Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29370 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. II, 28/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2087-2007 proposto da:

C.G., (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ELEONORA DUSE 35, presso lo studio dell’avvocato PAPPALARDO

FRANCESCO – STUDIO VASSALLI FRANCESCO, rappresentato e difeso

dall’avvocato DENTE ANGELO;

– ricorrente –

contro

A.P. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA FAX 0818637077, VIA DELLA MELORIA 52, presso lo studio

dell’avvocato MANCUSI LUCIA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato IMPROTA GENNARO;

– controricorrente –

e contro

C.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 348/2006 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 13/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2011 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito l’avv. Pappalardo Francesco con delega per il ricorrente e

l’avv. Improta Gennaro per il controricorente che si riportano agli

atti e insistono sulle richieste avanzate;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA AURELIO, che conclude per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Occorre rilevare in primo luogo che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

2.- C.G. impugna la sentenza n. 348 del 2006, depositata il 18 aprile 2006, con la quale in riforma della sentenza di primo grado, veniva accolta la domanda proposta dall’odierno intimato ex art. 2932 c.c..

In fatto era stato compromesso in vendita un appartamento in (OMISSIS) per il prezzo di 90 milioni di lire, di cui cinque versati in acconto-caparra confirmatoria e il restante importo da mettere a disposizione ottenuto il mutuo per il quale i promittenti venditori (paperino) si obbligavano a costituirsi quali terzi datori di ipoteca. Questi ultimi garantivano anche l’assenza di vincoli, gravami e privilegi fiscali sul bene in questione. Era poi risultata la presenza di pignoramenti ed ipoteche.

3. – Il primo giudice (GOA del tribunale di Nocera Inferiore) respingeva la domanda proposta da A. ex art. 2932 c.c., accogliendo quella riconvenzionale di risoluzione del contratto avanzata dai promittenti venditori.

4. – La corte d’appello riformava tale decisione rilevando che il bene in questione era rimasto gravato da ipoteca volontaria fino al 16 marzo 1993 e ciò in contrasto con la garanzia data in sede di contratto preliminare del 26 ottobre 1983. Una volta liberato il bene, il promittente acquirente si era dichiarato disposto alla stipula che venne rifiutata. Di qui il giudizio ex art. 2932 c.c..

Quanto al mancato pagamento del prezzo residuo (questione posta a fondamento della disposta risoluzione del contratto in primo grado) la corte territoriale osservava che nel contratto preliminare era previsto che il pagamento del residuo prezzo sarebbe avvenuto una volta erogato il mutuo, richiesto dagli acquirenti e che a sua volta era condizionato alla liberazione del bene dall’ipoteca. Nè il termine di centoventi giorni fissato in contratto per la stipula del definitivo poteva ritenersi essenziale, posto che le parti si erano limitate ad individuare semplicemente un termine per l’adempimento.

5. – Il ricorrente C.G. articola quattro motivi di ricorso. Resiste con controricorso l’intimato A.P., che ha depositato memoria.

6. – Il ricorso va dichiarato inammissibile, perchè, quanto alla formulazione dei quesiti, non risponde alle prescrizioni contenute nell’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis (tenuto conto delle sopra indicate date di pronunzia e pubblicazione della sentenza impugnata) per effetto delle disposizioni regolanti il processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006. In particolare, l’art. 366 bis c.p.c. (inserito dall’art. 6 del citato decreto legislativo) prevede che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo “si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto” e nel caso di cui al 5 con la “chiara indicazione del fatto controverso”.

6.1 – In linea generale deve evidenziarsi che costituisce un dato ormai ampiamente recepito nella giurisprudenza della S.C. che la previsione dell’indispensabilità, a pena di inammissibilità, della individuazione dei quesiti di diritto e dell’enucleazione della chiara indicazione del “fatto controverso” per i vizi di motivazione imposti dal nuovo art. 366 bis cod. proc. civ., secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità, risponde all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della controversia diversa da quella cui è pervenuta il provvedimento impugnato, e, nel contempo, con più ampia valenza, di estrapolare, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione (costituente l'”asse portante” della legge delega presupposto dal D.Lgs. n. 40 del 2006), il principio di diritto applicabile alla fattispecie. Pertanto, il quesito di diritto integra il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando altrimenti inadeguata, e quindi inammissibile, l’investitura stessa del giudice di legittimità (in questi termini v., ex multis, S.U. sent. nn. 14385/2007; 22640/2007, 3519/2008, 11535/2008, S.U., n. 26020/2008 e ordinanza, sez. 1, n. 20409/2008).

6.2 – Quanto ai requisiti ed alle caratteristiche del quesito, che deve necessariamente essere presente nel ricorso con riferimento a ciascun motivo (Cass. SU 2007 n. 36), ulteriormente è stato precisato che il quesito deve essere: a) esplicito (SU 2007 n. 7258;

SU 2007 n. 23732; SU 2008 n. 4646) e non implicito; b) specifico, e cioè riferibile alla fattispecie e non generico (SU 2007 n. 36, SU 2008 n. 6420 e 8466); c) conferente, attinente cioè al decisum impugnato e rilevante rispetto all’impugnazione (SU 2007 n. 14235).

In sintesi il principio di diritto deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame.

6.3 – Il ricorso in esame non risponde agli indicati requisiti. Con i motivi formulati vengono avanzate denunce di violazione di legge ed è’ del tutto omesso il quesito di diritto. Infatti, il primo motivo deduce una violazione di legge (testualmente è così formulato:

“violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.”); il secondo motivo deduce anch’esso una violazione di legge ed è così formulato: “erronea applicazione degli artt. 1453 e ss. c.c.”; il terzo motivo deduce ancora violazione di legge ed è così formulato “erronea applicazione gli artt. 1453, 1455 e 1359 c.c.” ed infine il quarto motivo deduce “falsa applicazione dell’art. 1184 in relazione agli artt. 1362 ss. c.c.”. Per tutti i motivi indicati il quesito di diritto è completamente omesso.

7. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 1.500,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA