Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29375 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. II, 28/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 28.558/05) proposto da:

– S.V. (c.f. (OMISSIS));

– S.M. parti entrambe rappresentate e difese

dall’avv. Lambiase Pasquale e con lo stesso elettivamente domiciliate

presso lo studio dell’avv. Lauro Massimo in Roma, via Ludovisi n. 35,

giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrenti –

contro

– C.M. (c.f. (OMISSIS)) rappresentata e

difesa dall’avv. Aveta Ugo ed elettivamente domiciliata presso lo

studio del medesimo in Napoli, via Ferdinando Del Carretto n. 26 – ex

lege: presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione- giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè nei confronti di:

– S.I. (c.f. (OMISSIS)) rappresentata e difesa

dall’avv. Lambiase Pasquale e con lo stesso elettivamente domiciliata

presso lo studio dell’avv. Lauro Massimo in Roma, via Ludovisi n. 35,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

Avverso la sentenza n.2259/2005 della Corte di Appello di Napoli;

depositata l’11/07/2005 e notificata il 15/09/2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

05/12/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito il procuratore della parte controricorrente avv. Aveta Ugo, che

ha insistito per il rigetto del ricorso;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.M., con atto notificato nell’aprile 1985, citò innanzi al Tribunale di Napoli S.V., lamentando che costui, proprietario di un fondo confinante il proprio in (OMISSIS): 1 – avrebbe edificato una costruzione – scalinata – a circa mi 4,70 dal fronteggiante proprio fabbricato, a distanza dunque inferiore a quella, pari a mi 8, stabilita dal programma di fabbricazione e dal regolamento edilizio ed in ispregio della maggior distanza prescritta dalle sopravvenute norme urbanistiche per la zona C ove ricadevano i fondi (metri 10 dal confine e 20 dalle costruzioni secondo il piano regolatore generale); 2 – avrebbe esteso tale scalinata sino a farla aderire al muro perimetrale di essa deducente, così violando anche la distanza minima di metri 3 dall’esistente veduta; 3 – avrebbe violato i limiti di altezza stabiliti dalla locale normativa urbanistica. Su tali presupposti chiese che il convenuto fosse condannato all’abbattimento di quanto edificato fino al ricostituito limite delle distanze nonchè al ristoro dei danni subiti “per l’eccedenza di altezza, volumetria e superficie della parte residuata al richiesto abbattimento” nonchè al risarcimento di ogni altro pregiudizio da liquidarsi in separata sede. Il S., costituendosi, eccepì il difetto di legittimazione passiva. Dopo aver fatto eseguire una CTU, l’istruttore dispose l’integrazione del contraddittorio con I. e S.M. (donatarie della nuda proprietà del fondo da parte del padre V., con rogito successivo all’introduzione del giudizio) e con V.V., marito di S.I., – ritenutolo comproprietario del fondo ove erano state edificate le opere in contestazione – ma nei cui confronti non seguì alcuna vocazione in giudizio; la C. estese le domande anche alle figlie dell’originario convenuto; le indicate S. si costituirono eccependo l’inefficacia di qualunque attività istruttoria compiuta prima della loro chiamata in causa, concludendo comunque per il rigetto della domanda dell’attrice.

Il Tribunale di Torre Annunziata – cui nel frattempo la causa era stata trasmessa per competenza – pronunziando sentenza n. 2019/2002, riconobbe la legittimazione delle chiamate in causa S. assieme a quella del padre donante e, ritenuto che non vi fosse la prova dell’epoca in cui fossero state edificate le fabbriche dei convenuti, recepì le osservazioni del CTU in forza delle quali nella zona C era prevista una distanza minima di 4 metri dal confine e che l’allora vigente regolamento edilizio disponeva che quella minima tra fabbricati dovesse essere doppia di quella prescritta per le singole zone; accertò di conseguenza la violazione delle norme sulle distanze da parte dei convenuti che condannò, in via solidale, alla demolizione delle opere “nei limiti in cui fosse stato edificato in violazione alle distanze legali dai confini della proprietà dell’attrice nonchè al rispetto delle distanze dalle vedute”, oltre a condannare gli stessi convenuti al risarcimento dei danni da accertarsi in separato giudizio.

La Corte di Appello di Napoli, pronunziando sentenza n. 2259/2005, accogliendo in parte l’impugnazione delle parti S., ed esaminando l’appello incidentale della C., escluse dall’ordine di abbattimento le prime due rampe della scala esterna e respinse la richiesta risarcitoria dell’appellata, regolando di conseguenza le spese. La Corte territoriale pervenne a tale decisione osservando: a – che I. e S.M., essendo donatane della nuda proprietà con rogito successivo alla notifica della citazione, erano succedute nel rapporto controverso e quindi alle stesse si estendeva l’opponibilità dell’attività istruttoria svolta prima della loro chiamata in causa; b – che il V. non era comproprietario del fondo confinante con quello della C.;

c – che corretta era stata l’interpretazione del regolamento annesso al Programma di fabbricazione e la conseguente affermazione della previsione di una distanza minima di 4 metri dei fabbricati dal confine – pur se nel fondo frontistante fossero già edificate fabbriche – in luogo di quella di metri 1,50 indicata dall’art. 873 cod. civ. e – che l’appello incidentale della C. non aveva portata impugnatoria, essendosi la stessa limitata a chiedere una miglior specificazione in dispositivo di un precetto già evidente dalla lettura della motivazione (chiarendo comunque che l’ordine di demolizione riguardava tutti i corpi di fabbrica collocati a distanza inferiore di 8 metri da quello della C. posto sul confine); f – che doveva rientrare nel concetto di “costruzione” anche la scala esterna appoggiata al fabbricato della C., con eccezione della rampa intermedia e dei due ballatoi che la delimitavano nonchè dei sette scalini della prima rampa, in quanto non costruite in aderenza all’edificio della confinante, pur restando escluso che da tali manufatti i S. potessero esercitare una non consentita veduta; g – che la domanda risarcitoria della C. era rimasta sfornita di prova.

V. e S.M. hanno proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, articolandolo in due motivi; ha resistito la C. con controricorso; disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di S.I., quest’ultima si è costituita con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Va preliminarmente rilevato che l’atto posto in essere da S.I., pur se denominato controricorso, è stato strutturato come autonomo ricorso con il quale si sono fatti valere due articolati motivi di censura, analoghi a quelli svolti nel ricorso principale: stante detta autonomia, il secondo deve qualificarsi come incidentale. Ciò posto lo stesso deve dirsi inammissibile in quanto è privo dell’esposizione sommaria dei fatti di causa – art. 366 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 370 c.p.c..

2 – Sempre in via preliminare si osserva che le due sorelle S. non hanno interesse a denunziare l’erroneità della pronunzia che ha rinvenuto la legittimazione del genitore a resistere alle pretese della C..

3 – Con il primo motivo vengono dedotti i vizi in procedendo ed in judicando contemplati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, in relazione agli artt. 115 e 116; artt. 100, 75, 101 e 102 c.p.c. ed agli artt. 872 e 873 cod. civ. sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe dato convincente risposta al primo motivo di appello con il quale si era evidenziato che non vi sarebbe stata alcuna certezza in merito all’epoca in cui sarebbero stati realizzati i manufatti di cui si era ordinata, in parte, la riduzione a distanza legale;

ritenendo che invece fosse positivamente provato che la scala sarebbe stata eretta in epoca successiva all’acquisto per donazione della sola superficie inedificata da parte delle sorelle S., con la conseguente carenza di legittimazione del padre V., donante e dell’infondatezza della domanda verso le di lui figlie.

3/a – I ricorrenti sostengono che gli atti richiamati dalla Corte distrettuale a sostegno della tesi della preesistenza in realtà non sarebbero stati esaminati e valutati così che non sarebbe stato invocabile il principio della insindacabilità in sede di legittimità dell’opera di delibazione dei dati di fatto compiuta dal giudice di merito, non avendo in sostanza la Corte napoletana compiuto alcuna ragionata scelta del materiale sottoposto, per il tramite dei motivi di appello, al suo esame: al fine di consentire l’esame del motivo, allegano pertanto fotocopia di tali documenti – concessioni edilizie, relazioni dell’ufficio urbanistico del Comune di (OMISSIS); relazione del tecnico C. – sottoponendoli a vaglio critico.

3/b – Sotto diverso ma connesso profilo i S. evidenziano che, essendo certo che all’epoca dell’instaurazione del giudizio il fabbricato ove poggiava la scala esterna non era stato ancora completato, allora il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi, sarebbero caduti nell’errore di applicare all’azione di rispetto delle distanze i principi stabiliti per l’azione di nuova opera – art. 1171 cod. civ. – che, appunto, presuppone un’attività edificatoria ancora in itinere, così che non avrebbe potuto essere ordinata la demolizione, oltre che di parte della scala, anche del retrostante fabbricato, solo in parte edificato all’epoca della citazione e, oltretutto, a cura di diversi proprietari.

4 – Con il secondo motivo viene denunziato il vizio disciplinato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 con riferimento agli artt. 872 e 873 cod. civ. ed agli artt. 15 e 18 del Regolamento edilizio del Comune di Vico Equense, sostenendo i ricorrenti che la norma generale – art. 873 cod. civ. non sarebbe integrabile con le pur invocate previsioni dell’art. 15 del regolamento in quanto lo stesso non prevede le distanze per la zona C – ma solo per le zone A e B – e che sarebbe arbitraria una sua integrazione con l’art. 18 dello stesso regolamento.

Nessuno dei cennati motivi è fondato.

5 – Quanto poi al primo motivo le parti ricorrenti, a fronte di una precisa notazione contenuta nella sentenza di appello, secondo la quale la questione dell’anteriorità della costruzione non sarebbe stata sollevata nella comparsa di costituzione innanzi al Tribunale, omettono di riportare sia il contenuto del proprio atto difensivo sia anche le motivazioni della pronunzia del primo giudice, al fine di consentire alla Corte di valutare se la problematica avesse legittimamente formato oggetto del giudizio di appello – di tal che la C. riporta passi dell’appello delle S. da cui emergerebbe tale novità ( cfr. fol 4 del controricorso).

5/a – Va anche osservato – ma è rilievo del tutto residuale, stante il valore assorbente di quello che precede – che se anche l’edificazione del corpo di fabbrica non fosse stata terminata prima della causa, certo non per questo si sarebbe potuta mettere in dubbio la legittimazione passiva del donante e la fondatezza della pretesa della C., atteso che il completamento o meno dell’edificio avrebbe avuto rilievo solo al momento in cui si fosse data pratica attuazione al comando giudiziale; di conseguenza è del tutto infondato dedurne l’erronea impostazione della domanda – che, secondo l’assunto, avrebbe dovuto coinvolgere una denunzia di nuova opera – quasi che la tutela petitoria garantita dalle azioni a tutela delle distanze debba essere logicamente e temporalmente subordinata alla tutela interinale garantita dall’art. 1171 cod. civ..

5/b – Va quindi ritenuto che la motivazione sufficiente ed argomentata della Corte distrettuale circa la preesistenza dei manufatti alla citazione sfugge a qualunque censura di legittimità e che del tutto inammissibili sono le denunziate violazioni delle norme processuali e sostanziali riportate nel primo motivo, dal momento che con le stesse non si è censurata una carente ricostruzione della fattispecie astratta da parte del giudice del merito quanto, inammissibilmente, la riconduzione ad essa della fattispecie concreta, giudizio questo che, appunto, se correttamente motivato, sfugge allo scrutinio di questa Corte.

6 – Quanto al secondo motivo, giudica la Corte che la genericità degli assunti descritti nel ricorso di S.V. e M. impedisce ogni scrutinio di corrispondenza al dettato normativo della ricostruzione delle distanze da rispettarsi nel caso concreto; in ogni caso poi il motivo in sè manca di specificità atteso che non scende alla valutazione del percorso argomentativo compiuta dal giudice dell’appello – segnatamente ai foli 15-17 della gravata decisione – per affermare che la disposizione contenuta nell’art. 18 del regolamento edilizio per la zona C sarebbe stato necessario complemento della disciplina amministrativa sulle distanze, oggetto del precedente art. 15 e, per il tramite di quel richiamo, avesse natura integrativa dell’art. 873 cod. civ.: oltre a ciò questa Corte, con sentenze 8342/1998 e 3008/1982 ha espressamente indicato il rapporto di integrazione dell’art. 18 con riferimento all’art. 15 del regolamento edilizio di Vico Equense.

7 – Le spese sostenute dalla C. vanno poste a carico di V. ed S.I., ma non di S.I. in quanto la parte vittoriosa non ha svolto difese in contrasto specifico del ricorso della predetta.

PQM

LA CORTE pronunziando sul ricorso proposto da S.V. e M. nonchè su quello di S.I., respinge il primo e dichiara inammissibile il secondo; condanna i primi al pagamento delle spese in favore della C., che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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