Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2938 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2938 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IANNELLO EMILIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12471/2011 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocedura
Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

ricorrente

contro
Eusider S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giancarlo Zoppini,
Giuseppe Russo Corvace e Giuseppe Pizzonia, con domicilio eletto
presso il loro studio in Roma, via della Scrofa, n. 57;

con troricorrente, ricorrente incidentale

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia, n. 38/11/10 depositata il 18 marzo 2010;

Data pubblicazione: 07/02/2018

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre
2017 dal Consigliere Emilio Iannello.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Rita Sanlorenzo, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.
Rilevato che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,

con unico mezzo, nei confronti della Eusider S.p.A. (che deposita
controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale sulla base di
quattro motivi, al quale resiste l’Agenzia con controricorso), avverso
la sentenza in epigrafe con la quale la Commissione tributaria
regionale della Lombardia — in controversia relativa alla
impugnazione di cartella esattoriale ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del
1973, per interessi e sanzioni da tardivo versamento Irap, anno
2000, per complessivi C 63.382,77 (impugnazione integralmente
accolta in primo grado) — ha solo parzialmente accolto l’appello
proposto dall’Ufficio;
che i giudici d’appello hanno infatti rilevato che la società, sia pure
tardivamente, ha provveduto a corrispondere interamente le imposte
dovute, così tenendo un comportamento equipollente a quello
previsto dall’art. 9-bis, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
realizzando i presupposti per conseguire la sanatoria ivi prevista,
sicché restava dovuto solo il pagamento degli interessi per il ritardato
pagamento delle imposte nonché delle sanzioni nella misura del 30%
degli interessi dovuti;
considerato che con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate
denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 9-bis, commi 1 e 3,
legge n. 289 del 2002, in relazione all’art. 360, comma primo, num.
3, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. ritenuto che il versamento
tardivo dell’imposta, ancorché non accompagnato dalla dichiarazione
integrativa prescritta dal comma 3 della citata norma, valga
egualmente a consentire il prodursi degli effetti di sanatoria delle
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L,

sanzioni;
che con il primo motivo di ricorso incidentale la società
contribuente denuncia violazione degli artt. 2909 cod. civ., 100 e
324 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, num. 4,
cod. proc. civ., per avere la C.T.R. disatteso l’eccezione di

agire, essendo divenuta definitiva la sentenza di primo grado
pronunciata anche nei confronti del concessionario della riscossione,
Esatri S.p.A., per mancata impugnazione da parte dello stesso;
che con il secondo motivo la ricorrente incidentale deduce, ai sensi
dell’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., omessa
pronuncia sulla eccezione, non esaminata né in primo né in secondo
grado, di nullità per difetto di motivazione della cartella di
pagamento, non dandosi conto in essa dell’istanza con la quale erano
state fornite spiegazioni argomentate circa l’infondatezza del
contenuto dell’avviso bonario;
che con il terzo ed il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione
e falsa applicazione degli artt. 6, comma 5, legge 27 luglio 2000, n.
212; 2 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462; 7 e 10 legge 7 agosto 1990,
n. 241; 36-bis, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione
all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., per avere la
C.T.R. omesso di rilevare l’illegittimità della cartella, per difetto di
motivazione, derivante sia dalla mancata considerazione della
predetta istanza esplicativa della società (terzo motivo), sia
dell’omessa indicazione del saggio d’interesse applicato per la
determinazione del dovuto, della data di consegna dei ruoli (termine
ad quem per il calcolo degli interessi) e della norma in base alla quale
l’Ufficio ha proceduto alla irrogazione della sanzione (quarto motivo);
che, in subordine, la controricorrente chiede l’accoglimento dei
motivi non esaminati dai giudici del gravame, in quanto assorbiti, con
i quali si deducevano oggettiva infondatezza della cartella, per essere
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inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per difetto di interesse ad

regolare il comportamento della contribuente, e l’illegittimità della
sanzione, perché sproporzionata rispetto all’entità del tributo;
ritenuto che è fondata la censura posta a base del ricorso
principale;
che invero l’art.

9-bis

legge n. 289 del 2002 stabilisce

soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione
integrativa, in via telematica, direttamente ovvero avvalendosi degli
intermediari abilitati indicati dall’articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
indicando in apposito prospetto le imposte o le ritenute dovute per
ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonché
gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2»;
che, a fronte dell’inequivoco tenore testuale della norma, non può
dubitarsi che la presentazione di detta dichiarazione integrativa, con il
contenuto indicato, costituisca condizione necessaria per l’accesso al
condono (v., già in tal senso, Cass. 30/06/2016, n. 13401 che ha
ritenuto ostare al perfezionamento di quest’ultimo la dichiarazione
sprovvista dell’elenco dei versamenti da effettuare in quanto
mancante dei dati cui raffrontare i versamenti effettuati al fine di
verificarne la correttezza);
ritenuto che, dovendosi procedere quindi all’esame del ricorso
incidentale, deve rilevarsi l’infondatezza del primo motivo posto a
fondamento dello stesso;
che invero — premesso che la mancata impugnazione della
sentenza di primo grado da parte del concessionario del servizio di
riscossione, ove dovesse ritenersi necessaria la sua partecipazione,
avrebbe dovuto semmai comportare l’integrazione del contraddittorio
nei suoi confronti in grado d’appello, ma non già l’inammissibilità del
gravame proposto dall’Ufficio (v., fra varie, Cass. 15/06/2010, n.
14423; Cass. 09/07/2012, n. 11906) — deve comunque escludersi
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espressamente che «per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i

che tale necessità nel caso di specie sussistesse;
che, invero, non investendo le ragioni di opposizione vizi propri
della cartella riferibili ad attività del concessionario, la legittimazione
passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non già al
concessionario, senza che sia configurabile un litisconsorzio

10477; Cass. 30/10/2007, n. 22939; Cass. Sez. U 25/07/2007, n.
16412);
che non sussiste in particolare obbligatorietà dell’integrazione del
contraddittorio nella fase dell’impugnazione,

che sorge soltanto

quando la sentenza di primo grado sia stata

pronunciata nei

confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario
sostanziale e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di
tutte nonché nel caso, parimenti estraneo all’ipotesi in esame, del
litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non
risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo
grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio
necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro
dipendenti, ex art. 331 cod. proc. civ. (Cass. 24/07/2014, n. 16813;
Cass. 26/01/2010, n. 1535; conf. Cass. 15/04/2010, n. 9046).
che il concessionario peraltro, nella sua qualità di soggetto
legittimato per legge a ricevere il pagamento del contribuente al
posto dell’ente creditore, resta comunque di per sé stesso vincolato
alla decisione del giudice tributario nei confronti dello stesso ente (v.
Cass. 10/02/2016, n. 2622; Cass. 08/01/2015, n. 97);
ritenuto che è altresì infondato il secondo motivo: la sentenza
impugnata contiene infatti l’esplicito rilievo secondo cui i giudici di
primo grado «hanno esaminato ed argomentato su tutti i motivi di
ricorso del contribuente e di contestazione degli uffici finanziari,
ritenendoli in parte implicitamente assorbiti dalla pronuncia di
merito», soggiungendo che altrettanto deve dirsi della cartella di
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necessario con riflessi di natura processuale (Cass. 14/05/2014, n.

pagamento «che risulta, sia pure succintamente, motivata, tanto da
consentire alle parti una congrua ed esaustiva difesa»; deve pertanto
escludersi possa configurarsi la dedotta violazione dei doveri decisori
imposti al giudice d’appello, che si configura soltanto nell’ipotesi in cui
sia mancata del tutto da parte del giudice ogni statuizione sul motivo

num. 5, cod. proc. civ. (nel testo applicabile ratione temporis) la
censura con la quale si deduca la mancata o insufficiente o
contraddittoria motivazione posta a fondamento di tale statuizione
(vizio peraltro, quest’ultimo, sindacabile in cassazione solo ove
attenga ad «un fatto controverso e decisivo per il giudizio» e non
invece ove sia dedotto in relazione a mere questioni o argomentazioni
difensive);
che sono infine inammissibili e, comunque, infondati il terzo e il
quarto motivo;
che essi invero muovono da un accertamento di fatto che non
emerge dalla sentenza impugnata e che è anzi contrastato
dall’esplicita affermazione, in essa contenuta e già sopra ricordata,
secondo cui la cartella di pagamento «risulta, sia pure succintamente,
motivata, tanto da consentire alle parti una congrua ed esaustiva
difesa»;
che alla stregua di tale ultimo accertamento fattuale non è pertanto
ravvisabile l’applicazione di una regola di giudizio difforme da quella
di cui si assume la violazione e, per converso, le censure sul punto
svolte dalla ricorrente incidentale si appalesano piuttosto dirette a
contestare la congruità e validità di tale accertamento, con ciò però
evidentemente muovendosi su un piano diverso da quello dedotto
dell’error in iudicando;
che con riferimento al terzo motivo può comunque altresì rilevarsi
l’infondatezza della regula iuris che si assume violata, non essendo
prescritto da alcuna norma che la cartella esattoriale emessa ai sensi
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di gravame, mentre rientra nell’ambito dell’art. 360, comma primo,

