Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29381 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. II, 28/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11046-2006 proposto da:

L.P.F. C.F. (OMISSIS), L.P.M. C.F.

(OMISSIS), LA.PO.FR. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI VIGNA MURATA 1, presso lo

studio dell’avvocato CARRUBBA CORRADO, rappresentati e difesi

dall’avvocato VENERDI’ GIULIANO CORRADO;

– ricorrenti –

contro

C.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio

dell’avvocato FURITANO MARCELLO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati FURITANO CECILIA, PECORARO GIOVANNI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 404/2005 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE,

depositata il 19/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2011 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato Carrubba Corrado con delega depositata in udienza

dell’Avv. Giuliano Corrado difensore dei ricorrenti che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 22-10-1990 C.G. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Pretore di Termini Imerese, chiedendo che venisse dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita della motozappa per inadempimento della venditrice M.S..

Nel costituirsi, la M. contestava la fondatezza dell’opposizione.

A seguito del decesso dell’opposta, si costituivano i suoi eredi L. P.F., L.P.M. e La.Po.Fr..

Con sentenza depositata il 17-1-2003 il Giudice di Pace di Termini Imerese, subentrato al Pretore, accoglieva l’opposizione e dichiarava la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento del venditore, il quale aveva consegnato un bene privo di un elemento necessario per il suo funzionamento.

Avverso la predetta decisione proponevano appello i L.P..

Con sentenza depositata il 19-7-2005 il Tribunale di Termini Imprese rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono L.P.F., L. P.M. e La.Po.Fr., sulla base di un unico motivo.

Il C. resiste con controricorso, al quale ha fatto seguire il deposito di una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo i ricorrenti, lamentando vizi di motivazione e la violazione degli artt. 1453 ss. e 1497 c.c., deducono che il Tribunale ha errato nel ritenere la venditrice inadempiente, per aver consegnato una motozappa priva delle qualità essenziali per l’uso.

Sostengono che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, le stegole non si identificano con il manubrio e non costituiscono elementi essenziali per il funzionamento della motozappa, essendo semplici accessori, non compresi tra quelli elencati nella bolla di consegna sottoscritta dal C. al momento del ritiro del mezzo ed estranei, quindi, al contratto di compravendita. Affermano che il giudice di appello ha erroneamente valutato e travisato le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dalla M., nonchè la deposizione del teste P..

Il motivo non è meritevole di accoglimento.

La Corte di Appello ha fornito adeguata giustificazione delle ragioni della sua decisione, spiegando che dall’istruttoria espletata è emerso che il bene venduto era privo di un elemento essenziale per il suo funzionamento, avendo la M. riconosciuto di non aver consegnato le stegole ed evincendosi dalla testimonianza del P. che l’aratro era privo del manubrio. Ha aggiunto che dalla documentazione prodotta non è dato evincere che il manubrio e le stegole siano due pezzi diversi e che le stegole siano solo un pezzo accessorio e non essenziale; ed ha conseguentemente ritenuto legittima la pronuncia del giudice di primo grado di risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento del venditore. Il tutto sulla base di argomentazioni pertinenti e congrue, con le quali la Corte territoriale ha indicato gli elementi ritenuti determinanti ai fini della formazione del proprio convincimento e disatteso le deduzioni svolte dall’appellante a sostegno del proposto gravame.

Ciò posto, si osserva che i ricorrenti, attraverso la formale prospettazione di violazione di legge e di vizi di motivazione, propongono, in buona sostanza, mere censure di merito, con le quali mirano ad ottenere una valutazione della emergenze processuali diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di appello. In tal modo, peraltro, si sollecita a questa Corte l’esercizio di un potere di cognizione che non le compete, non essendo il giudizio di legittimità un terzo grado di giudizio di merito, nel quale possa richiedersi un nuovo e diverso apprezzamento degli elementi di fatto già considerati dai giudici del merito.

Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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