Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29383 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 13/11/2019), n.29383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15646-2013 proposto da:

GOCCIA DI CARNIA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 20, presso

lo studio dell’avvocato CESARE PERSICHELLI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SALVATORE CAPOMACCHIA, giusta

procura in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI MILANO, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 02/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/09/2019 dal Consigliere Dott. ALDO CRISCUOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PERSICHELLI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato FIANDACA che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La GOCCIA DI CARNIA s.r.l. ha impugnato per cassazione la sentenza n. 9/45/13, depositata in data 2.1.2013, con la quale la CTR della Lombardia aveva respinto l’appello proposto avverso la decisione della CTP di Milano reiettiva della sua impugnativa di avviso di liquidazione dell’imposta di registro proporzionale ed irrogazione delle sanzioni.

La pretesa impositiva aveva tratto origine da due delibere dell’assemblea dei soci della Nevea (ora GOCCIA DI CARNIA spa) datate rispettivamente, 6.12.2004 e 24.5.2005, con le quali era stato approvato un finanziamento fruttifero dell’importo di Euro 6.300.000,00 (delib. del 2.12.2004), poi aumentato a 7.000.000,00 con la seconda delib. del 24 maggio 2005.

Tali delibere erano state ritenute di natura contrattuale, come tali rientranti tra gli atti da registrare nel termine fisso di 20 giorni ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, parte prima, art. 9 e, di conseguenza, assoggettati all’imposta di registro nella misura del 3% sull’ammontare dei finanziamenti.

Il ricorso è affidato a due motivi.

L’AGENZIA DELLE ENTRATE ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va premesso che la CTR della Lombardia, confermando la decisione della CTP di Milano, aveva ritenuto corretta l’applicazione dell’imposta in misura proporzionale – anzichè in misura fissa come ritenuto dalla ricorrente – in quanto il finanziamento di cui alla delib. del 6 dicembre 2004 doveva configurarsi come prestazione a contenuto patrimoniale ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa allegata, art. 9, così escludendolo dalla assoggettabilità all’IVA (ancorchè esente), atteso che il disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, era da intendere come riferito solo alle prestazioni inerenti alle operazioni di finanziamento, ma non al finanziamento in senso stretto. Da ciò conseguiva che, in assenza di astratta imponibilità IVA, non era possibile invocare il principio di alternatività tra imposta di registro ed IVA di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40.

Il presente ricorso riguarda la prima delib. di finanziamento dell’assemblea ordinaria, datata 6.12.2004.

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione del principio di alternatività tra imposta di registro ed IVA, in quanto le prestazioni di finanziamento, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del merito, erano da ritenere come rientranti ne campo di applicazione dell’IVA, ancorchè esenti ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 10, comma 1. Conseguenza di ciò era quella per cui le prestazioni di finanziamento erano da ritenere assoggettabili ad imposta di registro solo in caso di uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 5, comma 2 e del D.P.R. ora cit., Tariffa parte seconda, art. 1, comma 1, lett. b) e, comunque, in misura fissa.

Con il secondo motivo, la ricorrente ha ulteriormente censurato la decisione della CTR sui rilievo che l’imposta in misura proporzionale non poteva ritenersi applicabile sull’atto costituito dal “verbale” di delibera societaria, non costituendo tale verbale documento negoziale nè potendo avere ad oggetto prestazioni patrimoniali, in quanto il “verbale” di delibera di finanziamento costituiva cosa diversa rispetto al “finanziamento” soci. Conseguentemente, il verbale di assemblea ordinaria di delibera del finanziamento non poteva considerarsi rientrante nell’elenco tassativo ex art. 4 della tariffa, bensì nell’art. 9 della tariffa secondo cui per gli atti delle società diversi da quelli indicati nell’art. 4 non vi è obbligo di registrazione.

Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono fondati e vanno, conseguentemente, accolti.

Costituisce, infatti, circostanza pacifica quella secondo cui si sia trattato di un finanziamento fruttifero operato da parte di soci soggetti IVA (Italiana Parcheggi s.p.a. e Konta s.r.l.) e quindi di operazione rientrante nel campo di applicazione dell’IVA (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 3), ancorchè esente ai sensi dello stesso D.P.R., ex art. 10, ex art. 10, l’comma, comma 1.

Va osservato, in proposito, che a norma del D.P.R. n. 633 de 1972 (art. 3, comma 2), costituiscono prestazioni di servizi oltre alle prestazioni effettuate dietro corrispettivo in dipendenza di una serie di contratti, per lo più aventi ad oggetto un facere – anche, purchè effettuati verso corrispettivo, i prestiti di danaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro soluto, di crediti, cambiali o assegni”. Inoltre, ai sensi del cit. decreto, art. 10, comma 1, n. 1, sono esenti dall’imposta “le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento”. Non va tralasciato, infine, il disposto dello stesso decreto, art. 13, laddove è previsto che “la base imponibile delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al…. prestatore”.

Orbene, dall’esame dei combinato disposto delle norme citate si evince che l’elemento giustificante le prestazioni di servizi, quale presupposto oggettivo dell’imposta in questione, è costituito – senza distinzioni di sorta, essendo le prestazioni effettuate a titolo gratuito al di fuori del sistema dell’IVA – dalla presenza di un corrispettivo che vale ad integrare anche la relativa base imponibile.

Da ciò deriva che nella fattispecie in esame è da ritenere operante il principio di alternatività IVA – imposta di registro ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 40, rilevando l’assoggettamento in astratto all’IVA (cioè, indipendentemente dall’esenzione).

In conclusione, quindi, l’imposta di registro andava effettivamente applicata in misura fissa, e non proporzionale, in caso di uso, ai sensi del D.P.R. cit., ex art. 5.

Tale orientamento è stato più volte affermato dalla Corte di legittimità, secondo cui: “In tema d’imposta di registro, alla luce del principio dell’alternatività con l’IVA, gli atti sottoposti, anche solo teoricamente, perchè di fatto esentati, a quest’imposta non debbono scontare quella proporzionale di registro. In particolare, poichè secondo il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 5, comma 2 e dell’allegata tariffa, parte seconda, art. 1, lett. b), sono sottoposte a registrazione in caso d’uso, e scontano l’imposta in misura fissa, le scritture private non autenticate contenenti disposizioni relative ad operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, fra cui le “prestazioni di servizi”, nelle quali la legge sull’IVA (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 2, n. 3) comprende i prestiti in denaro, questi, ancorchè siano poi esentati dall’imposta stessa dal successivo art. 10, n. 1, quando possano considerarsi “operazioni di finanziamento”, tuttavia, essendo in astratto soggetti

non sono soggetti all’imposta proporzionale di registro. Nel che è poi l’orientamento prevalente di questa corte (v. Sez. 5 n. 940307, cui adde Sez. 5 n. 4748-06 e Sez. V n. 11431-99)” (Cass. n. 24268/15).

L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza oggetto dell’impugnativa e, non essendovi ulteriori accertamenti da compiere, la definizione nel merito della controversia con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente.

Le spese delle fasi di merito possono dichiararsi compensate tra le parti stante il consolidarsi in corso di causa dell’orientamento di legittimità di cui si è dato conto. Quelle del presente giudizio, per la cui liquidazione si rimanda al dispositivo, vanno poste a carico dell’Agenzia delle Entrate, stante la soccombenza.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nei merito, accoglie il ricorso originario della contribuente.

Dichiara compensate le spese della fase di merito e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in 7.000,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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