dell’art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 debba motivare anche sul

rigetto implicito delle argomentazioni difensive svolte dal contribuente
in replica alla preventiva comunicazione dell’esito della liquidazione,
né tanto meno che dalla mancanza di una siffatta specifica
motivazione derivi la nullità dell’atto;

richiamato art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000, atteso che tale
norma, secondo l’interpretazione consolidata nella giurisprudenza di
questa Corte, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in
tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi
dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, ma soltanto «qualora
sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione»,
situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi
soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un
controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati
in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il
legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i
casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi
risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al
citato inciso (v. Cass. 25/05/2012, n. 8342; v. anche Cass.
08/07/2014, n. 15584; Cass. 10/06/2015, n. 12023);
che tanto meno è da ravvisare nella specie il detto presupposto di
applicabilità dell’art. 6, comma 5, st. contr. (per vero nemmeno
dedotto dalla ricorrente) pacificamente trattandosi di mera
liquidazione di interessi e sanzioni per tardivo versamento
dell’imposta (sulla base pertanto degli stessi dati indicati dalla
contribuente nella propria dichiarazione);
che anche con riferimento al quarto motivo deve rilevarsi che le
regole di giudizio asseritamente violate (ossia quelle che secondo
l’implicito assunto della ricorrente imporrebbero, a pena di nullità,
l’indicazione, nella cartella di pagamento emessa a seguito di
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che tale regola non può in particolare desumersi dal pure

liquidazione automatizzata, del saggio di interesse applicato, della
data di consegna dei ruoli e della norma sanzionatoria applicata) non
hanno fondamento positivo;
che infatti, a norma dell’art. 6, comma 1, d.m. 3 settembre 1999,
n. 321, «il contenuto minimo della cartella di pagamento è costituito

essere elencati nel ruolo, ad eccezione della data di consegna del
ruolo stesso al concessionario e del codice degli articoli di ruolo e
dell’ambito»;
che dunque non sussiste l’obbligo, tantomeno a pena di nullità della
cartella, di indicare il saggio di interesse applicato (non rientrando
questo tra gli elementi che devono essere indicati nel ruolo ai sensi
dell’art. 1, commi 1 e 2), né la data di consegna del ruolo al
concessionario (per l’esplicita esclusione dettata dalla norma);
che peraltro il saggio dell’interesse dovuto «sulle imposte o sulle
maggiori imposte dovute in base alla liquidazione … a partire dal
giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data
di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono
iscritte» è dettato per legge (art. 20 d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602);
che a fortiori non può predicarsi alcun obbligo (tanto meno a pena
di nullità dell’atto) di indicazione nella cartella della fonte normativa
delle sanzioni applicate, questa dovendosi ovviamente presumere
conosciuta o comunque conoscibile dal contribuente, essendo poi
appena il caso di soggiungere che l’omesso versamento dell’imposta
risultante dalla dichiarazione è sanzionato in misura fissa, senza
margini di discrezionalità amministrativa, né obblighi di autonoma
motivazione, con separato riguardo a ogni somma evasa («trenta per
cento di ogni importo non versato»: art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997,
n. 471; v. Cass. 12/12/2016, n. 26546);
che infine le altre doglianze proposte, in quanto dichiaratamente

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dagli elementi che, ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, devono

riguardanti questioni rimaste assorbite, andranno riproposte avanti il
giudice di rinvio (v.

ex aliis Cass. 15/01/2016, n. 574; Cass.

03/12/1988, n. 6572), al quale va anche demandato il regolamento
delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.

sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione
tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, cui
demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso il 23/11/2017
Il Presidente
(Aurelio appabianca)

accoglie il ricorso principale; rigetta quello incidentale; cassa la

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