Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29375 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 14/11/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 14/11/2018), n.29375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10517/2014 proposto da:

B.A., D.B., A.E., M.S.,

C.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GREGORIO VII

108, presso lo studio dell’avvocato BRUNO SCONOCCHIA, rappresentati

e difesi dall’avv. MAURIZIO CINELLI;

-ricorrenti –

contro

INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL

LAVORO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avv. MICHEL MARTONE, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 259/2013 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 13/01/2014 R.G.N. 462/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

05/07/2018 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CARLO ALBERTO NICOLINI per delega Avvocato MAURIZIO

CINELLI;

udito l’Avvocato GIANLUCA LUCCHETTI per delega Avvocato MICHEL

MARTONE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Gli odierni ricorrenti, tutti avvocati dipendenti dell’INAIL, agivano per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire gli emolumenti spettanti a titolo di compensi professionali per i tre quadrimestri dell’anno 2006 senza le decurtazioni per gli oneri riflessi che l’Istituto aveva operato interpretando la disposizione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 208, come eccezione al principio della ripartizione dell’onere contributivo tra datore di lavoro e dipendente, giustificata dalla finalità di ridurre la spesa sostenuta dalle pubbliche amministrazioni.

2. A seguito del rigetto della domanda in primo grado, veniva adita la Corte di appello di Perugia che condivideva tutti gli argomenti della sentenza impugnata in ordine all’interpretazione e applicazione della normativa che regola la fattispecie. In limitato accoglimento dell’appello, dichiarava dovuti, sulle somme a suo tempo indebitamente trattenute dall’INAIL a titolo di IRAP e in seguito restituite dall’Istituto agli appellanti, a decorrere dalla maturazione di ciascun credito e fino al 30 aprile 2008, gli interessi legali o la rivalutazione monetaria, accessori da calcolarsi secondo i criteri dettati dalla L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6.

3. Gli argomenti posti dalla Corte territoriale a fondamento del decisum (per quanto ancora qui rileva) sono – in sintesi – i seguenti.

3.1. Alla luce della sentenza n. 33/2009 della Corte Costituzionale, è accreditabile l’interpretazione dell’Istituto secondo cui il legislatore ha inteso esentare gli enti pubblici datori di lavoro dagli oneri riflessi per i compensi professionali dei loro avvocati, ponendo l’accollo contributivo integralmente a carico del dipendente (comunque per la sola parte relativa ai compensi professionali e non già per l’intera retribuzione complessiva). La norma censurata non mira ad una riduzione del trattamento retributivo complessivo dell’avvocato dipendente previsto la contrattazione collettiva, ma disciplina la distribuzione del carico contributivo tra ente pubblico datore lavoro e dipendente, in materia estranea all’ambito dell’autonomia negoziale collettiva.

3.2. E’ infondato il motivo di appello concernente il rigetto della domanda subordinata tendente a distinguere il caso in cui l’ente vittorioso abbia ottenuto la condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali dagli altri casi indicati dai ricorrenti, distinzione priva di fondamento giuridico.

3.3. E’ infondata la censura riguardante il presunto superamento del massimale di retribuzione imponibile, che deriverebbe dal computo degli oneri riflessi sul monte onorari prima della distribuzione tra i singoli avvocati dipendenti, occorrendo in proposito confermare quanto già ritenuto dal primo giudice circa il difetto di allegazione e di prova di concreti elementi da cui potere desumere che il massimale fosse stato effettivamente superato e in quale proporzione.

3.4. Quanto al metodo di calcolo adottato dall’INAIL per la determinazione delle trattenute, non trova applicazione la parziale decontribuzione, poichè la vittoria in giudizio o la compensazione delle spese sono ipotesi non contemplate dalla contrattazione collettiva tra i parametri per la misurazione degli incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività, assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati, incrementi cui è collegata la decontribuzione invocata dagli appellanti.

3.5. In merito agli importi restituiti nell’aprile 2008 per le trattenute indebitamente operate a titolo di IRAP, imposta in precedenza erroneamente qualificata dall’Istituto come onere riflesso, correttamente l’INAIL aveva restituito ai ricorrenti le somme in precedenza trattenute a titolo di IRAP al netto degli oneri previdenziali: una volta equiparata l’IRAP ai compensi professionali, sul relativo importo occorreva applicare la contribuzione previdenziale a totale carico del lavoratore e l’importo così decurtato costituiva la somma da restituire ai dipendenti.

4. Per la cassazione di tale sentenza gli originari ricorrenti hanno proposto ricorso affidato a sette motivi, cui ha resistito l’Inail con controricorso.

5. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione ed errata applicazione dell’art. 136 Cost. e della L. n. 56 del 1983, art. 30, per avere la sentenza trascurato di considerare che le uniche sentenze della Corte costituzionale fornite di efficacia vincolante sono quelle di accoglimento delle eccezioni di incostituzionalità, mentre la sentenza n. 33/2009 è di rigetto.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 266 del 2005, art. unico, comma 208, nonchè dei commi 176-179, 181, 183- 186, 189-192, 195-198, 207 e dell’art. 12 preleggi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Si assume che la Corte territoriale avrebbe errato nell’interpretazione del comma 208, in quanto la ratio della disposizione sarebbe da ravvisare nella imposizione di una regola contabile uniforme. L’interpretazione suggerita sarebbe confermata dal contenuto dei commi compresi dai numeri 176 e ss., ispirati alla trasparenza di bilancio e non smentita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 33/2009. La disposizione avrebbe la finalità di superare la disomogeneità dei criteri di redazione dei bilanci dei diversi enti per ottenere quella trasparenza contabile che costituisce strumento ineliminabile per il buon esito di ogni politica nazionale di riduzione della spesa pubblica. Pertanto, l’interpretazione andrebbe condotta in via sistematica, anche considerando che i compensi in questione sono voci retributive che compensano qualità specifiche ai sensi dell’art. 36 Cost. e che la provenienza dei relativi fondi da soggetti diversi dallo Stato non giustifica alcuna logica di risparmio pubblico. Una diversa lettura, poi, contrasterebbe con la disciplina generale di cui all’art. 2115 c.c., senza fondarsi su alcuna espressa previsione testuale e violerebbe gli artt. 2,36,38,117 e 119 Cost..

3. Con il terzo motivo si censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 208, qualora lo si applicasse anche alle quote di retribuzione corrispondenti agli onorari riscossi da terzi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè in tal caso non si tratterebbe di somme dovute in base a specifiche disposizioni contrattuali, ma derivate dai pagamenti effettuati dalle parti soccombenti e, dunque, solo distribuite agli avvocati da parte dell’INAIL.

4. Il quarto motivo verte sul rigetto della domanda subordinata concernente il calcolo delle ritenute per oneri riflessi. Si denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115,116,416 c.p.c. e del principio di non contestazione. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la decurtazione del trattamento retributivo spettante ai ricorrenti costituisce un fatto impeditivo o comunque modificativo del diritto di credito e dunque spettava all’INAIL dimostrare che l’ammontare delle ritenute operate fosse corrispondente all’effettivo ammontare dei contributi dovuti L’INAIL non aveva neppure contestato il superamento del massimale, come invece avrebbe dovuto fare nel rispetto del termine di cui all’art. 416 c.p.c., posto che nel ricorso introduttivo i ricorrenti avevano eccepito l’erroneità del calcolo delle ritenute, testualmente deducendo il superamento del massimale di retribuzione imponibile.

5. Con il quinto motivo, connesso al precedente, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte di appello omesso di rilevare l’ammontare effettivo delle retribuzioni individuali percepite dai ricorrenti nell’anno 2006 risultante dalle buste paga allegate ricorso di primo grado. La semplice somma degli importi indicati avrebbe consentito di calcolare anche l’esatto ammontare delle retribuzioni godute nell’anno, l’onere contributivo corrispondente e dunque il quantum del superamento del massimale.

6. Il sesto motivo denuncia violazione della L. n. 266 del 2005, art. unico, comma 208 e della L.n. 153 del 1969, art. 12,comma 4, per avere la sentenza erroneamente affermato che gli emolumenti dei quali si discute non godevano dell’esonero contributivo previsto dall’art. 12, comma 4 citato che, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6,ha previsto la non imponibilità delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati. Il motivo prospetta che i compensi professionali sono incerti sia nell’an, in quanto spettano solo in caso di esito favorevole della controversia, sia nel quantum, perchè dipendono di volta in volta dal tipo di attività resosi concretamente necessario per la gestione della causa.

7. Con il settimo motivo, riguardante il computo delle ritenute IRAP restituite, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e violazione della L. n. 266 del 2005, art. unico, comma 208. Gli importi restituiti nel 2008, relativi alle ritenute IRAP, riconosciute indebite dall’INAIL in corso di causa, erano stati assoggettati ad una duplice imposizione, non consentita dalla legge.

8. Il ricorso è infondato.

9. La materia dei compensi professionali percepiti dagli avvocati dipendenti dagli enti “parastatali” (e quindi anche dall’INAIL) ha formato oggetto della previsione della L. 20 marzo 1975, n. 7, art. 26, comma 4, che stabilisce: “Gli accordi sindacali prevederanno la misura percentuale della partecipazione degli appartenenti al ruolo professionale, per l’attività da essi svolta, alle competenze e agli onorari giudizialmente liquidati a favore dell’ente”. Con Delib. Commissario Straordinario INAIL 25 settembre 2003, n. 788, è stato approvato il Regolamento attuativo del verbale d’intesa con le organizzazioni sindacali del 30 luglio 2003, ai sensi del quale l’importo delle competenze professionali deve essere ripartito, ogni quattro mesi, tra i singoli aventi diritto, secondo i medesimi criteri già previsti dal D.P.R. 29 maggio 1976, n. 411, art. 30 (Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70), che fanno riferimento all’anzianità di servizio ed alla eventuale abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Gli importi individuali risultanti dalla ripartizione “sono soggetti alle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, nonchè alle ritenute erariali previste dalle vigenti disposizioni di legge” (art. 5).

