Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29380 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2020, (ud. 21/10/2020, dep. 23/12/2020), n.29380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7284-2014 proposto da:

REA DALMINE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA BENEDETTO

CAIROLI 6, presso lo studio dell’avvocato COSTA ANDREA,

rappresentata e difesa dall’avvocato FERRARO GIANROCCO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DALMINE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. GRAMSCI 14,

presso lo studio dell’avvocato GIGLIO ANTONELLA, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MANCINI FRANCESCO MARIA;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 165/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 18/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Rea Dalmine s.p.a. impugnava l’avviso di accertamento del 4 dicembre 2009 con cui il Comune di Dalmine aveva contestato per l’anno 2004 il parziale versamento dell’Ici. L’avviso di accertamento era basato sul fatto che l’impianto di termovalorizzazione di proprietà della contribuente era stato ultimato il 25 settembre 2001 e denunciato all’agenzia del territorio con procedura DOCFA con categoria E/9. L’agenzia del territorio, con provvedimento del 16.6.2006, aveva modificato la categoria di accatastamento da E/9 a D/7, per il che non spettava l’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. b. La commissione tributaria provinciale di Bergamo accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte del Comune di Dalmine, la commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, con sentenza n. 165/66/13, lo accoglieva sul rilievo che la modifica del classamento attribuito dall’agenzia del territorio a seguito di procedura DOCFA consentiva al comune di richiedere il pagamento dell’Ici anche per i periodi d’imposta suscettibili di accertamento.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione Rea Dalmine s.p.a. affidato a tre motivi. Il comune di Dalmine si è costituito in giudizio con controricorso illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 per aver la CTR esaminato nuove eccezioni proposte dal Comune che non erano proponibili per la prima volta nel giudizio di appello.

2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la CTR considerato che, a norma della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 336 e 337, le nuove rendite catastali o i nuovi classamenti hanno efficacia retroattiva solo nelle ipotesi di immobili non dichiarati in catasto laddove, nel caso di specie, l’immobile era stato dichiarato in catasto a mezzo di procedura DOCFA nel 2002.

3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1. Sostiene che il principio richiamato dalla CTR circa la retroattività del classamento attribuito si applica solo nel caso di immobili non dichiarati al catasto.

4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità, non avendo la ricorrente indicato quali fossero le eccezioni che il comune aveva inammissibilmente dedotto per la prima volta nel giudizio di appello.

5. In ordine al secondo motivo si osserva che la sentenza impugnata risulta emessa in data successiva al 12 settembre 2012, sicchè trova applicazione il nuovo dettato dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Nel caso di specie la contribuente si duole del fatto che la CTR non ha motivato in ordine alla circostanza che l’immobile era già stato denunciato al catasto, per il che non sarebbero state applicabili le norme di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 336 e 337. Il motivo così proposto è inammissibile sia perchè la sentenza è motivata sulla base di diversi presupposti, ovvero sulla retroattività dell’attribuzione del classamento nell’ambito della procedura DOCFA, sia perchè sottende l’errata applicazione della norma di legge che esula dal paradigma del vizio di motivazione.

6. Il terzo motivo è infondato in quanto questa Corte ha affermato il principio secondo cui, in tema di Ici, la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque retributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’Ici, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, ai fini impositivi anche per annualità d’imposta sospese, ovverosia suscettibili di accertamento e/o liquidazione e/o di rimborso (Cass. SS. UU. 3160/2011). Tale principio è applicabile anche in tema di modifica del classamento così come proposto dalla contribuente con procedura Docfa ricorrendo la medesima ratio. Nel caso che occupa l’avviso di accertamento è stato emesso il 4 dicembre 2009, dopo che l’agenzia del territorio aveva classificato il fabbricato in categoria D/7 con provvedimento adottato il 16.6.2006 e divenuto definitivo per il rigetto dell’opposizione proposta avverso di esso. Ne consegue che il Comune di Dalmine, dopo la notifica del provvedimento adottato validamente il 16 giugno 2006 dall’agenzia del territorio ed attributivo del classamento in categoria D/7, legittimamente ha emesso l’atto impositivo per l’anno 2004 sulla base di tale classamento, senza che rilevi in alcun modo che il precedente provvedimento di classamento adottato nel 2004 fosse stato annullato con sentenza definitiva prima dell’emissione dell’avviso di accertamento per cui è causa. Ne consegue che tale classamento era utilizzabile ai fini impositivi anche per annualità d’imposta sospese, ovverosia suscettibili di accertamento e/o liquidazione e/o di rimborso.

7. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per, la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al comune di Dalmine le spese processuali che liquida in Euro 6.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA