Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29377 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 14/11/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 14/11/2018), n.29377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11289/2016 proposto da:

O.G.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ORAZIO 3, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO FACCINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO MACOCCO, giusta

procura in atti;

– ricorrente –

contro

IVECO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 19, presso lo

studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati LUCA ROPOLO, DIEGO DIRUTIGLIANO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 118/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 29/02/2016 r.g.n. 918/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/09/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso che ha concluso per

l’inammissibilità o in subordine rigetto;

udito l’Avvocato ROBERTO FACCINI;

udito l’Avvocato FEDERICA PATERNO’ per delega verbale Avvocato

RAFFAELE DE LUCA TAMAJO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Torino, pronunziando in sede di reclamo, ha confermato la statuizione di rigetto della domanda di O.G.B. intesa all’accertamento della illegittimità del licenziamento intimatogli all’esito di procedura di mobilità intrapresa dalla datrice di lavoro Iveco s.p.a..

1.1. In particolare, il giudice di appello, escluso l’eccepito difetto di forma scritta del recesso datoriale sul rilievo che la lettera di licenziamento del 15.12.2015 risultava spedita in pari data e ricevuta dal lavoratore il 30.12.2015, escluso il carattere discriminatorio del criterio di scelta del personale eccedentario rappresentato dal raggiungimento dei requisiti, nel termine massimo di fruizione della mobilità, per l’accesso al trattamento pensionistico, in quanto criterio razionale ed oggettivo, ha ritenuto che neppure risultava configurabile il dedotto vizio procedurale prospettato con riferimento alla violazione dell’onere di specificazione delle modalità applicative del criterio prescelto; in ragione della natura oggettiva del detto criterio che escludeva margini di discrezionalità nella scelta datoriale e della superfluità della comparazione dei lavoratori individuati con quelli privi dei requisiti indicati, appariva, infatti, sufficiente l’elenco nominativo dei lavoratori licenziati allegato alla comunicazione di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 9. Infine la Corte di merito, premesso che in tema di procedure di mobilità il sindacato giurisdizionale è limitato al controllo del rispetto delle regole procedurali ma non si estende anche alla verifica della sussistenza delle condizioni richieste per l’avvio della procedura, verifica rimessa ex ante alle organizzazioni sindacali, ha osservato che non potevano trovare spazio le deduzioni intese a contestare la sussistenza delle condizioni richieste per l’avvio del procedimento collettivo; le circostanze capitolate ai fini della prova orale risultavano superflue in quanto prive di ricadute sui dedotti profili di invalidità del licenziamento per cui correttamente non era stato dato ingresso alle istanze istruttorie del lavoratore.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso O.G.B. sulla base di due motivi La parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.

2.1. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione della L. 28 giugno 2012, n. 92 e della L. 23 luglio 1991, n. 223, in materia di procedura di mobilità nonchè omessa insufficiente contraddittoria motivazione in ordine a un fatto decisivo oggetto di discussione rappresentato dalla forma e dalle modalità di intimazione del licenziamento in oggetto. Censura la sentenza impugnata per avere escluso la nullità del licenziamento in quanto intimato in forma orale; ribadisce che il recesso datoriale gli è stato intimato mediante lettura da parte di una funzionaria della società datrice di una nota che esso dipendente aveva formalmente rifiutato di ricevere. Prospetta, quindi, la possibilità che il contenuto della lettera di licenziamento successivamente inviatagli potesse non corrispondere alla nota della quale gli era stata data lettura.

2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione della L. 20 maggio 1970, art. 15, cit. L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto, decisivo oggetto di discussione fra le parti, rappresentato dalla scelta del dipendente da licenziare, scelta che si assume non conforme a logica e razionalità e, comunque, discriminatoria. Censura la sentenza impugnata con riguardo alla ritenuta legittimità del criterio di selezione dei lavoratori da licenziare ed alla sua concreta applicazione contestando, in particolare, che fosse onere del lavoratore verificare le posizioni fungibili con la propria e rispetto alle stesse verificare la correttezza della concreta applicazione del criterio in questione. Rappresenta che dall’esame della documentazione allegata e dalle comunicazioni istituzionali non risultava in alcun modo possibile stabilire le modalità di applicazione del detto criterio. Assume la natura discriminatoria della scelta in proprio danno e l’inidoneità del criterio utilizzato, in assenza di elementi documentali offerti dall’azienda, a individuare esso ricorrente tra i dipendenti passibili di licenziamento. Con riguardo alla sussistenza delle condizioni per farsi luogo ad un licenziamento collettivo parte ricorrente richiama alcune circostanze di fatto (contratti di collaborazione esterna con soggetti con posizioni analoghe e comunque fungibili a quelle dei dipendenti, positive performances complessive del gruppo societario nel quale si inscrive IVECO s.p.a.) per argomentare, in sintesi, dell’assenza dei presupposti per farsi luogo al licenziamento.