9.1. Le somme in questione rappresentano un trattamento economico accessorio di cui beneficiano gli avvocati dipendenti di enti pubblici, che si aggiungono alla retribuzione contrattuale. In particolare, per gli avvocati dell’INAIL questo trattamento è composto: dal 100% delle competenze effettivamente riscosse dall’ente, che siano state poste a carico delle controparti per effetto di sentenza, ordinanza, decreto, rinuncia o transazione (art. 3 del Regolamento per la corresponsione del compenso degli avvocati, adottato con delibera del Commissario straordinario del 25 settembre 2003, n. 788); del 50% delle competenze professionali che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente un caso di transazione dopo sentenza favorevole o pronuncia con compensazione delle spese, per i giudizi nei quali l’amministrazione non sia rimasta soccombente e conclusi con sentenza passata in giudicato (art. 4 del Regolamento).

9.2. Tali somme, al netto delle spese vive sostenute dall’Istituto per il procedimento, sono versate in un fondo interno, ripartito quadrimestralmente tra i vari professionisti in ragione dell’anzianità di servizio. Le somme corrisposte a tale titolo agli avvocati sono comunemente denominate “propine”. Fino all’emanazione della L. n. 266 del 2005, art. 1,comma 208, sui compensi dovuti gli avvocati, INAIL operava il sole trattenute fiscali e previdenziali poste dalla legge a carico del lavoratore (c.d. oneri diretti), mentre gli oneri riflessi, ossia le quote delle medesime trattenute poste a carico del datore di lavoro, gravava sul bilancio dell’ente.

9.3. Come evidenziato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata, la controversia ha preso origine dall’interpretazione della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 208 (legge finanziaria per il 2006), rubricato “Contenimento oneri personale avvocatura interna della amministrazioni pubbliche”, secondo cui “le somme finalizzate alla corresponsione dei compensi professionali comunque dovuti al personale dell’avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro”. Tale norma ha operato una traslazione degli oneri previdenziali riflessi dal datore di lavoro al lavoratore, in deroga all’art. 2115 c.c..

10. Tanto premesso, va rilevato che i primi due motivi sono stati già scrutinati da questa Corte in recenti pronunce emesse in fattispecie del tutto analoghe a quella oggetto della presente controversia. Si tratta delle sentenze nn. 16579, 16838 e 17356 del 2017, con le quali è stato affermato che, in tema di compensi professionali da liquidare agli avvocati appartenenti al ruolo professionale degli enti “parastatali”, la misura delle somme dàcorrispondere per onorari e diritti giudizialmente liquidati deve essere comprensiva di tutti gli oneri contributivi al lordo, anche di quelli cd. riflessi di competenza del datore di lavoro, principio che deve essere qui ribadito, per le ragioni tutte indicate nella motivazione delle sentenze sopra richiamate, da intendersi qui trascritte ex art. 118 disp. att. c.p.c..

10.1. L’interpretazione della normativa deve muovere dalla sentenza n. 33/2009 della Corte Costituzionale, sentenza c.d. interpretativa di rigetto. Se è vero che l’interpretazione che di una norma sottoposta a scrutinio di costituzionalità offre la Corte costituzionale in una sentenza di non fondatezza non costituisce un vincolo per il giudice successivamente chiamato ad applicare quella norma; è altrettanto vero che quella interpretazione, se non altro per l’autorevolezza della fonte da cui proviene, rappresenta un fondamentale contributo ermeneutico che non può essere disconosciuto senza l’esistenza di una valida ragione.

10.2. Il richiamo della sentenza della Corte costituzionale n. 33/2009 consente di risolvere diverse questioni oggetto della presente controversia: in nessun punto del testo normativo si fa cenno alla imposizione, alle diverse pubbliche amministrazioni destinatarie, di indicazioni di esclusivo rilievo contabile, nè tale possibilità pare sostenibile proprio alla luce della diversa tipologia di enti pubblici cui la disposizione si rivolge (parastato, enti locali, etc..) cui si riconnettono situazioni gestionali e contabili assai diverse; la deroga al principio del concorso negli oneri contributivi è, nel caso di specie, limitata alle sole somme erogate per compensi professionali che, seppure aventi natura retributiva, assumono un aspetto accessorio dell’intera retribuzione; la possibilità di operare tale deroga da parte della legge non lede la competenza della contrattazione collettiva, perchè l’intervento riguarda il regime degli oneri contributivi che accedono alla prestazione e non la regolamentazione dell’emolumento in sè considerato; va esclusa la violazione dell’art. 3 Cost., poichè, quanto alla parità di trattamento, essendo il personale dell’avvocatura interna delle pubbliche amministrazioni il solo che percepisce compensi professionali, manca un tertium comparationis su cui operare un raffronto e, quanto alla manifesta irragionevolezza, poichè nell’ottica della traslazione degli oneri previdenziali è irrilevante la derivazione di quei compensi dalla condanna di controparte alle spese del giudizio, piuttosto che dalla loro compensazione tra le parti; non sussiste, infine, la violazione dell’art. 39 Cost., poichè la norma censurata non si sostituisce alla fonte contrattuale di regolamentazione dell’erogazione dei compensi professionali, ma disciplina piuttosto la distribuzione del carico contributivo tra ente pubblico-datore di lavoro e dipendente, che è esterno ed estraneo alla competenza contrattuale collettiva.

11. Quanto al terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata ha disatteso la doglianza mossa dagli appellanti avverso la sentenza di primo grado affermando che, in ogni caso di liquidazione all’avvocato dipendente di compensi professionali, vi sono oneri riflessi e che dunque non vi sono ragioni per derogare alla traslazione operata dal comma 208 dell’art. unico. Tale soluzione ha trovato conferma nell’interpretazione fornita dalla stessa Corte costituzionale.

12. Con il quarto motivo si assume che nel ricorso introduttivo era stato allegato il superamento del massimale contributivo e che l’INAIL non aveva neppure contestato le allegazioni di parte ricorrente. Il quinto motivo censura la sentenza per non avere la Corte di appello tratto la dimostrazione di tale fatto dall’ammontare delle retribuzioni risultante dalle buste paga prodotte con il ricorso di primo grado.

12.1. Entrambi i motivi sono inammissibili. La Corte di appello ha riferito della genericità delle allegazioni per difetto di concreti elementi da cui potere desumere quanto affermato dai ricorrenti. A tale ordine argomentativo, si oppone la specificità delle allegazioni e la non contestazione di parte convenuta. Tuttavia, non sono riportati (ossia trascritti) nel ricorso per cassazione i passaggi degli atti originari, nè invero i motivi di appello svolti al riguardo per ritenere l’erroneità della sentenza impugnata.

12.2. Ai fini della sussistenza del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto a pena di inammissibilità per il ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., n. 3, è necessario che nel contesto dell’atto di impugnazione si rinvengano gli elementi indispensabili perchè il giudice di legittimità possa avere, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, una chiara e completa visione dell’oggetto dell’impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti. In altri termini, è indispensabile che dal contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per intendere correttamente il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia oggetto di impugnazione (Cass. 16315 del 2007, n. 15478 del 2014, n. 5640 e 17036 del 2018).

12.3. La mancata trascrizione delle allegazioni di parte ricorrente non assolve al requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto non consente una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa sostanziali e processuali. Del pari si ignora quale fosse la difesa svolta dall’INAIL in primo e in secondo grado, che pure era onere degli attuali ricorrenti rappresentare a norma dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

12.4. La mancata ottemperanza degli oneri processuali di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, assorbe l’esame del quinto motivo, vertente sul mancato esame delle buste paga, dedotto come omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5.

13. Il sesto motivo difetta di specificità al decisum. Esso non si confronta con la ratio decidendi – secondo cui la mancata previsione, ad opera della contrattazione decentrata, tra i parametri di misurazione degli incrementi di produttività, dell’ipotesi della vittoria in giudizio esclude in radice l’operatività dell’esonero prospettato dai ricorrenti – per opporre una diversa ipotesi interpretativa che tralascia di considerare che l’esonero riguarda testualmente “le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello…” di cui siano incerti la corresponsione o l’ammontare, laddove i compensi in questione costituiscono un trattamento economico accessorio disciplinato dal Regolamento per la corresponsione dei compensi agli avvocati, adottato con Delib. Commissario Straordinario 25 settembre 2003, n. 788.

14. Il settimo motivo è del pari inammissibile. I ricorrenti sostanzialmente assumono che l’INAIL avrebbe operato un duplice assoggettamento a contribuzione delle somme restituite a titolo di IRAP. Tale assunto non trova alcun riscontro nella ricostruzione dei fatti emergente dalla sentenza impugnata, al riguardo neppure specificamente censurata con appropriata rappresentazione dei fatti processuali ex art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4.

15. In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

16. Sussistono i presupposti processuali (nella specie, il rigetto del ricorso) per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA