Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29381 del 07/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29381 Anno 2017
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: VELLA PAOLA

ORD INANZA
sul ricorso 11856-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
DRAVO SA, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio
dell’avvocato LAURA TRICERRI, rappresentata e difesa dall’avvocato
CORRADO DISO;
– controricorrenti avverso la sentenza n. 5770/28/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 04/11/2015;

Data pubblicazione: 07/12/2017

vista la memoria ex art. 380-bis c.p.c. depositata dalla controricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Rilevato che:

di Ires ed Irap dell’anno d’imposta 2006, il giudice d’appello ha
annullato l’atto impositivo per violazione del termine dilatorio fissato
dall’art. 12, co. 7, L. 212/00;
2. con unico motivo di ricorso, l’amministrazione deduce
“violazione o falsa applinnione dell’art. 12, co. 7, della L n. 212/2000;
Violazione dell’art. 21 soties e dell’art. 21 octies della 1. 7 / 0811990 n. 241”,
in quanto l’avviso di accertamento notificato il 3/08/2011 doveva
ritenersi rispettoso del termine dilatorio di sessanta giorni decorrente
dalla conclusione della verifica di cui al p.v.c. del 24/07/2009, senza
che potesse rilevare l’ulteriore attività istruttoria svolta “a tavolino” su
un aspetto rimasto estraneo alle precedenti operazioni di verifica, e
conclusasi con il verbale di contraddittorio del 18/07/2011;
3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto
adottarsi la motivazione in forma semplificata.
Considerato che:

1. in fattispecie relativa ad avviso di accertamento emesso a titolo

4. il ricorso è fondato, alla luce del consolidato orientamento di
questa Corte — formatosi sulla base dei principi elaborati in tema di
“contraddittorio endoprocedimentale” dalle Sezioni Unite (Cass. S.U.,
24823/15) e dal Giudice delle Leggi (C. Cost. 132/15) — in base ai
quali per i tributi cd. “non armonizzati”, come le imposte qui in
discussione, il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12,
comma 7, 1. n. 212/00, si applica solo ai casi espressamente
contemplati di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente,
e non anche agli accertamenti cd. “a tavolino”, effettuati cioè in
Ric. 2016 n. 11856 sez. MT – ud. 04-10-2017
-2-

\\-

Ufficio, in base a notizie e documenti acquisiti presso terzi o fornite
dal contribuente mediante questionari o colloqui, in tal senso militando
sia il dato testuale della norma che le peculiarità delle verifiche in loco
(conf. Cass. 5632/15, 16036/15, 15744/16, 24199/16, 24368/16,

5. nel caso di specie è pacifico che, rispetto all’accesso nei locali
del contribuente, il termine dilatorio in questione sia stato rispettato,
mentre a tali fini non rileva la successiva istruttoria meramente
documentale, seguita da specifica interlocuzione tra l’Ufficio e la parte
contribuente, in quanto effettuata senza alcun ulteriore accesso;
6. la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio per l’esame
delle questioni rimaste assorbite.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione,
cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 04/10/2017

6183/17, 19879/17, 21884/17);

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