Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29381 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 13/11/2019), n.29381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5782-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FIERA TRIESTE SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 95, presso lo studio

dell’avvocato FRANCO PICCIAREDDA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUCIANO SAMPIETRO, giusta procura a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 33/2014 della COMM. TRIB. REG. di TRIESTE,

depositata il 23/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/09/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato FIANDACA che si riporta al

ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato PICCIAREDDA che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DELLA CAUSA

1. La controversia attiene alla legittimità – negata dalla commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia con sentenza n. 33/88/2014 del 23 gennaio 2014, confermativa della pronuncia di primo grado – dell’atto con cui l’Agenzia del Territorio ha classificato un compendio immobiliare, composto di padiglioni in calcestruzzo e di aree aperte, destinato ad attività fieristica, di proprietà della spa Fiera Trieste, nella categoria D/8 disattendendo la richiesta DOCFA, formulata dalla società, per la classificazione nella cat. E/9.

2. Il giudice di appello, premesso che il compendio doveva essere considerato unitariamente e non, come preteso dall’appellante, tenendo conto “in modo atomistico (del)la destinazione di ciascun immobile”, riteneva decisiva l’incontestata destinazione del complesso ad attività fieristica “intesa come attività di promozione ed esposizione e non già ad attività commerciale propriamente intesa”.

3. L’Agenzia delle Entrate (nella quale è stata incorporata l’Agenzia del Territorio a norma del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 23 – quater, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, art. 1, comma 1) propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, al quale ha resistito la società contribuente. Quest’ultimo ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 136, sostenendo che la motivazione della sentenza impugnata sia “del tutto illogica e perplessa” in quanto, contrariamente a quanto vi si afferma, essa ricorrente mai aveva preteso che i singoli immobili venissero considerati “in modo atomistico”, avendo invece sempre dedotto che il compendio fieristico doveva essere valutato unitariamente.

2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione del D.I. n. 262 del 1996, art. 2, convertito in L. n. 286 del 2006, sostenendo la correttezza del classamento del compendio in D/8 posto che l’attività fieristica è un’attività intrinsecamente commerciale, come peraltro confermato sia dal D.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633, art. 4, comma 5, sia dalla L.R. Friuli Venezia Giulia, 21 marzo 2003, n. 7, art. 2, sia dalla stessa veste giuridica (società per azioni) della Fiera Trieste.

3. Con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.. Il motivo è espressamente formulato per l’ipotesi in cui sia da ritenersi che la commissione tributaria regionale, con l’affermare che “non vi è mai stata contestazione circa la destinazione del compendio all’attività fieristica, intesa come attività di promozione ed esposizione, e non già come attività commerciale propriamente intesa”, abbia voluto intendere che essa ricorrente non aveva dato prova della natura commerciale dell’attività svolta.

4. Il secondo motivo è fondato ed assorbente. Ai sensi del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 6, comma 1 e art. 61, comma 2, la categoria e la classe catastali debbono essere attribuite in ragione delle caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari. La categoria E/9 è una categoria residuale unicamente prevista per immobili aventi funzione pubblica incompatibile con quella commerciale e che non possono essere ricompresi nelle altre categorie catastali sub E, sempre riguardanti opere con funzione pubblica senza sfruttamento commerciale. Il D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, convertito dalla L. n. 286 del 2006, stabilisce che “nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale”. E’ incontroverso che il compendio de quo, costituito da padiglioni in calcestruzzo e da spazi aperti, è destinato ad attività fieristica, ossia alla organizzazione ed alla messa a disposizione degli espositori di spazi per la promozione e commercializzazione di beni o servizi. L’attività svolta dalla contribuente, che ha veste giuridica di società per azioni (art. 2325 c.c.) ossia di soggetto istituzionalmente finalizzato ad attività commerciale, è un’attività intrinsecamente commerciale (art. 2915 c.c.). Questa Corte, con ordinanza 17683 del 2017, ha affermato (punto 5 della motivazione) che “rientrano nella categoria D/8… gli immobili (quali centri commerciali, mercati, fiere, spazi espositivi) costruiti per le speciali esigenze di un’attività industriale e commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea a dette esigenze, appunto, senza radicali trasformazioni (R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10 e succ. mod.)”. Con ordinanza n. 8773/2015, la Corte ha espresso il principio di diritto per cui “l’immobile “fieristico”, nel quale sono svolte manifestazioni di promozione economica ovvero culturale e sportiva e spettacoli in genere, ha carattere commerciale, ciò che esclude l’attribuzione della categoria catastale “E” quest’ultima soltanto prevista per immobili nella sostanza considerati extra commercium e quindi improduttivi di reddito e pertanto non tassabili”. In quest’ultima ordinanza, la Corte ha altresì osservato che “l’attività fieristica… ha carattere commerciale. Dalla stessa la contribuente” – una società a responsabilità limitata – “trae difatti reddito tassabile, con la conseguente presunzione assoluta di commercialità di cui al D.P.R. n. 633 cit., art. 4, comma 5, lett. c). Ciò che esclude l’attribuzione della categoria E, invece esclusivamente prevista per opere considerate extra commercium perchè poste a comune servizio della collettività come per esempio ponti ecc. oppure per particolari ragioni religiose o sacrali come ad esempio sono le opere cimiteriali. Opere giudicate quindi non reddituali e pertanto incommerciabili e quindi non assoggettabili a imposta. Laddove al contrario la categoria D raggruppa immobili aventi destinazione commerciale, pertanto con capacità reddituale assoggettabile a imposta, ma speciali rispetto a quelle precedenti previste alle categorie di cui alle anteriori ABC”.

5. Il ricorso deve essere pertanto accolto; la sentenza impugnata deve essere cassata.

6. Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere cosicchè la causa può essere decisa nel merito (art. 384 c.p.c.) con rigetto dell’originario ricorso della società contribuente.

7. Le spese del merito devono essere compensate in ragione dell’evolversi della vicenda processuale; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della società Fiera Trieste;

– compensa le spese del merito;

– condanna la società Fiera Trieste a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro7000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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