Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29372 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 23/12/2020), n.29372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26965/2016 R.G. proposto da:

Arcobaleno Beach s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Eugenio della Valle, in virtù di

procura speciale a margine del ricorso, elett.te dom.ta in Roma,

presso il suo studio in Roma, alla Piazza G. Mazzini, 8;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, rappresentata e

difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è

ex lege domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2056/VI/16 della CTR del Lazio – Roma,

depositata in data 12/4/2016;

vista la memoria difensiva depositata dalla contribuente ex art. 380

bis c.p.c.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8 ottobre 2020 dal Dott. Angelo Napolitano.

 

Fatto

RITENUTO

che:

l’Amministrazione con atto datato 3/9/2018 ha rappresentato che la società contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, provvedendo al pagamento di quanto dovuto.

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’istanza di definizione non ha ad oggetto tributi esclusi dalla legge e la stessa Amministrazione ricorrente ha dato atto che la società contribuente ha versato quanto previsto per il perfezionamento della definizione;

nulla osta alla dichiarazione di estinzione dell’intero giudizio, in accoglimento della richiesta dell’Amministrazione ricorrente; rilevato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

PQM

La corte dichiara l’estinzione dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

 

 

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