Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29372 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. II, 28/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12668-2007 proposto da:

F.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. NAPOLI CESARE;

– ricorrente –

contro

FR.GA. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE TUPINI 133, presso lo STUDIO DE ZORDO

&

BRAGAGLIA, rappresentato e difeso da se medesimo e dall’avvocato

GOMEZ D’AYALA GIULIO;

A.L. VED. F. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA FAX 066620429, VIA BALDO DEGLI

UBALDI, 66, presso lo studio dell’avvocato RINALDI GALLICANI SIMONA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MOBILIO GIANFRANCO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 89/2007 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 05/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2011 dal Consigliere Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;

udito l’Avvocato Gomez D’Ayala Giulio e l’Avv. Mobilio Gianfranco

difensori dei controricorrenti che hanno chiesto il rigetto del

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI COSTANTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 14 gennaio 2000 Fr.

G. conveniva la madre A.L. ed il fratello F.G. davanti ai Tribunale di Salerno per sentire dichiarare aperta la successione ab intestato del padre F. F., nonchè per sciogliere la conseguente comunione ereditaria, indicando i beni che costituivano il patrimonio del de cuius.

A.L. e F.G. si costituivano, non opponendosi in linea di principio alla divisione.

Con sentenza in data 22 luglio 2004 il Tribunale di Salerno ricostruiva il patrimonio ereditario e procedeva alla formazione delle quote spettanti ai singoli eredi.

Contro tale decisione proponeva appello F.G., dolendosi, per quello che ancora interessa in questa sede, della mancata collazione di una donazione da parte del de culus in favore di Fr.Ga..

Con sentenza in data 5 febbraio 2007 la Corte di appello di Salerno rigettava l’impugnazione in base alla seguente motivazione:

Ora, ritiene questa Corte che tale donazione non possa essere presa In considerazione in questa sede, non essendo stata dedotta in primo grado entro i termini per la definizione del thema decidendum ovvero di maturazione delle cc.dd. preclusioni assertive o di merito. Di essa F.G. fa parola (producendo copia dell’atto nel fascicolo del subprocedimento), invero soltanto al momento di costituirsi nel subprocedimento per sequestro giudiziario in corso di causa e cioè con la sua memoria datata 24.5.2001 e conseguente alla notifica del ricorso per sequestro e pedissequo decreto di fissazione dell’udienza del 24.5.01 e per la comparizione delle parti. Nel caso in esame, le preclusioni di merito sono invece maturate alla stessa – e di gran lunga antecedente – udienza di trattazione del giorno 17.5.00, alla quale le parti hanno chiesto, rinunciando stanche solo implicitamente a valersi dei termini per la modificazione delle domande ed eccezioni di cui all’art. 183 cod. proc. civ., comma 5 (nel testo vigente od applicabile all’epoca, come introdotto dalla L. n. 353 del 1990 e succ. mod. ed intgr.), rinvio per gli adempimenti ex art. 184 cod. proc. civ.: nè, a parte le conclusioni riportate nella memoria depositata nel detto subprocedimento, F. G. fa più oggetto, in primo grado, tale donazione di esplicite richieste ai fini della c.d. assificazione – in questo caso, previa collazione della donazione – e della formazione delle quote. Ed ancora nulla si argomenta sull’effettiva impossibilità di acquisire in tempo ante riero la conoscenza dell’esistenza di quell’atto, quale presupposto di un’eventuale, ma mai formulata, istanza di rimessione in termini ex art. 184 bis cod. proc. civ. per la allegazione e la successiva produzione.

Sul punto, la Suprema Corte, componendo un contrasto giurisprudenziale, ha di recente a Sezioni Unite stabilito (Cass. S.U. 20.6.06 n. 14109) che le caratteristi che del giudizio di divisione ereditaria – rappresentate dalla finalità che esso persegue, di porre fine alla comunione con riferimento all’intero patrimonio del de cuius, e dalla possibilità che esso si concluda, in luogo che con sentenza, con ordinanza che, sui l’accordo delle parti, dichiari esecutivo il progetto divisionale – non sono di per se sufficienti a giustificare deroghe allo preclusioni tipiche stabilite dalla legge per il normale giudizio contenzioso: pertanto vanno dichiarate inammissibili, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., comma 2, le domande comunque dirette a far rientrare determinati beni nell’asso ereditario proposte, per la prima volta, dopo la maturazione delle preclusioni suddette.

Ritiene questa Corte che, pertanto, sia preclusa la deduzione del fatto, da qualificarsi nuovo già in primo grado, a maggior ragione come motivo di appello avverso la sentenza che non ho ha preso in considerazione.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, F.G..

Resistono con separati controricorso A.L., che anche depositato memoria, e Fr.Ga..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, permesso che nell’atto di citazione Fr.Ga. aveva fatto espressa menzione della possibilità che nel patrimonio ereditario facessero parte beni non elencati, deduce testualmente: Atteso il carattere universale della divisione ereditaria … e la non subordinazione della relativa pronuncia giudiziaria alla proposizione di analoga domanda da parte dei convenuti od alla mancata opposizione dei medesimi, con la conseguenza che lo scioglimento va disposto in maniera vincolante nei confronti di tutti i comunisti,… nonchè l’obbligatorietà della collazione in sede di divisione, l’allegazione della donazione de qua … non costituisce affatto domanda o fatto nuovo precluso dall’art. 167 c.p.c., comma 2, come invocato dalla Corto territoriale.

Il motivo è infondato.

Premesso che fuori luogo vengono invocate la sentenza di questa S.C. 2007/4021 e che non si comprende il riferimento ad una non meglio identificata sentenza n. 1629, la decisione impugnata si è attenuta al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa S.C. 20 giugno 2006 n. 14109, secondo il quale vanno dichiarale inammissibili le domande di nullità o di simulazione dirette a far rientrare determinati beni nell’asse ereditario proposte, per la prima volta, in sede di discussione del progetto divisionale.

Il fatto che tale decisione si sia occupata espressameli te soltanto della nullità o simulazione di atti di disposizione del de cuius, non della collazione, contrariamente a quanto affermato dai ricorrente, non rileva, in quanto la ratio sottesa a tale decisione è che successivamente alla costituzione dei convenuti non può essere chiesta una formazione delle quote diversa da quella cui il giudice deve attenersi in relazione al patrimonio ereditario come le parti ritengono debba essere individuato nei loro scritti difensivi iniziali.

Ciò a prescindere dalla considerazione che la deduzione del fatto che un condividente è tenuto alla collazione di una donazione (costituisce eccezione in senso proprio, in quanto è diretta a paralizzare la pretesa di tale condividente a partecipare alla divisione secondo quanto gli spetterebbe ove tale donazione non avesse avuto luogo, e quindi è soggetta alle preclusioni, di cui all’art. 167 c.p.c., comma 2.

Non può pertanto condividersi quanto affermato da una più recente sentenza di questa S.C. e cioè che nel giudizio di reintegrazione della quota di riserva, non costituiscono domande nuovo e sono conseguentemente ammissibili, anche se formulate per la prima volta in appello, le richieste volte all’esatta ricostruzione sia del relictum che del donatum, mediante l’inserimento di beni, liberalità o l’indicazione di pesi o debiti del de cuius, trattandosi di operazioni connaturali al giudizio medesimo cui il giudice è tenuto d’ufficio ed al le quali si può dare corso nei limiti in cui gli elementi acquisiti lo consentono, indipendentemente dalla formale proposizione di domande riconvenzionali in tal senso da parte del convenuto (sent. 17 giugno 2011 n. 13385).

In tal modo si ipotizza, infatti, a tacer d’altro, addirittura un potere del giudice di andare alla ricerca di beni da ritenere inclusi nel patrimonio relitto dal de cuius e non indicati dalle parti come elementi della massa ereditaria da dividere di cui non vi è traccia nella legge e che è stato espressamente escluso dalla citata sentenza dello Sezioni Unite.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, deduce testualmente:

Inoltre, fermo quanto innanzi argomentato, la Corte territoriale non ha proprio preso in considerazione l’ipotesi, di cui al disposto dell’art. 345 c.p.c., comma 3, di esaminare il requisito dell’indispensabilità del documento prodotto (atto di donazione), che pure nel contesto generale dell’azione di divisione – tenuto conto dell’unicità della divisione, dell’obbligatorietà della collazione e della particolare modalità di collazione relativa a mobili solo per imputazione (art. 750 c.c.) – poteva senz’altro essere ritenuto indispensabile.

Proprio la sentenza n. 8203/05 delle Sezioni Unito della Suprema Corte ha affermato che: il giudice, oltre a quelle prove che le parti dimostrino di non avere potuto proporre prima per causa ad esso non imputabili, è abilitato ad ammettere, nonostante le già verificatesi preclusioni, solo quelle prove che ritenga – nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite – “indispensabili”, perchè suscettibili di una influenza causale più incisiva rispetto a quella che le prove, definite come “rilevanti”.

Orbene è del tutto evidente il diverso assetto che la divisione verrebbe ad avere dall’inserimento nella medesima della collazione della donazione de qua.

Inoltre per il “principio di acquisizione” il Giudicante può utilizzare ai fini, della decisione tutti gli elementi che emergono dalla trattazione della causa, anche se non allegati dalla parte interessata, con il limite dell’eventuale e individuazione di un diverso diritto, cosa che non è nel caso di specie che ci occupa.

Pertanto il Giudicante di prime cure e quindi la Corte territoriale, investita specificamente del motivo di gravame in ordine alla pretermissione della donazione de qua, comunque avrebbero dovuto tener conto del fatto allegato che non costituiva, per quanto detto, domanda nuova, ma semplicemente allegazione di un fatto relativo ad un diritto già ricompreso nella domanda introduttiva innanzi ai Tribunale.

Olfatti nel nostro ordinamento processuale vige il “principio di acquisizione” secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudice (per tutte Cass. n. 5126/00 e n. 7201/95), salvo il limite innanzi detto.

Anche tale motivo è infondato.

Premesso che è difficile comprendere il senso del riferimento all’art. 345 c.p.c., comma 3, in ordine ad un documento che risulta esibito nel giudizio di primo grado, va rilevato che intanto il giudice di merito può valutare la “indispensabilità” di un documento, in quanto lo stesso attenga ad una questiono che faccia parte del thema decidendum, il che nella specie è stato escluso.

Ancor più difficile è comprendere il senso del riferimento al c.d.

principio di acquisizione, in base al quale il giudice deve tenere conto delle prove anche se esibite dalla parte contro la quale vengono utilizzate. Da un lato, infatti, tale documento è stato, nella specie, esibito dalla parte che intendeva servirsene e, dall’altro, il principio in questione in tanto può trovare applicazione in quanto la prova attenga ad una questione che rientri nel thema decidendum, il che nella specie è stato escluso.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

In considerazione della relativa novità della questione oggetto della controversia e del contrasto di giurisprudenza ritiene il collegio di compensare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA