Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29373 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 13/11/2019), n.29373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

ricorso 644-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DAUNIA CALVELLO S.R.L.

– intimata –

e da:

DAUNIA CALVELLO SRL, in persona legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA PAISIELLO 55, presso lo studio

dell’avvocato FRANCO GAETANO SCOCA, rappresentata difesa

dall’avvocato MESCIA GIACOMO giusta Procura a margine;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 79/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA depositata 08/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/9/20l9 dal consigliere LIBERATO PAOLITTO;

uditoil P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto del ricorse;

udito per il controricorrente incidentale l’Avvocato PELLEGRINO per

delega dell’Avvocato MESCIA che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – In relazione a n. 20 dichiarazioni di accatastamento presentate dalla DAUNIA CALVELLO S.r.l., ai sensi del D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (procedura cd. Docfa), l’Agenzia del Territorio rideterminava (elevandole) le proposte rendite catastali con avvisi di accertamento che, impugnati dalla contribuente, in riforma della decisione di prime cure, venivano annullati dalla CTR della Puglia con sentenza n. 79/26/12, depositata l’8 maggio 2012.

A fondamento del decisum il giudice del gravame ha rilevato che:

– venivano in considerazione aerogeneratori eolici le cui rendite erano state determinate sulla base del capitale fondiario, ricondotto all’epoca censuaria delle stime catastali (biennio 1988-89), e del saggio di fruttuosità del 2%;

– gli atti impugnati erano viziati quanto alla loro motivazione perchè, richiamato il “prezziario prot. n. 7079/SGBD del 26/03/2008”, detto atto non figurava, in allegato, agli stessi avvisi di accertamento;

– “il capitale fondiario… rappresentato dal valore venale in comune commercio del bene da valutare” costituiva la trasposizione, nell’ambito della disciplina catastale, “dello stesso concetto espresso in tema di imposta di registro”, così che il relativo accertamento avrebbe postulato la dimostrazione (a titolo comparativo) di “valori di vendita definitivi, successioni e perizie giudiziarie” laddove l’Agenzia del Territorio si era basata (“unicamente”) sul citato prezzario che “pur consultato… non apporta nulla al dibattito, in quanto nel suo contesto non vi è alcun riferimento valutativo alle pale eoliche”;

– destituito di fondamento rimaneva l’appello incidentale della contribuente quanto alla categoria catastale attribuita ai parchi eolici che, quali impianti industriali, (correttamente) andavano qualificati opifici (D/1).

2. – L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso la DAUNIA CALVELLO S.r.l. che pur spiega tre motivi di ricorso incidentale, illustrati con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione di legge (e del loro combinato disposto) in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 7, alla L. n. 241 del 1990, art. 3, ed al D.M. n. 701 del 1994, assumendo, in sintesi, che, – una volta indicati il capitale fondiario ed il saggio di redditività, anche sulla base della stima tecnica allegata agli atti impugnati, – avrebbe dovuto ritenersi assolto il corrispondente obbligo di motivazione degli avvisi di accertamento, posto, poi, che il prezziario (pur) evocato in detti avvisi costituiva (oltrechè “mero elemento di informazione, in ordine alla metodologia estimativa adoperata dall’Ufficio”) atto agevolmente accessibile alla contribuente (“per il tramite del suo tecnico di fiducia”) in quanto “reso pubblico a tutti gli ordini e collegi professionali”.

Col secondo motivo, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, deducendo, in sintesi, violazione dei principi afferenti all’onere probatorio.

Spiega, più specificamente, l’Agenzia di aver pienamente assolto al proprio onere probatorio dando conto, nelle controdeduzioni di costituzione in primo grado, ed in memoria del 3 dicembre 2010, dei criteri posti a fondamento della determinazione della rendita catastale, così accertando il costo di costruzione, riferito all’anno 2004, e rapportandolo al biennio di estimo catastale 1988/1989 (D.M. n. 20 gennaio 2000), con riduzione del 40% delle voci di stima dietro applicazione dei coefficienti dei valori monetari pubblicati dall’Istat.

Soggiunge l’Agenzia che il risultato estimativo, così, ottenuto aveva trovato conferma nella comparazione dei valori accertati rispetto ad altri analoghi impianti eolici, impianti ubicati “in contesti simili” e realizzati (anche) “in vari comuni del foggiano”.

Con un terzo motivo, fondato sull’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’Agenzia denuncia contraddittoria motivazione su di un fatto decisivo e controverso deducendo che lo stesso documento (il cennato prezzario prot. n. 7079/SGBD del 26/03/2008), considerato come “determinante” ai fini della corretta motivazione dei provvedimenti impugnati, era stato valutato come “irrilevante” ai fini del riscontro probatorio.

Col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., l’Agenzia deduce che il giudice del gravame aveva “completamente pretermesso tutte le prove poste a sostegno degli atti catastali” e, così, omesso “di considerare gli elementi forniti dall’Ufficio, senza chiarire le ragioni per cui gli elementi in atti (sin dalla stima tecnica) non costituivano sufficiente riscontro degli stessi”.

2. – Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente in via incidentale denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, ed al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 8.

Assume, in sintesi, la ricorrente che, – secondo i dati normativi di fattispecie (L. 9 gennaio 1991, n. 10; L. 1 giugno 2002, n. 120; D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387; D.M. 10 settembre 2010; direttive comunitarie 27 settembre 2001, n. 77 e 23 aprile 2009, n. 28; Risoluzione del Consiglio UE del 8 giugno 1999), – la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili risponde a finalità di pubblico interesse (oltretutto incentivate) e le relative opere “sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.” (L. n. 10 del 1991, art. 1, comma 4; D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 12, comma 1).

La natura (di pubblica utilità) delle opere, e le finalità (di pubblico interesse, volte, tra l’altro, alla protezione dell’ambiente) che vi sono sottese, – finalità, queste, oltretutto perseguite da soggetti equiparati alle pubbliche amministrazioni, – avrebbero dovuto orientare il giudice del gravame nel senso che gli impianti eolici, in sede di accatastamento, debbono essere ascritti al gruppo E, – con riferimento alla categoria E/3 (Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche) ovvero alla categoria E/9 (Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E), piuttosto che a quello D (avuto riguardo, qui, alla attribuita categoria degli opici: D/1).

Il secondo motivo di ricorso incidentale, anch’esso formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 10, conv. in L. 11 agosto 1939, n. 1249, e del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 30.

Spiega, nello specifico, la ricorrente che, ai fini della determinazione della rendita catastale non può tenersi conto (anche) di “macchinari e… impianti” perchè vengono, così, in considerazione beni che “non essendo irreversibilmente infissi al suolo, risultano liberamente amovibili” e, pertanto, “carenti del requisito della “incorporazione” fisica al suolo”; così che detta rendita deve essere determinata con esclusione di “aerogeneratore, con la particella, rotore e pale” e con inclusione (al più) di “plinto di fondazione…e… piazzola di manovra”.

Con l’ultimo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente incidentale denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, e degli artt. 91 e 92 c.p.c., deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame aveva “immotivatamente compensato le spese di lite, pur avendo respinto tutte le istanze avanzate dall’Agenzia del Territorio nel giudizio di appello” e, così, statuito sul regime delle spese (compensandole) in violazione del principio di soccombenza.

3. – Il primo motivo del ricorso principale è fondato e va accolto.

3.1 – Com’è incontroverso tra le parti, e come del resto emerge dalla stessa gravata sentenza, gli avvisi di accertamento in contestazione rinvengono da dichiarazioni di accatastamento (R.D.L. n. 652 del 1939, art. 3; D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 56) che sono state presentante secondo la procedura (cd. Docfa) disciplinata dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701; così come risulta, sempre dalla gravata sentenza, – oltrechè dalla relativa riproduzione operatane in ricorso (ai fini del canone della autosufficienza), – che gli avvisi di accertamento recavano, in allegato, una stima tecnica ov’erano esposti i beni (piazzale di manovra e aerogeneratore) oggetto di valutazione, con indicazione del loro valore complessivo (capitale fondiario) e del saggio di redditività (2%).

E non è, nemmeno, controverso, – così come, del resto, emerge dal dibattito processuale articolatosi (anche) in questa sede, – che la rettifica operata dall’amministrazione sia conseguita (solo) da una diversa valutazione del capitale fondiario rilevante ai fini della determinazione della rendita catastale (R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 8 ss.; D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 14 ss.), senz’alcuna immutazione dei dati oggettivi indicati dalla parte nella proposta di rendita (D.M. n. 701 del 1994, art. 1).

3.2 – Con riferimento all’atto di classamento adottato in esito alla procedura in questione, – connotata, come si è rilevato, da una “struttura fortemente partecipativa”, – la Corte ha statuito che l’obbligo di motivazione “deve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’ufficio… e della classe conseguentemente attribuita all’immobile, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione, sì da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie”; ed ha, in particolare, rimarcato che, laddove viene in rilievo quale presupposto, e fondamento (motivazionale), dell’avviso di classamento, – la stima diretta dell’unità immobiliare (R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10; D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 8 e 30) esplicita “un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l’adeguatezza, o non, della motivazione rilevano ai fini, non già della legittimità ma, della attendibilità concreta del giudizio cennato, e, in sede contenziosa della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa (v., ex plurimis, Cass., 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., 3 febbraio 2014, n. 2268; Cass., 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., 7 giugno 2006, n. 13319).

La Corte ha, quindi, precisato che gli indicati termini di riscontro dell’obbligo di motivazione dell’atto di classamento, adottato in esito alla procedura Docfa, debbono ritenersi inadeguati (solo) a fronte di una immutazione della proposta formulata dalla parte (con la dichiarazione di accatastamento), immutazione rilevante, – ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione, – qualora incentrata sugli “elementi di fatto” di detta proposta, non anche qualora (ad elementi di fatto immutati) la diversa valutazione della rendita catastale (così come nella fattispecie) consegua “da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni” (v. Cass., 22 maggio 2019, n. 13778, – che, in fattispecie omologa a quella in trattazione, ha, tra l’altro, rilevato che “il “prezziario” posto a base della stima era stato univocamente individuato per sigla, e che si trattava di atto agevolmente conoscibile, perchè “pubblicizzato presso gli ordini professionali di questa provincia”” -; v.- altresì, ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., 24 aprile 2015, n. 8344; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23237).

Nè ai fini in discorso rileva, come sembra supporre parte controricorrente, che il riscontro documentale della pretesa impositiva (quanto, dunque, al costo di costruzione di altri parchi eolici con caratteristiche simili) sia stato offerto in corso di causa, in quanto un siffatto (improprio) riferimento opera sul piano della prova (di quella documentale, in specie, legittimamente ammissibile sinanche in grado di appello, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2; v., ex plurimis, Cass., 4 aprile 2018, n. 8313; Cass., 22 novembre 2017, n. 27774; Cass., 6 novembre 2015, n. 22776; Cass., 16 settembre 2011, n. 18907), non anche su quello che pertiene ad un elemento strutturale (la motivazione) dell’avviso di accertamento.

In conclusione, gli atti impugnati recavano (con la stessa stima tecnica allegata) tutti i dati rilevanti ai fini di una piena cognizione dei relativi presupposti giustificativi, avuto riguardo, dunque, alla rideterminazione (in aumento) delle rendite catastali in relazione alla tipologia, ed alla composizione, dei parchi eolici (oggetto di dichiarazione di accatastamento) ed al loro costo di costruzione.

4. – Del pari fondati risultano il secondo ed il quarto motivo del ricorso principale il cui esame, congiunto per ragioni di connessione logico-giuridica, assorbe il terzo motivo.

4.1 – Occorre, al riguardo, premettere che, – come statuito dalle Sezioni Unite della Corte, – l’onere della specificità (e tassatività) dei motivi di ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4) non deve essere inteso “quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione della ipotesi, tra quelle elencate nell’art. 360 c.p.c., comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, nè di precisa individuazione, nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali, degli articoli, codicistici o di alti testi normativi, comportando invece l’esigenza di una chiara esposizione, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell’impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui al citato art. 360.” (così Cass. Sez. U., 24 luglio 2013, n. 17931 cui adde, ex plurimis, Cass., 23 maggio 2018, n. 12690; Cass., 7 maggio 2018, n. 10862; Cass., 27 ottobre 2017, n. 25557; Cass., 17 dicembre 2015, n. 25386; Cass., 20 febbraio 2014, n. 4036; Cass., 21 gennaio 2013, n. 1370).

4.2 – Considera, quindi, la Corte che, – a fronte della pronuncia di prime cure che aveva ritenuto corretta la determinazione delle rendite catastali in riferimento al “costo di costruzione di altri parchi eolici con caratteristiche simili”, costo ridotto “del 40% per ricondurre il valore accertato nell’anno di costruzione, 2004, al biennio di riferimento per legge, 1988-1989, tenendo presenti i coefficienti pubblicati dall’ISTAT ed i dati OMI”, – il giudice del gravame, come si è anticipato, ha rilevato che “il capitale fondiario… rappresentato dal valore venale in comune commercio del bene da valutare” costituiva la trasposizione, nell’ambito della disciplina catastale, “dello stesso concetto espresso in tema di imposta di registro”, così che il relativo accertamento avrebbe postulato la dimostrazione (a titolo comparativo) di “valori di vendita definitivi, successioni e perizie giudiziarie” laddove l’Agenzia del Territorio si era basata (“unicamente”) su di un prezzario che non recava “… alcun riferimento valutativo alle pale eoliche”.

Come denuncia, quindi, l’Agenzia, così statuendo la CTR ha omesso di esaminare quella stima tecnica che (più volte citata nella stessa gravata sentenza) costituiva integrazione di uno dei (due) criteri di legge rilevanti ai fini della determinazione della rendita catastale (in base al capitale fondiario).

Il D.P.R. n. 1142 del 1949 dispone, difatti, nei seguenti termini:

– “Per le unità immobiliari per le quali nella zona censuaria la locazione non esista o abbia carattere di eccezione, la rendita catastale si determina aggiungendo alla rendita fondiaria, calcolata come interesse del capitale fondiario, le spese relative alla imposta fabbricati, alle relative sovraimposte ed ai contributi di ogni specie.” (art. 27);

– “Il capitale fondiario è costituito dal valore venale della unità immobiliare all’epoca censuaria stabilita per legge. Esso si determina di regola tenendo presenti i prezzi correnti per la vendita di unità immobiliari analoghe.

Qualora non sia possibile determinare il capitale fondiario sulla base degli elementi previsti nel precedente comma, il valore venale si stabilisce con riguardo al costo di ricostruzione, applicando su questo un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari.” (art. 28).

Come reso esplicito dal dato normativo, dunque, al criterio comparativo (esclusivamente valutato dalla CTR in relazione ai “prezzi correnti per la vendita di unità immobiliari analoghe”; citato art. 28, comma 1), – e già valorizzato, come si è detto, dal giudice di prime cure (questa volta con riferimento al costo di costruzione degli impianti), – si affianca quello coincidente (esattamente) col “costo di ricostruzione” dell’impianto, costo questo che (sia pur impropriamente incentrato sul cennato criterio comparativo) era stato (già) utilizzato nella pronuncia di prime cure e che trovava, – per come esplicita la stessa gravata sentenza, – i propri referenti valutativi nella ridetta stima tecnica allegata agli avvisi di accertamento impugnati.

5. – Destituiti di fondamento rimangono, per converso, i primi due motivi del ricorso incidentale che, per ragioni di connessione sostanziale, vanno congiuntamente esaminati.

5.1 – In esito ad un percorso interpretativo che ha preso l’abbrivio dalle problematiche poste dal classamento di centrali idroelettriche (v., per tutte, Cass., 7 giugno 2006, n. 13319; Cass., 17 novembre 2004, n. 21730; v., altresì, Corte Cost., 20 maggio 2008, n. 162), la Corte è pervenuta ad enunciare il principio di diritto secondo il quale i parchi eolici “in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastabili nella categoria “D/1-Opificio” e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poichè anch’esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicchè questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura.” (così Cass., 14 marzo 2012, n. 4028 cui adde, ex plurimis, Cass., 22 maggio 2019, n. 13778).

5.1.1 – Sotto il versante della categoria catastale di riferimento si è, poi, ulteriormente precisato che gli immobili rientranti nel gruppo E sono indicati in maniera analitica e specifica, con metodo casistico che non legittima una estensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica (tanto che anche la categoria residuale E/9 fa riferimento solo alla “particolarità” della destinazione dell’unità immobiliare, e non menziona affatto il requisito dell’interesse generale sotteso all’attività svolta; v. Cass., 15 settembre 2008, n. 23608 cui adde, ex plurimis, Cass., 21 febbraio 2019, n. 5070; Cass., 23 maggio 2018, n. 12741; Cass., 9 marzo 2017, n. 6067; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1442); e che, ai sensi del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 40, conv. in L. 24 novembre 2006, n. 286 (secondo il cui disposto “Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.”), sussiste “una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell’immobile ad uso commerciale o industriale.” (Cass., 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., 23 maggio 2018, n. 12741).

La circostanza, quindi, che le opere di realizzazione di un parco eolico siano considerate ex lege di pubblica utilità, ed equiparate a quelle “dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.” (L. n. 10 del 1991, art. 1, comma 4; D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 12, comma 1), così come il rilievo (di interesse generale) sotteso alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, alcun effetto riverberano sul piano qui in trattazione, in difetto di una specifica disposizione normativa di favore in punto di accatastamento dell’impianto, ed in presenza, per converso, di un’espressa esclusione normativa, dal gruppo E, degli immobili (o delle porzioni di immobili) destinati ad uso commerciale o industriale.

Rilievi, quelli in discorso, che danno, poi, conto dell’inconferenza dei dicta giurisprudenziali evocati con memoria dalla parte in tema di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, lett. f) ed o)), posto che (qui) non viene ex se in rilievo, come si è detto, l’interesse pubblico connesso alla gestione di un impianto di produzione di energia (da fonte rinnovabile), nè l’esercizio di pubblici poteri (mediante provvedimenti amministrativi involgenti la costruzione e l’esercizio di un aerogeneratore), quanto piuttosto il regime catastale degli immobili a quell’esercizio produttivo funzionali.

Nè, come la Corte ha già avuto modo di rilevare (v. Cass., 14 marzo 2012, n. 4028), indicazioni diverse emergono, al riguardo, dalla disciplina derivata Eurounitaria alla cui stregua, oltretutto, le misure di sostegno sono volte essenzialmente ad incidere sul modo di produzione dell’elettricità (v. Corte di Giustizia, 29 settembre 2016, causa C-492/14, Essent Belgium NV, punti 105 e ss.) e non rivestono, quali aiuti di Stato, carattere, ed estensione, indiscriminati.

5.2 – In relazione, invece, alla nozione di unità immobiliare urbana, – posto che l’accatastamento (R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 3,4 e 5; D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 40; D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 1) “viene dalla normativa riferito non al fabbricato in quanto tale, bensì alla nozione di unità immobiliare urbana (UIU); a sua volta rapportata ad una componente immobiliare (rilevante ex art. 812 c.c.) suscettibile di autonoma funzionalità e redditività.” (v. Cass., 23 maggio 2018, n. 12741), – la Corte ha precisato che, “come confermato dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, che ha escluso dal calcolo della rendita, soltanto dall’I. gennaio 2016, i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo” (così Cass., 6 dicembre 2016, n. 24924), – ai fini della determinazione della rendita catastale rilevano (anche) le componenti impiantistiche presenti nell’unità immobiliare che contribuiscono ad assicurarne autonomia funzionale e reddituale, ovvero che risultino essenziali per caratterizzarne la destinazione (v. Cass., 6 dicembre 2016, n. 24924; Cass., 18 febbraio 2015, n. 3166; Cass., 31 marzo 2011, n. 7372; Cass., 4 novembre 2008, n. 26441; Cass., 7 giugno 2006, n. 13319; Cass., 17 novembre 2004, n. 21730); e, con riferimento ai parchi eolici, si è, così, rilevato che concorrono alla determinazione della rendita catastale “beni ed impianti (torre, navicella, rotore, pale, cabina elettrica, spazi di manovra e servizio ecc….) di eterogenea natura quanto ad infissione al suolo, principalità ed accessorietà, funzione di produzione diretta e dinamica dell’energia ovvero di mero sostegno o supporto, e tuttavia unitariamente coordinati e finalizzati” (così Cass., 22 maggio 2019, n. 13778; v., già, Cass., 14 marzo 2012, n. 4028, cit.).

Del resto, va soggiunto, anche il Giudice delle leggi, – nel rilevare che, ai sensi del R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 4 e 5, “Nella definizione di unità immobiliare non si fa alcun riferimento ai materiali utilizzati, nè ai sistemi di assemblaggio degli stessi” e che “il concetto di immobile per incorporazione è ricavato dal combinato disposto del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4, e dell’art. 812 c.c..” – ha rimarcato che proprio l’art. 812 c.c., comma 1, prevede la possibilità di una connessione strutturale realizzata in via transitoria, ed introduce il concetto di bene immobile per incorporazione, non specificando l’esatto significato di tale ultimo termine; qualsiasi collegamento infatti è idoneo a classificare un bene quale bene immobile, essendo irrilevante la modalità di collegamento di un impianto con la struttura principale.”; così che, si è ulteriormente osservato, – con riferimento alla disposizione di interpretazione autentica (allora censurata) di cui al D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1 quinquies, conv. in L. 31 maggio 2005, n. 88, – “il legislatore ha inteso risolvere il contrasto interpretativo con riferimento alle centrali elettriche, senza innovare il concetto di immobile per incorporazione, quale emergente dalla normativa esistente ed evidenziato dalla giurisprudenza in precedenza richiamata. L’unico effetto dell’art. 1-quinquies è quello di considerare immobili le centrali elettriche, senza alcuna possibilità per il giudice di fornire una diversa interpretazione, ma non anche quello di escludere dal novero degli immobili per incorporazione le altre costruzioni pure se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. L’art. 1-quinquies, quindi, non ha creato un regime particolare per le centrali elettriche, ma, anzi, ha riportato le stesse nell’ambito della tipologia di beni cui sono state sempre accomunate, come, tra l’altro, gli altiforni, i carri-ponte, i grandi impianti di produzione di vapore, eliminando qualsiasi dubbio sorto sulla determinazione della rendita catastale delle stesse.” (Corte Cost., 20 maggio 2008, n. 162).

6. – In conclusione, assorbito il terzo motivo del ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla CTR della Puglia che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia nel rispetto dei principi sopra esposti.

Terrà, in particolare, conto la CTR dei dati di stima offerti dall’Agenzia delle Entrate per la determinazione della rendita catastale (con procedimento cd. indiretto, incentrato sui costi di costruzione; R.D.L. n. 1142 del 1949, artt. 27 e ss.), applicando su detti costi un adeguato coefficiente di riduzione (per deprezzamento; art. 28, citato comma 2, e riconducendo i costi di costruzione all’epoca censuaria delle stime catastali (biennio 1988-89) mediante l’indice FOI pubblicato dall’ISTAT (Cass., 22 maggio 2019, n. 13778; Cass., 22 gennaio 2018, n. 1476; Cass., 16 gennaio 2018, n. 888).

Trattandosi di procedimento iniziato prima del 30 gennaio 2013, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, degli artt. 17,18 e 561 c.c., non ricorrono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (v. Cass., 10 luglio 2015, n. 14515; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2014, n. 3774; Cass. Sez. U., 4 febbraio 2014, n. 2395).

PQM

La Corte:

– accoglie il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso principale, assorbito il terzo;

– rigetta i primi due motivi del ricorso incidentale, assorbito il terzo;

– cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA