Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29379 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2020, (ud. 21/10/2020, dep. 23/12/2020), n.29379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26707-2013 proposto da:

COMUNE DALMINE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. GRAMSCI 14,

presso lo studio dell’avvocato GIGLIO ANTONELLA, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MANCINI FRANCESCO MARIA;

– ricorrente –

contro

REA DALMINE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA BENEDETTO

CAIROLI 6, presso lo studio dell’avvocato COSTA ANDREA,

rappresentata e difesa dall’avvocato FERRARO GIANROCCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 49/2013 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 18/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Rea Dalmine s.p.a. impugnava l’avviso di accertamento del 29 dicembre 2010 con cui il Comune di Dalmine aveva contestato per l’anno 2005 il parziale versamento dell’Ici. L’avviso di accertamento era basato sul fatto che l’impianto di termovalorizzazione di proprietà della contribuente era stato ultimato il 25 settembre 2001 e denunciato allagenzia del territorio con procedura DOCFA con categoria E/9. L’agenzia del territorio, con provvedimento del 16.6.2006, aveva modificato la categoria di accatastamento da E/9 a D/7, per il che non spettava l’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. b. La commissione tributaria provinciale di Bergamo rigettava il ricorso. Proposto appello da parte della contribuente, la commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 49/46/13, lo accoglieva sul rilievo che le norme di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 336 e 337, in tema di retroattività delle variazioni catastali erano applicabili solo nel caso di immobili non dichiarati in catasto, laddove nel caso di specie il fabbricato era stato denunciato nel 2002. Inoltre non poteva ritenersi avere efficacia retroattiva il provvedimento di modificazione del classamento dell’immobile.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Dalmine affidato a tre motivi illustrati con memoria. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per avere la CTR omesso di pronunciarsi in ordine alla eccepita inammissibilità dell’appello, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 poichè mancante dell’esposizione sommaria del fatto e dei motivi specifici dell’impugnazione.

2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 10, D.M. n. 701 del 1994, art. 1,53 e 3 Cost.. Sostiene che il classamento del fabbricato in categoria D/7 operato dall’agenzia del territorio operava ex tunc e legittimava l’adozione da parte del comune dell’avviso di accertamento per cui è causa.

3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 241 del 1990, art. 21-nonies e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che la CTR non ha considerato che il provvedimento di classamento del 16.6.2006 ha avuto in ogni caso efficacia sanante di quello adottato il 14 novembre 2004 ed annullato in forza di sentenza della commissione tributaria di Bergamo.

4. In ordine al primo motivo di ricorso mette conto considerare che, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 2731 del 8/11/2016 dep. Il 2/2/2017Cass. n. 2313 del 01/02/2010). Ciò posto, esaminando la questione oggetto della pronuncia, il rilievo è infondato. Questa Corte ha già affermato il principio secondo cui, in tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 1200 del 22/01/2016; Cass. n. 1224 del 19/01/2007). Nel caso che occupa dall’atto di appello – che il ricorrente ha trascritto nel ricorso assolvendo, così, l’onere dell’autosufficienza – si evince che l’appellante ha, sia pur sinteticamente, esposto i fatti di causa e le ragioni della doglianza rendendo così espliciti i motivi di censura della sentenza di primo grado.

5. Il secondo motivo è fondato. Ciò in quanto questa Corte ha affermato il principio secondo cui, in tema di Ici, la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’Ici, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, ai fini impositivi anche per annualità d’imposta sospese, ovverosia suscettibili di accertamento e/o liquidazione e/o di rimborso (Cass. SS. UU. 3160/2011). Tale principio è applicabile anche in tema di modifica del classamento così come proposto dalla contribuente con procedura Docfa ricorrendo la medesima ratio. Nel caso che occupa l’avviso di accertamento è stato emesso il 29 dicembre 2010, dopo che l’agenzia del territorio aveva classificato il fabbricato in categoria D/7 con provvedimento adottato il 16.6.2006 e divenuto definitivo per il rigetto dell’opposizione proposta avverso di esso. Ne consegue che il Comune di Dalmine, dopo la notifica del provvedimento adottato validamente il 16 giugno 2006 dall’agenzia del territorio ed attributivo del classamento in categoria D/7, legittimamente ha emesso l’atto impositivo per l’anno 2005 sulla base di tale classamento, senza che rilevi in alcun modo che il precedente provvedimento di classamento adottato nel 2004 fosse stato annullato con sentenza definitiva prima dell’emissione dell’avviso di accertamento per cui è causa. La CTR è, dunque, incorsa in errore di diritto per non aver tenuto conto del fatto che l’atto impositivo impugnato era stato emesso dopo la valida attribuzione del nuovo classamento da parte dell’agenzia del territorio e per non aver considerato che tale rendita era utilizzabile ai fini impositivi anche per annualità d’imposta sospese, ovverosia suscettibili di accertamento e/o liquidazione e/o di rimborso.

6. Il terzo motivo rimane assorbito.

8. Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ed il ricorso originario della contribuente va rigettato. Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti in considerazione delle alterne vicende processuali e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna la controricorrente a rifondere al Comune di Dalmine le spese processuali di questo giudizio che liquida in complessivi Euro 6.500,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

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