Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29381 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 14/11/2018, (ud. 18/09/2018, dep. 14/11/2018), n.29381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11749/2017 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 23, presso lo studio dell’Avvocato ANTONIO ARMENTANO, che lo

rappresenta e difende in virtù di delega in atti;

– ricorrente –

contro

ENTE CASSA EDILE di RAGUSA, in persona del legale rapp.te pt,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20,

presso lo studio dell’Avvocato MARIO ANTONINI, unitamente

all’Avvocato FRANCESCO ANDRONICO dal quale rappresentato e difeso

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1135/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 16/11/2016 r.g.n. 936/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/09/2018 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito

l’Avvocato ANTONIO ARMENTANO;

udito l’Avvocato MARIO ANTONINI per delega Avvocato FRANCESCO

ANDRONICO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La sentenza di appello impugnata, emessa dalla Corte di appello di Catania in data 27.10.2016 e pubblicata il 16.11.2016, di parziale riforma di quella resa dal Tribunale della stessa città il 9.10.2014, sulla domanda di impugnazione del licenziamento in tronco per motivi disciplinari del 25.1.2010 proposta da L.G. nei confronti dell’Ente Cassa Edile di Ragusa di cui era direttore, condanna il suddetto Ente alla riassunzione del lavoratore entro gg. 3 o, in alternativa, al risarcimento del danno in favore del medesimo tramite versamento di una indennità pari a 6 mensilità della retribuzione globale di fatto goduta alla data del licenziamento; rigetta, inoltre, le ulteriori istanze hic et inde proposte.

2. Limitando l’esposizione a ciò che interessa, la gravata pronuncia, dopo avere affermato la illegittimità del licenziamento ed escluso la natura ritorsiva, osserva, in ordine alle conseguenze sanzionatorie e, in particolare sulla sussistenza del requisito dimensionale, che: a) l’eccezione di inapplicabilità della tutela reale, sollevata dall’Ente Cassa Edile di Ragusa solo dopo la costituzione in giudizio, costituiva una eccezione in senso lato e, pertanto, non poteva considerarsi tardivamente sollevata; b) il principio di non contestazione non era operante in quanto il lavoratore non aveva indicato nel ricorso introduttivo il numero dei lavoratori alle dipendenze del proprio datore di lavoro, ragion per cui non poteva gravare su quest’ultimo l’onere di contestare il requisito dimensionale; c) nel ricorso introduttivo era stata invocata la tutela reintegratoria non in via diretta, ma solo quale conseguenza dell’accertanda natura discriminatoria e/o ritorsiva del recesso datoriale; d) in base ai poteri officiosi ex art. 437 c.p.c. e sulla base degli elementi probatori in atti, era possibile evincere che l’organico dell’Ente non aveva mai superato le 15 unità.

3. Il L. ne chiede la cassazione all’uopo formulando un solo motivo, illustrato con memoria.

4. Resiste con controricorso, anche esso corredato con memoria, l’Ente Cassa Edile di Ragusa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Alle argomentazioni poste a base della decisione il ricorrente oppone, nell’articolato motivo di impugnazione, la tesi secondo cui il giudicante avrebbe dovuto rilevare che l’Ente non aveva assolto l’onere di allegazione e prova in ordine alla insussistenza del requisito dimensionale. Lamenta al riguardo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99,112,115,116,416,421 e 437 c.p.c., art. 2697 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 18 e L. n. 604 del 1966, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere considerato i giudici di secondo grado che l’insussistenza del requisito dimensionale, in quanto fatto impeditivo della legittimità del ricorso, andava dedotto e dimostrato dal datore di lavoro e non poteva essere oggetto dei poteri ufficiosi ex art. 421 c.p.c. e art. 437 c.p.c., n. 2; inoltre critica che dal Regolamento dell’Ente, risalente al 1972, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, in assenza di una specifica allegazione e in violazione dell’art. 115 c.p.c., potessero essere desunti elementi utili sul punto e si duole della violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato perchè la richiesta di applicazione dell’art. 18 St. lav. era stata articolata in relazione a tutti i profili di invalidità del recesso dedotti nell’atto introduttivo.

2. Il ricorso non è fondato.

3. La giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. 10.1.2006 n. 141; Cass. 16.3.2009 n. 6344; Cass. 13.7.2006 n. 15948) è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di riparto dell’onere probatorio in ordine ai presupposti di applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cui sia accertata l’invalidità, fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l’attività e, sul piano processuale, dell’azione di impugnazione del licenziamento sono esclusivamente l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l’illegittimità dell’atto espulsivo, mentre le dimensioni dell’impresa, inferiori ai limiti stabiliti dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro.

4. E’ stato anche precisato (cfr. Cass. 25.11.2013 n. 26289; Cass. 23.5.2017 n. 12907), ad integrazione del suddetto principio, che in materia di licenziamento, l’eccezione di inapplicabilità della tutela reale del lavoratore subordinato ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, integra una eccezione in senso lato, con la conseguenza che è nella facoltà del giudicante, nell’esercizio dei suoi poteri di ufficio ex art. 421 c.p.c., con riferimento ai fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito di contraddittorio, ammettere la prova indispensabile per decidere la causa sul punto.

5. Orbene, la Corte di merito si è attenuta a tali orientamenti, cui si intende dare continuità, di talchè le denunziate violazioni di legge della L. n. 300 del 1970, art. 18 e L. n. 604 del 1966, art. 8, non sono configurabili.

6. Nè sussiste l’asserita violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.) che è ravvisabile unicamente qualora il giudice attribuisca, o neghi, ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno virtualmente, nella domanda, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (Cass. 3.2.1999 n. 919; Cass. 29.1.1990 n. 532; Cass. 27.3.1995 n. 3604).

7. Nel caso in esame, invece, i giudici di secondo grado non hanno interferito nel potere dispositivo delle parti e non hanno alterato alcun elemento obiettivo di identificazione dell’azione, essendosi limitati ad individuare la corretta tutela applicabile prevista dalla legge in relazione al licenziamento ritenuto illegittimo, sulla base di dati acquisiti e presenti agli atti.

8. Correttamente, poi, dalla Corte è stato ritenuto non applicabile il principio di non contestazione a fronte di una generica deduzione sul punto da parte dell’originario ricorrente (cfr. da ultimo Cass. 19.10.2016 n. 21075), che avrebbe dovuto allegare specificamente, ai fini della corretta individuazione del thema decidendum e dei correlati oneri di circolarità incombenti sulle parti, gli elementi posti a base della richiesta di tutela reale in una fattispecie in cui la domanda riguardava anche la richiesta di declaratoria di licenziamento discriminatorio e solo in relazione alla quale, come afferma la gravata sentenza richiamando la pagina 12 del ricorso introduttivo (affermazione solo genericamente contestata dall’odierno ricorrente attraverso la mera trascrizione di un passo dell’atto giudiziale), era stata invocata espressamente la tutela reintegratoria.

9. Da ultimo, deve sottolinearsi l’inammissibilità delle doglianze relative all’apprezzamento delle risultanze del Regolamento dell’Ente in quanto, trattandosi di questioni riguardanti la valutazione delle prove, il relativo esame esula dal sindacato di legittimità (ex plurimis Cass. 7.12.2017 n. 29404; Cass. 31.7.2017 n. 19011; Cass. 2.8.2016 n. 16056).

10. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

11. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

12. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

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