Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29374 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 14/11/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 14/11/2018), n.29374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11028/2017 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA

TAMAJO (Studio TOFFOLETTO – DE LUCA TAMAJO) che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.P., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GENNARO ROMEI, TIZIANA TOMEO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1907/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 02/03/2017 R.G.N. 3280/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2018 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato GAETANO GIANNI’ per delega verbale Avvocato RAFFAELE

DE LUCA TAMAJO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 1907/2017, resa in sede di procedimento ex lege n. 92 del 2012, aveva rigettato il reclamo proposto da Poste Italiane spa avverso la decisione con la quale il Tribunale di Avellino aveva confermato (in sede di opposizione) la declaratoria di illegittimità del licenziamento (assunta in fase sommaria) intimato dalla società a R.P..

La corte territoriale aveva ritenuto che l’addebito mosso dal datore di lavoro consistente nell’utilizzo di modalità operativa di movimento fondi completamente irrituale rispetto alle vigenti regole aziendali con esposizione dei valori aziendali a grave rischio per rapina/sottrazione, non rientrasse

nella fattispecie considerata dall’art. 54, comma 5, lett. c) del ccnl 14.4.2011 relativa a “irregolarità, trascuratezza o negligenza, ovvero inosservanza di leggi o regolamento o di ordini di servizio dai quali sia derivato pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del servizio con gravi danni alla società o a terzi o anche con gravi danni alle persone”, in quanto del tutto assente l’elemento del pregiudizio e del danno. Il Giudice del gravame escludeva quindi che l’addebito integrasse la fattispecie di insussistenza del fatto contestato di cui all’art. 18, nella sua nuova formulazione, attesa la assenza di un elemento costitutivo della stessa nella sua consistenza a rilievo giuridico, ed escludeva altresì la esistenza della giusta causa del licenziamento in quanto la condotta imputata era assimilabile a fattispecie per la quale lo stesso art. 54 citato, nel comma 4, lett. J, prevedeva una sanzione conservativa.

Avverso detta decisione Poste italiane spa proponeva ricorso affidandolo a tre motivi cui resisteva il R. con controricorso. La società depositava successiva memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo la società rileva la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4 e 5 (come modificato) con riferimento al concetto di insussistenza del fatto contestato. Lamenta l’erronea interpretazione del concetto in questione con riguardo alla ritenuta coincidenza dello stesso con l’ipotesi di illecito disciplinare considerato. In particolare si duole che l’esclusione dell’elemento del nocumento grave e del danno previsto dalla norma contrattuale (art. 54, comma 4) per definire la fattispecie determinativa dell’illecito punito con il licenziamento, conduca alla inesistenza e non configurabilità del fatto contestato.

Il motivo risulta inammissibile in quanto pur facendo riferimento alla contestazione mossa al lavoratore non ne indica il contenuto così impedendo ogni valutazione nel rispetto del principio di autosufficienza.

Questa Corte, a riguardo ha chiarito che “Il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione” (Cass. n. 14784/2015).

2) Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2104,2106 e 2119 c.c., in relazione alla sussunzione delle condotte poste in essere dal R., quale Direttore della filiale, nella fattispecie individuata dall’art. 2119 c.c.. Ritiene la società che la corte territoriale, pur avendo chiarito che nella lettera di licenziamento erano stati espressamente richiamati i concetti di giusta causa e giustificato motivo di recesso non ne avesse fatto corretta applicazione, in particolare non considerando e valutando a tal fine, il ruolo apicale rivestito dal R..

Deve premettersi che il motivo è privo di specificazione rispetto alla contestazione (come detto non riportata) ed anche inconferente rispetto alla concreta fattispecie di giustificato motivo soggettivo; peraltro deve evidenziarsi che in realtà il giudice del gravame, ha comunque rilevato che nel CCNL di categoria del 2011, anche richiamato dalla società Poste, all’art. 54, comma 4 lett. j) “l’abituale inosservanza delle leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio nell’adempimento della prestazione di lavoro” è punita con sanzione conservativa se a tali inadempimenti non consegue alcun pregiudizio e danno. Di alcun rilievo risulta quindi in questa sede il richiamo alla posizione apicale del R., ben nota alla corte territoriale e dunque implicitamente valutata con riguardo agli addebiti mossi ed alla loro collocazione nelle previsioni contrattuali disciplinari. Il motivo deve essere disatteso.

3) Con la terza censura la società si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 54, comma 4, lett. j) CCNL Poste 2011 con riferimento agli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione alla riconducibilità del fatto contestato ad una ipotesi per la quale è prevista la sanzione conservativa.

Il motivo denuncia, sotto l’apparente errata interpretazione delle norme contrattuali in esame, la valutazione effettuata dal giudice del merito circa la gravità delle condotte del R.. Si tratta all’evidenza di motivo inammissibile in quanto diretto a rivalutazione dei fatti non consentita in questa sede.

Il ricorso deve essere rigettato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

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