Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29382 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 13/11/2019), n.29382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24204-2012 proposto da:

ORINVEST SRL, in persona del Presidente del C.d.A. e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO CENTORE,

EMANUELE COGLITORE, giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 74/2011 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 03/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/09/2019 dal Consigliere Dott. ALDO CRISCUOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato FEDERICA MANZI per delega

dell’Avvocato LUIGI MANZI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato FIANDACA che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La ORINVEST s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 74/04/11, depositata in data 3.8.2011, con la quale la CTR della Liguria aveva respinto il suo appello proposto contro la decisione della CTP di Genova, pure reiettiva del ricorso con cui aveva impugnato il provvedimento dell’AGENZIA DELLE ENTRATE di Genova di rigetto della sua istanza di rimborso; avente ad oggetto le somme versate a titolo di imposta proporzionale di registro relativamente a due contratti di transazione che, a suo dire, non rivestendo “natura novativa”, avrebbero dovuto essere invece assoggettati ad imposta fissa ai sensi della disposizione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 29.

Il ricorso è affidato a tre motivi.

La AGENZIA DELLE ENTRATE ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il “thema decidendum” attiene alla individuazione dell’imposta di registro riguardante due scritture private autenticate, datate, rispettivamente, 29.11.2005 e 2.12.200, a mezzo delle quali l’attuale ricorrente (già SOLIPAR) era addivenuta ad un accordo transattivo riguardante altrettante fideiussioni prestate in favore di Sogo s.p.a. (la prima) e di Salvas Tecno s.r.l. (la seconda).

In particolare, con il primo contratto la Sogo s.p.a. rinunziava al diritto di credito portato dal decreto ingiuntivo non opposto emesso dal Tribunale di Milano in data 21.10.2002 abbandonando tutte le procedure esecutive in corso, dietro versamento da parte SOLIPAR della somma di Euro 95.000,00 “a saldo stralcio e transazione di quanto dovuto in forza del decreto ingiuntivo”. Analoga soluzione veniva adottata relativamente alla seconda scrittura, a mezzo della quale SOLIPAR versava la somma complessiva pari ad Euro 880.000,00.

Per la registrazione dei due contratti veniva richiesto – ed effettuato – il pagamento dell’imposta di registro in misura proporzionale.

Le doglianze di cui ai primi due motivi di gravame concernono, rispettivamente, violazione dell’art. 20 (secondo cui rilevano gli effetti giuridici e non quelli economici dell’atto) e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 29 (in quanto, secondo la ricorrente, gli obblighi di pagamento non deriverebbero dalle transazioni bensì dai precedenti rapporti controversi risolti con gli accordi transattivi).

Con il terzo motivo, invece, si censura, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la motivazione della CTR che non avrebbe spiegato il perchè dell’applicazione dell’imposta in misura proporzionale prescindendo dalla tipologia dell’atto.

I motivi – che possono considerarsi unificati e consentire, quindi, una trattazione unitaria – sono infondati e vanno, conseguentemente, respinti.

La norma del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 29, stabilisce che per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l’imposta di registro va applicata in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano, senza tenere conto degli obblighi di restituzione nè di quelli estinti per effetto della transazione. L’imposta di registro in misura fissa è prevista solo allorquando dalla transazione non derivano obblighi di pagamento.

Orbene, non vi è dubbio – e tale circostanza è pacifica tra le parti -che, con specifico riferimento alla natura degli atti posti in essere con le due scritture del 29 novembre e del 2 dicembre 2005 siano stati realizzati accordi transattivi rispondenti appieno al paradigma tipico indicato nell’art. 1965 c.c..

Ciò posto, stante l’estrema chiarezza della disposizione dell’art. 29 cit., può senz’altro affermarsi l’inconferenza, ai fini che qui interessano, della pur approfondita disamina compiuta dalla difesa della ricorrente in ordine al dibattito teorico esistente in dottrina tra i fautori della teoria economica e quelli della teoria giuridica della qualificazione dell’atto. Ad avviso della Corte la inequivocabile natura transattiva degli accordi è tale da eliminare ogni dubbio e consente di spostare il “thema decidendum” su secondo motivo di gravame, riguardante la lamentata violazione del D.P.R. 131 del 1986, art. 29.

Orbene, nulla quaestio circa il fatto che, come evidenziato dal giudice di merito sulla base del testo degli accordi, da ciascuna delle transazioni siano derivati obblighi di pagamento, a fronte dei quali la parte creditrice rinunziava al maggior credito vantato ed alle azioni esecutive intraprese nei confronti della parte debitrice principale.

Poichè, dunque, in applicazione dell’art. 29 cit., assumono rilievo gli obblighi di pagamento derivanti dalla transazione ed a tali obblighi occorre fare riferimento ai fini della individuazione dell’imposta da applicare, la conseguenza che ne deriva è quella per cui – proprio in considerazione dell’effetto giuridico dell’atto da registrare correttamente ha operato l’Ufficio finanziario denegando il rimborso dell’imposta proporzionale oggetto della richiesta della ORINVEST.

in conclusione, alcuna violazione delle disposizioni del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 e 29, è dato di riscontrare nell’operato della CTR che ha ricostruito esattamente la fattispecie individuando correttamente il presupposto dell’imposta in misura proporzionale non nella tipologia dell’atto, bensì nell’obbligo di pagamento.

La reiezione dei ricorso comporta la condanna della ricorrente ai pagamento delle spese del presente giudizio, per la cui liquidazione si rimanda al dispositivo.

P.Q.M.

La Code respinge il ricorso e condanna la ricorrente s.r.l. ORINVEST ai pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 5.000,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA