Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29378 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2020, (ud. 21/10/2020, dep. 23/12/2020), n.29378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9332-2012 proposto da:

COMUNE DI DALMINE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. GRAMSCI

14, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA GIGLIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO MARIA

MANCINI;

– ricorrente –

contro

REA DALMINE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LISBONA, 9,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA GRIFI, rappresentata e difesa

dall’avvocato SALVATORE PINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 27/2011 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 04/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Rea Dalmine s.p.a. impugnava gli avvisi di accertamento del 22 dicembre 2006 con cui il Comune di Dalmine aveva contestato per gli anni 2002 e 2003 il parziale versamento dell’Ici. Gli avvisi di accertamento erano basati sul fatto che l’impianto di termovalorizzazione di proprietà della contribuente era stato ultimato il (OMISSIS) e denunciato all’agenzia del territorio con procedura DOCFA con categoria E/9. L’agenzia del territorio, con provvedimento del 14 novembre 2004, aveva modificato la categoria di accatastamento da E/9 a D/7, per il che non spettava l’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. b. La commissione tributaria provinciale di Bergamo accoglieva il ricorso con decisione che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza n. 27/40/11, sul rilievo che l’avviso di accertamento impugnato era stato emesso dopo che il classamento disposto dall’agenzia del territorio era stato annullato con sentenza del 7 ottobre 2005, passata in giudicato. Successivamente l’agenzia del territorio aveva attribuito una nuova rendita ma essa aveva efficacia per il periodo successivo.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Dalmine affidato a quattro motivi illustrati con memoria. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per avere la CTR deciso extra petita laddove si è pronunciata in ordine alla retroattività dell’atto di classamento. Invero tale questione era stata introdotta dalla contribuente con memoria del 25 gennaio 2007 e costituiva un motivo nuovo che avrebbe dovuto essere proposto con il ricorso introduttivo.

2. Con il secondo motivo deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che la sentenza impugnata è contraddittoria perchè da un lato la CTR ha affermato l’applicabilità delle norme di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 336 e 337, in tema di retroattività delle variazioni catastali, dall’altro ha concluso affermando che l’attribuzione della rendita catastale effettuata dall’agenzia del territorio il 16 giugno 2006 valeva solo per l’avvenire.

3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2, 7 e 10, e della L. n. 241 del 1990, art. 21 nonies. Sostiene che la sentenza impugnata è viziata in quanto, a prescindere dalle sorti dell’originario atto di rettifica della categoria catastale, al fabbricato in questione era stata attribuita successivamente la categoria catastale D/7 che implicava la debenza dell’Ici.

4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 7 e 10, al D.M. n. 701 del 1994, art. 1, e agli artt. 53 e 3 Cost.. Sostiene che legittimamente il Comune di Dalmine ha posto a fondamento dell’impugnato avviso di accertamento Ici il classamento con il quale l’agenzia del territorio aveva, di fatto, sancito l’assoggettabilità al tributo dell’impianto industriale di proprietà della contribuente. Ciò in quanto il classamento del fabbricato in categoria D/7 operato nell’anno 2006 operava ex tunc legittimando l’adozione da parte del Comune di Dalmine dell’avviso di accertamento con il quale era stata disconosciuta, per le annualità 2002 e 2003, la sussistenza delle condizioni per godere dell’esenzione dall’Ici prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. b.

5. Osserva la Corte che l’eccezione di inammissibilità dei motivi di ricorso per non essere stato formulato il quesito di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c., è infondata in quanto la norma è stata abrogata dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d, e non si applica in caso di impugnazione di provvedimenti emessi dopo il 4 luglio 2009. Nel caso che occupa la sentenza impugnata è stata pronunciata il 20 gennaio 2011 e pubblicata il 4 marzo 2011.

6. Il primo motivo è inammissibile. Invero il contribuente censura, seppure in modo non del tutto chiaro, il capo della sentenza con cui la CTR ha affermato la possibile applicabilità al caso di specie delle norme di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 336 e 337, in tema di retroattività delle variazioni catastali.

Sennonchè tale affermazione, peraltro resa in forma dubitativa, non assume valore fondante della decisione in quanto la CTR ha affermato che la ragione per la quale l’avviso di accertamento impugnato doveva essere annullato risiedeva nel fatto che esso era stato emesso dopo che l’atto di classamento da cui traeva la propria legittimità era stato annullato con sentenza passata in giudicato.

7. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo debbono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi. Essi sono fondati. Questa Corte ha affermato il principio secondo cui, in tema di Ici, la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’Ici, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, ai fini impositivi anche per annualità d’imposta sospese, ovverosia suscettibili di accertamento e/o liquidazione e/o di rimborso (Cass. SS. UU. 3160/2011). Tale principio è applicabile anche in tema di modifica del classamento ricorrendo la medesima ratio. Nel caso che occupa gli avvisi di accertamento sono stati emessi il 22 dicembre 2006, dopo che l’agenzia del territorio aveva classificato il fabbricato in categoria D/7 con provvedimento adottato il 16.6.2006 e divenuto definitivo per il rigetto dell’opposizione proposta avverso di esso. Ne consegue che il Comune di Dalmine, dopo la notifica del provvedimento adottato validamente il 16 giugno 2006 dall’agenzia del territorio ed attributivo del classamento in categoria D/7, legittimamente ha emesso gli atti impositivi per gli anni 2002 e 2003 sulla base di tale classamento, senza che rilevi in alcun modo che il precedente provvedimento di classamento adottato nel 2004 fosse stato annullato con sentenza definitiva prima dell’emissione degli avvisi di accertamento per cui è causa. La CTR è, dunque, incorsa in errore di diritto per non aver tenuto conto del fatto che gli atti impositivi impugnati erano stati emessi dopo la valida attribuzione del nuovo classamento da parte dell’agenzia del territorio e per non aver considerato che tale rendita era utilizzabile ai fini impositivi anche per annualità d’imposta sospese, ovverosia suscettibili di accertamento e/o liquidazione e/o di rimborso.

8. Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ed il ricorso originario della contribuente va rigettato. Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti in considerazione delle alterne vicende processuali e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna la controricorrente a rifondere al Comune di Dalmine le spese processuali di questo giudizio che liquida in complessivi Euro 7.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

 

 

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