.

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Non si provvede sulle spese data la mancanza di attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

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