Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29380 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. II, 28/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10299-2006 proposto da:

JOLLY CAFFE’ SPA IN PERSONA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE RAG. B.D. P.I. (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARIGI 11, presso lo studio

dell’avvocato SOTIS FRANCESCO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BANDINI MAURO;

– ricorrente –

contro

G.I. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA OSLAVIA 28, presso lo studio dell’avvocato BARDUCCI

GIORGIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VISIBELLI GIOVANNI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1622/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 08/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2011 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato Barducci Giorgio difensore della controricorrente

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Jolly Caffè s.p.a. conveniva dinanzi al Tribunale di Firenze G.I., per sentir dichiarare risolto per inadempimento di quest’ultima il contratto stipulato il 20-12-1990, avente ad oggetto la vendita a consegne ripartite di un quantitativo di caffè, con conseguente condanna della convenuta al pagamento di una penale e al risarcimento danni.

Con sentenza depositata il 23-10-2003 il Tribunale di Firenze rigettava la domanda.

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza depositata il 8-11-2005, rigettava il gravame proposto avverso tale decisione dalla Jolly Caffè s.p.a. In motivazione, la Corte territoriale rilevava che, contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, nella specie non si era in presenza di una vendita a consegne ripartite, ma di un contratto di somministrazione, in cui ogni singola prestazione doveva considerarsi distinta ed autonoma rispetto alle altre; che, pertanto, era da escludere che la G. avesse inteso acquistare la complessiva quantità di kg. 8.924 di caffè, con ripartizione delle consegne nell’arco di oltre dieci anni; che la clausola prevista dall’art. 15 del contratto andava interpretata nel senso che, in caso di affitto o di cessione di azienda, la G. si impegnava ad estinguere per contanti ogni credito vantato dalla venditrice per il caffè effettivamente ritirato, venendo invece meno ogni credito della Jolly Caffè per le future consegne; che, pertanto, non era dovuta alcuna penale dalla G., la quale aveva legittimamente ceduto l’azienda a terzi.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Jolly Caffè s.p.a., sulla base di due motivi.

La G. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo la ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1368 c.c., in relazione all’art. 1359 c.c., nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione, sostiene che il giudice di appello, fraintendendo la comune intenzione dei contraenti, ha erroneamente qualificato il contratto stipulato dalle parti come contratto di somministrazione invece che come contratto di vendita a consegne ripartite.

Con il secondo motivo la ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2558 c.c. e l’insufficiente e contraddittoria motivazione, sostiene che la Corte di Appello ha errato nel ritenere esclusi dalla previsione dell’art. 13 del contratto i crediti derivanti dall’inadempimento dell’obbligo dei ritiri totali di caffè, ammontanti a kg. 7.386, affermando che l’art. 15 si riferirebbe soltanto a crediti pari al corrispettivo del caffè ritirato. Rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, la convenuta non solo è venuta meno all’obbligo di ritirare un preciso quantitativo di caffè predeterminato, ma non ha nemmeno dato luogo alla cessione del contratto al compratore dell’azienda, che la Jolly Caffè le sollecitava con lettera del 15-3-1996.

2) Per ragioni di ordine logico deve partirsi dall’esame del secondo motivo di ricorso.

Tale motivo è infondato.

La Corte di Appello, con motivazione esente da vizi logici e con apprezzamento in fatto non censurabile in questa sede, ha interpretato la clausola 15 (a mente della quale, in caso di affitto o di cessione di azienda, la G. si impegnava “ad estinguere per contanti ogni credito vantato dalla venditrice”, contestualmente alla firma degli atti di cessione o di affitto) nel senso che con essa la G. si obbligava, in caso di cessione di azienda, ad estinguere esclusivamente i debiti maturati per il caffè effettivamente ritirato, venendo al contrario meno ogni credito della Jolly Caffè per le future consegne. A riprova della validità del proprio assunto, il giudice del gravame ha rilevato che, in caso di cessione di azienda, trova applicazione l’art. 2558 c.c., secondo cui, salvo patto contrario, l’acquirente subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa; e che, nel caso di specie, la Jolly Caffè non ha provato che la G. e l’acquirente abbiano escluso dalla cessione il contratto di somministrazione in questione. Il fatto, dunque, che era il cessionario dell’azienda a dover completare l’esecuzione del contratto in corso, spiega, ad avviso della Corte territoriale, le ragioni per cui il credito di cui all’art. 15 era solo quello relativo al caffè già ritirato. Di qui la conclusione secondo cui la G. non è tenuta al pagamento delle somme previste dall’art. 13 a titolo di penale, non potendosi configurare a suo carico alcun inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti, dato che lo stesso contratto prevedeva la possibilità di cedere l’azienda.

