Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29371 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. II, 28/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2567-2007 proposto da:

P.S., n. a (OMISSIS) domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati FRANCESCO SCEBERRAS, CASTELLANA WALTER;

– ricorrente –

contro

OTIS SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, presso lo studio dell’avvocato CASTELLANI

FILIPPO, rappresentata e difesa dagli avvocati PIGLIASCO RENATO,

ZICAVO ENRICO;

– controricorrente –

e contro

D. O D.S., n. a (OMISSIS)

elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, presso

lo studio dell’avvocato CASTELLANI FILIPPO, rappresentato e difeso

dall’avvocato COSENZA MARIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 211/2006 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 15/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2011 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

uditi gli avv. Bonoli Federico per delega per il ricorrente, l’avv.

ZICAVO ENRICO per la OTIS e l’avv. ZICAVO ENRICO con delega per

D., che si riportano agli atti e insistono nelle rispettive

richieste;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che conclude per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Occorre rilevare in primo luogo che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

2. – P.S. impugna la sentenza n. 211 del 2006, pubblicata il 24 maggio 2006, della corte d’appello di Caltanissetta che, in accoglimento dei gravami degli intimati e in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la sua domanda di adempimento dell’appalto di manutenzione di alcuni ascensori e accoglieva la domanda di pagamento del residuo importo dovuto pari a Euro 11.031,52 con declaratoria di difetto di legittimazione passiva di D. per l’avvenuta cessione del contratto alla OTIS. 3. – Il ricorrente formula tre motivi di ricorso. Resistono gli intimati con controricorso. La Otis ha depositato memoria.

4. – I motivi del ricorso.

Col primo motivo di ricorso viene dedotta “violazione, erronea e/o falsa applicazione di norme di diritto in riferimento alle norme che regolano i casi di cessione del contratto e di cui agli artt. 1406 e 1408 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3”. Al riguardo il ricorrente formula il seguente quesito: “è cedibile il contratto in mancanza di consenso dell’altra parte?”.

Con il secondo motivo viene dedotta “violazione, erronea e/o falsa applicazione di norme di diritto in riferimento alle norme che regolano i casi di risoluzione dei contratti di cui agli artt. 1453, 1455 e 1457 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3”. Il quesito formulato è il seguente: “essenzialità del termine”. Al riguardo dopo aver esaminato gli aspetti contrattuali il ricorrente conclude di ritenere che il termine indicato in contratto era “essenziale” e che consentiva quindi al P. di ritenere risoluto il contratto e quindi di nulla dovere a controparte.

Col terzo motivo di ricorso viene dedotta “insufficiente motivazione ed inadeguatezza della stessa circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Vizio logico in relazione art. 1457 c.c. e all’art. 360 c.p.c.”.

Al riguardo il ricorrente brevemente osserva che la motivazione adottata dal giudice d’appello risulta essere “un assunto precostituito ove i brani virgolettati servono solo a giustificare la decisione”.

5. – Il ricorso va dichiarato inammissibile, perchè, quanto alla formulazione dei quesiti, non risponde alle prescrizioni contenute nell’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis (tenuto conto delle sopra indicate date di pronunzia e pubblicazione della sentenza impugnata) per effetto delle disposizioni regolanti il processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006. In particolare, l’art. 366 bis c.p.c. (inserito dall’art. 6 del citato decreto legislativo) prevede che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nnb. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo “si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto” e nel caso di cui al 5 con la “chiara indicazione del fatto controverso”.

6 – In linea generale deve evidenziarsi che costituisce un dato ormai ampiamente recepito nella giurisprudenza della S.C. che la previsione dell’indispensabilità, a pena di inammissibilità, della individuazione dei quesiti di diritto e dell’enucleazione della chiara indicazione del “fatto controverso” per i vizi di motivazione imposti dal nuovo art. 366 bis cod. proc. civ., secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità, risponde all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della controversia diversa da quella cui è pervenuta il provvedimento impugnato, e, nel contempo, con più ampia valenza, di estrapolare, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione (costituente l'”asse portante” della legge delega presupposto dal D.Lgs. n. 40 del 2006), il principio di diritto applicabile alla fattispecie. Pertanto, il quesito di diritto integra il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando altrimenti inadeguata, e quindi inammissibile, l’investitura stessa del giudice di legittimità (in questi termini v., ex multis, S.U. sent. nn. 14385/2007; 22640/2007, 3519/2008, 11535/2008, S.U., n. 26020/2008 e ordinanza, sez. 1, n. 20409/2008).

7. – Quanto ai requisiti ed alle caratteristiche del quesito, che deve necessariamente essere presente nel ricorso con riferimento a ciascun motivo (Cass. SU 2007 n. 36), ulteriormente è stato precisato che il quesito deve essere: a) esplicito (SU 2007 n. 7258;

SU 2007 n. 23732; SU 2008 n. 4646) e non implicito; b) specifico, e cioè riferibile alla fattispecie e non generico (SU 2007 n. 36, SU 2008 n. 6420 e 8466); c) conferente, attinente cioè al decisum impugnato e rilevante rispetto all’impugnazione (SU 2007 n. 14235).

In sintesi il principio di diritto deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame.

8. – Quanto alla formulazione dei motivi nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (che svolge l’omologa funzione del quesito di diritto per i motivi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 1, 2, 3 e 4) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (v. S.U. sent. n. 20603/2007 e, successivamente, le ordinanze della sez. 3 n. 4646/2008 e n. 16558/2008, nonchè le sentenze delle S.U. nn. 25117/2008 e n. 26014/2008). Il relativo requisito deve sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata. Non soddisfa, quindi, tale requisito il motivo nel quale sia possibile individuare un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, soltanto all’esito della completa lettura della illustrazione e dell’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una specifica indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis (ord., sez. 3, n. 16002/2007; ord., sez. 3, nn. 4309/2008, 4311/2008 e 8897/2008, cit, nonchè sent. S.U. n. 11652/2008). La appropriata formulazione del motivo richiede, quindi, che l’illustrazione venga corredata da una sintetica esposizione del fatto controverso, degli elementi di prova valutati in modo illogico o illogicamente trascurati, nonchè del percorso logico in base al quale si sarebbe dovuti pervenire, se l’errore non vi fosse stato, ad un accertamento di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione (v., da ultimo, ord., sez. 3, n. 16567/2008).

9 – Il ricorso in esame non risponde agli indicati requisiti. Con i motivi formulati vengono avanzate denunce di violazione di legge e di vizio di motivazione. Nei motivi con cui è si deduce violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali il quesito risulta generico ed inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d’impugnazione (SU 2007 n. 14235). Del tutto omessa risulta poi, quanto al motivo con cui si deduce vizio di motivazione, la sintetica esposizione del fatto controverso, degli elementi di prova valutati in modo illogico o illogicamente trascurati, nonchè del percorso logico in base al quale si sarebbe dovuti pervenire, se l’errore non vi fosse stato, ad un accertamento di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione (v., da ultimo, ord., sez. 3, n. 16567/2008).

10. -Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate per ciascuno dei contro ricorrenti in 2.000,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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