Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29377 del 21/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/10/2021, (ud. 18/05/2021, dep. 21/10/2021), n.29377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34478-2019 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO IGOR CONSORTINI;

– ricorrente –

contro

CARIFIN ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE, e per essa CERVED CREDIT

MANAGEMENT SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 729/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 29/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

FIDANZIA.

 

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto da C.L., affidandolo a cinque motivi, ricorso avverso la sentenza n. 729/19, depositata in data 29 marzo 2019, con la quale la Corte d’Appello di Catania ha rigettato l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza del 24 novembre 2014 con cui il Tribunale di Catania ha rigettato l’opposizione proposta dal C. avverso il decreto ingiuntivo emesso, su istanza della Carifin Italia s.p.a., dallo stesso Tribunale con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 11.333,24, oltre interessi e spese, quale residuo dovuto in virtù di un contratto di finanziamento stipulato nel novembre 2005;

– che il giudice di secondo grado ha condiviso l’impostazione del giudice di primo grado nel ritenere infondata la difesa svolta dal C. di aver versato, nel corso degli anni, un importo complessivo di Euro 26.331,65, maggiore quindi rispetto a quanto dovuto per il contratto di finanziamento per cui è causa;

– che la Corte di merito ha, in particolare, evidenziato che l’odierno ricorrente non aveva mai contestato la sottoscrizione e l’erogazione di un secondo finanziamento, in relazione al quale aveva subito una distinta trattenuta dallo stipendio;

– che, infine, in ordine alla seconda censura del C. in ordine alla mancata indicazione nel decreto ingiuntivo del tasso degli interessi di mora, il giudice d’appello ha osservato che, nel costituirsi in primo grado, la Carifin aveva precisato di aver applicato gli interessi nella misura del 4,75%, allegando specifici conteggi, cui non erano seguite ulteriori contestazioni;

– che la Carifin Italia s.p.a. in liquidazione non ha svolto difese;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.;

– che il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, degli artt. 112 e 132c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonché l’assenza di motivazione o comunque la motivazione meramente apparente, sul rilievo che la motivazione della Corte d’Appello difetta del requisito del “minimo costituzionale”, limitandosi a statuire sull’esistenza del secondo contratto di finanziamento e omettendo di pronunciarsi sulla principale e specifica doglianza della mancata erogazione della somma finanziata;

2. che il motivo è manifestamente infondato;

– che il giudice d’appello, con una motivazione che, seppur sintetica, soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”, ha evidenziato che la Carifin aveva adempiuto agli obblighi derivanti dal secondo finanziamento, adempimento ” mai invero contestato dal C., che pure ha subito la relativa trattenuta dello stipendio”;

3. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 115 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c., sul rilievo che la Corte d’Appello aveva ritenuto l’assenza di contestazioni del C. in ordine all’erogazione del secondo finanziamento, prima del giudizio di opposizione, non considerando che l’art. 115 c.p.c., prescrive un onere di contestazione esclusivamente giudiziale;

4. che il motivo è inammissibile per non aver colto la ratio decidendi;

che, infatti, la deduzione del ricorrente secondo cui la Corte d’Appello, nell’affermare che il C. non aveva mai contestato l’erogazione del secondo finanziamento, avesse inteso riferirsi solo al periodo anteriore rispetto al giudizio di opposizione, non trova alcun fondamento lessicale, essendo evidente che l’affermazione della Corte d’Appello, in difetto di una specificazione, avesse una portata generale, comprendente il contegno sia extra-processuale che processuale dell’odierno ricorrente, alla luce dei documenti e degli atti processuali che il giudice di secondo grado aveva avuto modo di esaminare;

5. che con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, degli artt. 112 e 132c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonché l’assenza di motivazione, sul rilievo che la statuizione del Tribunale in ordine alla contestazione solo generica dell’erogazione del secondo finanziamento era stata specificamente oggetto di doglianza nell’atto di appello, sulla quale la Corte d’Appello aveva omesso di pronunciarsi, con palese assenza di motivazione;

6. che il terzo motivo è inammissibile;

– che, in particolare, la deduzione del ricorrente secondo cui la statuizione del giudice di primo grado in ordine alla contestazione solo generica da parte sua dell’erogazione del secondo finanziamento sarebbe stata specificamente oggetto di doglianza nell’atto di appello – con la conseguenza che la Corte di merito avrebbe omesso di pronunciarsi su una specifica censura formulata in appello – è priva del requisito della specificità ed autosufficienza;

che, in proposito, va preliminarmente osservato che questa Corte, anche recentemente (vedi Cass. n. 23834 del 25/09/2019), ha enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla Suprema Corte ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'”iter” processuale senza compiere generali verifiche degli atti (vedi anche Cass. n. 7499 del 2020);

– che, nel caso di specie, il motivo difetta di autosufficienza, essendosi il ricorrente limitato ad indicare le pagine ed i paragrafi dell’atto di appello (vedi pag. 16 del ricorso) nelle quali avrebbe articolato la propria censura con cui avrebbe contestato l’erogazione del secondo finanziamento, senza minimamente indicarne il contenuto, così impedendo a questa Corte di poterne cogliere la portata;

– che, peraltro, al cospetto del rilievo del giudice di primo grado (cui fatto espresso richiamo il ricorrente nel terzo motivo), secondo cui sarebbe stata solo generica la contestazione dell’odierno ricorrente in ordine alla mancata erogazione del secondo finanziamento, il C. avrebbe dovuto indicare nei motivi d’appello anche gli atti processuali nei quali nel giudizio di primo grado avrebbe, invece, formulato tempestivamente tale specifica contestazione;

– che, in proposito, questa Corte (Cass. n. 31402 del 02/12/2019) ha enunciato, anche recentemente, il principio di diritto secondo cui “La valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all’esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti – diversi da quelli indicati negli atti introduttivi – sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte; in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall’attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall’art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all’esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall’esercizio della facoltà deduttiva”;

6. che con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, degli artt. 199, 12 e 132 c.p.c., nonché la violazione del principio della domanda, l’assenza di motivazione o comunque la motivazione meramente apparente;

che, in particolare, il ricorrente si duole che il conteggio degli interessi moratori sulla sorte capitale sia stato indicato dalla Carifin non nel decreto ingiuntivo o nel ricorso monitorio, ma solo nella parte espositiva della comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e ciò in violazione del principio della domanda di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c., che imporrebbe che il contenuto della “domanda” derivi dalle conclusioni formulate e non già dalla parte dispositiva dell’atto processuale;

7. che il motivo è manifestamente infondato;

– che e’, infatti, orientamento consolidato di questa Corte (Cass. n. 20294 del 25/09/2014; vedi anche Cass. n. 7448 del 2001), che il “petitum”, da intendersi sia sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto sia sotto l’aspetto sostanziale come bene della vita di cui è chiesto il riconoscimento, va individuato attraverso un esame complessivo dell’atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva;

che, nel giudizio di cognizione che si instaura a seguito della proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo, la pretesa sostanziale della parte già ricorrente in sede monitoria viene formulata nella comparsa di costituzione, nella quale gli elementi identificativi della domanda (come il tasso degli interessi moratori nel caso di specie) possono essere ben dedotti anche solo nella parte espositiva, a nulla rilevando nella nuova fase il contenuto del ricorso svolto nella sede monitoria;

8. che con il quinto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 111Cost., comma 6, dell’art. 132c.p.c., e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonché motivazione inesistente e/o apparente;

– che, in particolare, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunciarsi sulla contestazione dallo stesso svolta nei motivi d’appello avente ad oggetto il tasso di interessi, essendo stato erroneamente ritenuto che tale questione non fosse controversa dopo la precisazione del tasso di interesse effettuata dalla Carifin nella comparsa di costituzione e risposta;

– che, in realtà, il ricorrente aveva, in primo grado, contestato la possibilità della controparte di precisare il tasso degli interessi moratori nella sola parte espositiva della comparsa di costituzione e risposta, e non già nelle conclusioni, sia nelle memorie ex art. 183 c.p.c., sia in sede di precisazione delle conclusioni, sia negli atti conclusivi;

9. che il motivo è manifestamente infondato;

che va preliminarmente osservato che questa Corte ha già enunciato il principio di diritto secondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 16171 del 28/06/2017; conf. Cass. 9691 del 2018);

che, pertanto, nel caso di specie, pur se la Corte di merito, presumibilmente non cogliendo la portata della censura, non si è pronunciata sulla fondatezza della medesima, in ogni caso, tale omissione non può comunque condurre alla cassazione della sentenza impugnata, essendo la censura medesima, per quanto ampiamente sopra illustrato, manifestamente infondata, potendo la misura degli interessi moratori essere precisata dalla parte opposta anche solo nella parte espositiva della comparsa di costituzione, e non necessariamente nelle conclusioni;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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