Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29376 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. II, 28/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n.r.g. 13802/09 proposto da:

– P.E. (c.f. (OMISSIS)) rappresentata e

difesa dall’avv. Labianca Mariagrazia e dall’avv. Alberici Fabio, sia

congiuntamente che disgiuntamente, ed elettivamente domiciliata

presso lo studio del secondo in Roma, via Delle Fornaci n. 38, giusta

procura a margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimato –

contro la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1989/08 dep.ta

il 30/06/08;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

5/12/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Uditi gli avv.ti Labianca Mariagrazia e Alberici Fabio, per la parte

ricorrente, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.E. citò innanzi al Tribunale di Monza C.M. – proprietario, come essa attrice, di un’unità immobiliare affacciantesi su un’area cortilizia comune – chiedendo che fosse condannato: a rimuovere e/o ad arretrare opere e beni posti a distanza inferiore dalla legale dal confine o sulla proprietà comune (cortile), a seguito della costituzione del convenuto – che contrastò la domanda e chiese, in via riconvenzionale, la rimozione di alcuni manufatti insistenti sul cortile comune – a P. integrò le proprie richieste domandando che venisse accertata l’intervenuta usucapione in proprio favore del diritto di mantenere quanto costruito o posto sull’area cortilizia comune (una baracca una recizione ed un orto) di cui il C. chiedeva la rimozione.

L’adito Tribunale, pronunziando sentenza n. 132/2005, condannò entrambe le parti alla rimozione di alcune opere; la Corte di Appello di Milano, decidendo sul gravame della P., riformò parzialmente la sentenza di primo grado, dichiarando l’avvenuto acquisto dell’appellante, in forza di usucapione, del diritto di far passare sulla proprietà del C. fili elettrici a servizio del proprio immobile ma respingendo nel resto il gravame.

La Corte territoriale – per quello che qui ancora conserva interesse – pervenne alla decisione di respingere la domanda di usucapione: a – negando in diritto, l’applicabilità alla fattispecie dell’orientamento di legittimità che consente di ritenere integrato il requisito del possesso utile ai fini dell’usucapione, anche allorchè esso sia discontinuo, a condizione però che detta discontinuità si esplichi con carattere di normalità rispetto alla destinazione del bene; b – sostenendo, in punto di fatto, che il possesso in questione sarebbe potuto risalire, giusta la riproduzione contenuta in alcune aereo fotogrammetrie risalenti all’anno 1978, solo ad epoca prossima a tale data.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la P., articolandolo in tre motivi; non ha svolto difese il C..

Avviato il ricorso per l’esame preliminare à sensi dell’art. 375 c.p.c., il procedimento è stato rinviato per il deposito dell’avviso di ricevimento dell’avvenuta notifica del ricorso al C., acquisito il quale la causa è stata rinviata alla pubblica udienza, non ravvisandosi i presupposti per la decisione à sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo viene denunziata la violazione o falsa applicazione degli artt. 1158, 1102, 1141 e 1167 cod. civ. sostenendo la ricorrente che dalla semplice lettura del rilievo aero fotogrammetrico del 1978 e, anche dalla testimonianza di R. G., sarebbe emerso che le opere – baracca, recinzione ed orto – per le quali non si era ritenuto maturato il termine per usucapire, fossero in loco sin dal 1978 e quindi alla data della citazione – 2001 – già sarebbero decorsi i termini per usucapite; con il connesso terzo motivo le medesime considerazioni vengono tratte nell’ambito della contraddittoria motivazione, non rinvenendo la ricorrente esplicitata la ragione per la quale tali emergenze processuali non avrebbero potuto condurre all’accertamento dello spirare del termine per l’usucapione, tenuto conto che le prime contestazioni del C. erano contenute nella sua comparsa di risposta del 2001.

2 – Con il secondo motivo si assume che la Corte milanese non avrebbe giustificato la ragione per la quale il possesso del diritto di mantenere le predette opere in loco non avrebbe potuto esser mantenuto solo animo – dal momento che la ricorrente risiede stabilmente in Canada da oltre trent’anni – mettendosi in contrasto con il costante indirizzo interpretativo di legittimità circa la discontinuità del possesso, richiamato tra l’altro dalla Corte milanese.

3 – I tre motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono fondati.

3/a – Invero la Corte distrettuale, non indagando sulle circostanze del temporaneo smantellamento delle opere, di fatto non ha valutato l’incidenza che le stesse potessero rivestire sul mantenimento della signoria sulla cosa; oltre a ciò il giudice del merito è incorso in logica contraddizione con le premesse della predicata interruzione affermando che, quanto meno dal rilievo fotografico del 1978, si sarebbe maturato il termine per usucapire, non considerando che la contestazione del C. era stata riportata ad epoca successiva alla notifica della citazione – 2001 -.

4 – La sentenza va dunque cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza nei termini di cui in motivazione e rinvia, anche per la statuizione sulle prese del giudizio di legittimità, a diversa sezione della Corte di Appello di Milano.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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