Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29382 del 23/12/2020
Cassazione civile sez. trib., 23/12/2020, (ud. 21/10/2020, dep. 23/12/2020), n.29382
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18821-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
Nonchè da:
B.G.S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell’avvocato LOBUONO TAJANI
ROBERTO LUCA, rappresentata e difesa dagli avvocati DE RENZIS
SONNINO NICOLA LEONE, CASTALDI LAURA;
– ricorrente incidentale –
avverso il provvedimento n. 171/2015 della COMM. TRIB. REG. di
FIRENZE, depositata il 20/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/10/2020 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA.
Fatto
RILEVATO
Che:
B.G. impugnava la cartella notificatagli il 14 settembre 2012 con cui era stato intimato il pagamento della somma di Euro 38.119,56 a titolo di Irpef, interessi e sanzioni. L’agenzia delle entrate aveva iscritto a ruolo la predetta somma in quanto, a seguito di controllo formale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-ter, aveva rilevato la non deducibilità dal reddito del contribuente per l’anno 2008 delle somme corrisposte annualmente alla madre in forza di donazione modale disposta con atto notarile del 3 luglio 2007.
La Commissione Tributaria di Massa Carrara accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana.
L’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale condizionato.
In data 28 settembre 2017 il contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 corredata dalla quietanza di pagamento della prima rata.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
Osserva la Corte che dalla documentazione versata in causa emerge che il contribuente in data 28 settembre 2017 ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 corredata dalla quietanza di pagamento della prima rata mentre non risulta che l’agenzia delle entrate abbia notificato il diniego della definizione entro il previsto termine del 31 luglio 2018.
Peraltro il contribuente ha prodotto, in allegato alla memoria depositata il 9 ottobre 2020, copia cartacea della mail inviata il 18 aprile 2018 dal funzionario della Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Massa, C.G., da cui si evince il perfezionamento della definizione.
Sussistono, pertanto, i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio a spese compensate.
P.Q.M.
La corte dichiara l’estinzione del giudizio a spese compensate.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020