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto le doglianze articolate risultano già in astratto inidonee alla valida censura della decisione in punto di sussistenza dei requisiti formali del recesso datoriale. Il giudice di appello ha respinto la eccezione di difetto di forma scritta dell’intimato licenziamento osservando che la lettera di licenziamento del 15.12.2014 risultava spedita in pari data e ricevuta dal lavoratore il 30.12.2015, ulteriormente evidenziando che il lavoratore, al momento della compilazione del modulo per la richiesta di liquidazione al Fondo Pensioni Quadri, aveva indicato quale data di cessazione del rapporto il 15.12.2014 e che nei capitoli di prova neppure era stata dedotta la divergenza di contenuto tra quanto comunicato al dipendente mediante lettura e quanto successivamente inviatogli a mezzo servizio postale.

3.1. Parte ricorrente non si confronta con tale ricostruzione in quanto incentra le proprie doglianze con esclusivo riferimento al momento nel quale gli era stata data lettura della “nota” di licenziamento, senza specificamente contrastare l’accertamento del giudice di secondo grado in ordine alla avvenuta recezione della lettera di recesso datoriale e senza nulla dedurre in ordine alla non idoneità del relativo contenuto a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro. Quanto ora osservato esclude che l’accertamento del giudice di appello in ordine alla esistenza e recezione di un atto scritto di licenziamento da parte del lavoratore risulti inficiato dalle deduzioni articolate dal ricorrente con il motivo in esame.

4. Il secondo motivo di ricorso è infondato. La sentenza impugnata, laddove ha ritenuto sottratta al controllo giurisdizionale la verifica dei presupposti per l’avvio della procedura di mobilità, risulta conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la L. 23 luglio 1991, n. 223, nel prevedere agli artt. 4 e 5 la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato “ex post” nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell’iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell’impresa, devoluto “ex ante” alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione, riservando al giudice in sede contenziosa la verifica della correttezza procedurale dell’operazione (Cass. n. 2516 del 2012, in motivazione; Cass. n. 3176 del 2017 in motivazione; Cass. 03/03/2009 n. 5089; Cass. 06/10/2006 n. 21541; Cass. 12/10/1999 n. 11455). Alla luce di tale orientamento, al quale si ritiene di dare continuità, alcuna incidenza possono assumere le circostanze, evocate peraltro in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (Cass. 11/01/2016 n. 195; Cass. 12/12/2014 n. 26174; Cass. 24/10/2014 n. 22607), relative alla esistenza di contratti di collaborazione ed ai positivi risultati del gruppo societario in termini di utili realizzati nel periodo di riferimento.

4.1. Parimenti infondata è la censura intesa a fa valere il carattere discriminatorio del criterio utilizzato, rappresentato dal conseguimento, nell’ambito temporale del periodo di mobilità, dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico, in quanto criterio razionale e oggettivo (Cass. 28/03/2018 n. 7710; Cass. 20/02/2013 n. 4186), rispondente alla finalità, di ridurre al minimo il cosiddetto “impatto sociale”, consentendo, nei limiti delle esigenze oggettive a fondamento della riduzione del personale, di espellere i lavoratori che, per vari motivi, anche personali, subiscono ragionevolmente un danno comparativamente minore (Cass. 20/03/2013 n. 6959).

4.2. In ordine alle ulteriori censure aventi ad oggetto la completezza della comunicazione cit. L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 9, sotto il profilo della specificazione delle modalità di applicazione del criterio del raggiungimento del requisito per l’accesso al trattamento pensionistico, in continuità con Cass. 26/08/2013 n. 19576, alla quale si rinvia, deve osservarsi che quando il criterio di scelta sia unico, può essere idonea anche la comunicazione dell’elenco dei lavoratori licenziati e del criterio di scelta del possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità o di vecchiaia, in quanto la natura oggettiva del criterio rende superflua la comparazione con i lavoratori privi del detto requisito.

4.3. Infine, la sentenza impugnata ha accertato che tra i 27 lavoratori individuati come specialist test, rispetto ai quali era previsto un solo esubero, l’ O. era quello che presentava la maggiore anzianità di servizio e l’unico a possedere i requisiti di accesso al trattamento pensionistico. Tale accertamento, non è stato inficiato dalle deduzioni del ricorrente il quale rispetto allo stesso non ha dedotto alcun vizio di motivazione quale conseguenza dell’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti. Le censure articolate investono, infatti, il diverso profilo, da ritenersi assorbito alla luce del detto accertamento, attinente alla corretta distribuzione degli oneri allegatori e probatori tra datore di lavoro e lavoratore in relazione al quale, peraltro, in contrasto con l’assunto del ricorrente, deve ribadirsi che mentre grava sul datore di lavoro l’onere di allegazione dei criteri di scelta e la prova della loro piena applicazione nei confronti dei lavoratori licenziati incombe sul lavoratore dimostrare l’illegittimità della scelta, con indicazione dei lavoratori in relazione ai quali la stessa sarebbe stata falsamente o illegittimamente realizzata (Cass. 05/02/2018 n. 2694; Cass. 23/12/2009 n. 27165).

5. Al rigetto del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA