Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2938 del 03/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2017, (ud. 25/10/2016, dep.03/02/2017), n. 2938
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24237/2015 proposto da:
L.F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato VELENTINO GENTILE,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIACOMO RAFFAELE ESPOSITO,
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
ITALIANA ASSICURAZIONI SPA, C.A.; S.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 416/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, del
20/03/2015, depositata il 30/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il consigliere relatore ha depositato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:
Ricorrente: L.F.S..
Intimati: Italiana Ass.ni s.p.a.; C.A., S.G..
Provvedimento impugnato: Sentenza della Corte di Appello di Palermo, n. 416 del 30 maggio 2015.
1. L.F.S. ricorre affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato accolto l’appello della Italiana Ass.ni, avverso la sentenza del Tribunale di Trapani, che ha condannato il L. a restituire alla appellante le somme “eventualmente” corrispostegli in esecuzione della sentenza impugnata.
2. Gli intimati non svolgono attività difensiva.
3. Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., anche in relazione all’art. 360 bis c.p.c. – potendosi dichiarare inammissibile.
4. Con i due motivi il ricorrente si duole sia della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione a falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e sia, ex art. 360 c.p.c., n. 5, della insufficiente motivazione circa un punto fondamentale della controversia. Falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1.
I motivi sono inammissibili laddove prospettano, in maniera generica ed attraverso una superficiale esposizione della vicenda, una serie di questioni di fatto tendenti ad ottenere dalla Corte di legittimità una nuova e diversa valutazione del merito della controversia.
Il ricorrente pur denunciando, apparentemente, violazione di legge ed una insufficiente motivazione circa un punto fondamentale della controversia chiede in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (Cass. n. 21381/2006).
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale insiste per l’accoglimento del ricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione. Ritiene, invece, non decisive le contrarie osservazioni svolte dal ricorrente nella propria memoria.
L’ intimata non ha svolto attività difensiva e pertanto non occorre provvedere sulle spese.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il data 25 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017