Il giudice del gravame, pertanto, ha fornito adeguato conto delle ragioni poste a base del proprio convincimento, con motivazione corretta sul piano logico e giuridico.

Ciò posto, si osserva che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui all’art. 1362 ss. c.c.; con l’ulteriore precisazione che, in tale seconda ipotesi, il ricorrente ha l’onere di indicare, in modo specifico, i criteri in concreto non osservati dal giudice di merito e il modo in cui questi si sia da essi discostato, non essendo, all’uopo, sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante (tra le tante v. Cass. 28-5- 2001, n. 7242; Cass. 20-9-2002 n. 13745; Cass. 25-2-2004 n. 3772;

Cass. 9-9-2004 n. 18134).

Nella specie, con il motivo in esame la ricorrente non ha denunciato la violazione di specifiche norme in materia di ermeneutica contrattuale, ma si è limitata ad invocare una interpretazione delle clausole 13 (della quale, peraltro, contravvenendo al principio di autosufficienza del ricorso, non ha nemmeno riportato l’integrale contenuto) e 15 del contratto diversa rispetto a quella effettuata dal giudice di merito, che, essendo supportata da un percorso argomentativo logico e convincente, non è sindacabile in sede di legittimità.

Sotto altro profilo, si rileva che non sussiste la dedotta violazione di legge, avendo la Corte di Appello fatto corretta applicazione della regola dettata dall’art. 2558 c.c., comma 1 secondo cui, in caso di cessione di azienda, salvo che non sia diversamente pattuito, l’acquirente subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda, che non abbiano carattere personale.

Vero è, al contrario, che la ricorrente, nel negare che la convenuta abbia ceduto all’acquirente dell’azienda il contratto stipulato con la Jolly Caffè, mira sostanzialmente ad ottenere una diversa valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella compiuta dalla Corte di Appello, la quale ha dato atto della mancanza di prova circa l’esistenza di un patto intercorso tra la G. e l’acquirente dell’azienda, derogativo del principio generale del subingresso dell’acquirente nei contratti, previsto dal citato art. 2558 c.c.. Il tutto in contrasto con i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, che non può configurarsi come una sorta di giudizio di merito di terzo grado, in cui sia consentito alle parti di sottoporre alla cognizione della Corte di Cassazione elementi di fatto già valutati dai giudici di merito, al fine di ottenere un diverso apprezzamento al riguardo.

Deve aggiungersi che la Jolly Caffè, a riprova del suo assunto, richiama il contenuto di una lettera del 15-3-1996, di cui lamenta l’omesso esame da parte della Corte di Appello. Trattandosi, peraltro, di un documento di cui non è fatta menzione nella sentenza impugnata, la ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, avrebbe dovuto precisare se e in quale momento processuale tale lettera era stata prodotta nel giudizio di merito:

è evidente, infatti, che non può addebitarsi al giudice di aver trascurato l’esame di un documento di cui si assume il carattere decisivo, ove il medesimo non sia stato ritualmente portato alla sua cognizione. Il ricorso, al contrario, non contiene alcuna 9 indicazione ai riguardo.

3) Il rigetto del secondo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del primo, rendendo del tutto superflua la verifica dell’esatta qualificazione giuridica del contratto intercorso tra le parti in termini di somministrazione (come ritenuto dal giudice di appello) ovvero di vendita a consegne ripartite (come invece sostenuto dalla Jolly Caffè). Nell’una e nell’altra ipotesi, infatti, in forza dell’interpretazione data dalla Corte di Appello alla clausola 15 del contratto, la G., in caso di cessione di azienda, sarebbe rimasta obbligata a pagare solo il corrispettivo per il caffè effettivamente ritirato, venendo al contrario meno ogni suo obbligo riguardo alle future consegne; sicchè, anche a voler accedere alla tesi propugnata dalia ricorrente, rimarrebbe ferma la validità dell’apprezzamento espresso dal giudice del gravame riguardo alla insussistenza del dedotto inadempimento ed alla conseguente esclusione dell’obbligo di pagamento di una penale da parte della convenuta.

4) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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