Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29379 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 13/11/2019), n.29379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14092-2013 proposto da:

QUATTRO C DI C.M. & C SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato LIVIA RANUZZI,

rappresentata e difesa dagli avvocati LUIGI QUERCIA, ENRICO BUONO,

giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA ETR SPA, in persona del Procuratore speciale, elettivamente

domiciliata in ROMA PIAZZA SALLUSTIO 3, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO MARIA GAZZONI, rappresentata e difesa

dall’avvocato PAOLO MOLINARA, giusta procura a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 52/2012 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 15/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/09/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DELLA CAUSA

1. La s.a.s. Quattro C. di C.M. & C. ricorre per la cassazione della sentenza emessa il 15 novembre 2012 dalla commissione tributaria regionale della Puglia, n. 52, lamentando, in primo luogo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, e art. 77; per avere la commissione ritenuto legittima l’iscrizione ipotecaria a cui la s.p.a. Equitalia Sud aveva proceduto il 2 ottobre 2009 in danno di essa ricorrente a garanzia di crediti tributari e non tributari (per i quali ultimi la commissione ha dichiarato non sussistere la giurisdizione tributaria), con la motivazione per cui l’iscrizione “non costituendo e non configurando l’inizio dell’azione esecutiva (espropriativa) ma avendo solo la funzione di realizzare una garanzia del credito, non richiede la preventiva notificazione dell’intimazione di pagamento, così come richiesto invece dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, qualora l’espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento”.

2. La s.a.s. Quattro C. di C.M. & C. lamenta, in secondo luogo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la commissione omesso di pronunciare sulla doglianza di “illegittimità della iscrizione ipotecaria per inesistenza della notifiche delle prodromiche cartelle esattoriali di pagamento” sul presupposto errato che tale doglianza fosse nuova rispetto a quelle formulate con l’originario ricorso e fosse quindi inammissibile ai sensi del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 57.

3. La s.a.s. Quattro C. di C.M. & C. lamenta infine, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.p.c., per avere la commissione ritenuto che “in mancanza di concrete prove… e reali osservazioni e contestazioni delle quali si doveva far carico la contribuente”, la doglianza proposta da essa ricorrente in riferimento alle “modalità applicate dall’amministrazione finanziarla per rivendicare l’intera pretesa tributaria nei suoi riguardi” era da considerarsi infondata.

4. La spa Equitalia Sud non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è infondato: le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 18 settembre 2014, n. 19667, hanno statuito, innanzi tutto, che “l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 non costituisce atto dell’espropriazione forzata ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento” e, in secondo luogo, che “l’Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine, che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dal medesimo D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 bis, come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni, per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli arrt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale di illegittimità”. A seguito della pronuncia delle Sezioni Unite, questa Corte, con indirizzo costante, ribadito che “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”) non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui al precedente D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni”, ha precisato che va pertanto dichiarata “la fondatezza del ricorso per cassazione con cui, pur c’enunciandosi la violazione di una disposizione inapplicabile (nella specie, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2), si lamenti, nella sostanza, l’omessa attivazione del contraddittorio, in quanto spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia” (Cass. n. 23875 del 2015; conformi Cass.n. 5577/2019; n. 1547/2018); nella specie, la ricorrente lamenta la mancanza dell’intimazione D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50 come carenza puramente formale ossia come carenza (di quello che ella individua come) elemento necessario della serie procedimentale finalizzata alla valida iscrizione ipotecaria (v. pagine 14 e ss. ricorso); la ricorrente non correla, nè in modo esplicito nè “nella sostanza”, a tale dedotta carenza alcuna doglianza di violazione del contraddittorio.

2. Il secondo motivo di ricorso è fondato: contrariamente a quanto si legge a pagina sette della sentenza impugnata, la contribuente aveva formulato l’eccezione di mancata notificazione delle prodromiche cartelle a pagina 3 del ricorso originario (allegato al ricorso per cassazione); aveva poi riproposto l’eccezione in appello (come risulta dalla sentenza impugnata) dopo che la stessa era stata respinta dal giudice di primo grado; la commissione avrebbe dovuto quindi pronunciarsi sul tale eccezione; non pronunciandosi, la commissione ha violato l’art. 112 c.p.c..

3. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità: la contribuente non dà alcuna indicazione dei dedotti vizi della procedura d’iscrizione dell’ipoteca dei quali Equitalia avrebbe dovuto fornire la prova. In assenza di specifica indicazione dei dedotti vizi procedurali, è da ritenere che il presente motivo si limiti a riprodurre i vizi di cui ai due motivi che precedono.

4. In forza di quanto precede, il primo motivo di ricorso va rigettato, il secondo va accolto, il terzo va dichiarato inammissibile; in accoglimento del secondo motivo la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla commissione tributaria regionale della Puglia, in altra composizione, perchè la stessa si pronunci in ordine ai dedotti difetti di notificazione delle cartelle prodromiche all’iscrizione ipotecaria.

5. Il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

– rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, dichiara inammissibile il terzo;

– cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Puglia, in altra composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 13 novembre 2019

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