Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29370 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 23/12/2020), n.29370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3417/2016 promosso da:

S.M., e F.I.M., elettivamente domiciliate in

Roma, viale Liegi 7, presso lo studio dell’avv. Riccardo Manfredi,

che le rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1205/4/2015 della CTR della Calabria,

depositata il 07/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1205/4/2015, depositata il 07/07/2015, la CTR della Calabria ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalle contribuenti, in qualità di eredi di F.L., contro la decisione di primo grado, che aveva rigettato il ricorso dalle stesse proposto per l’annullamento di una cartella di pagamento, emessa per il pagamento di imposta di registro.

In particolare, la CTR ha ritenuto che le appellanti non avessero fornito la prova della notificazione del ricorso, non avendo queste ultime provveduto ad effettuare il tempestivo deposito della relazione di notificazione dell’ufficiale giudiziario in calce all’originale depositato ovvero della ricevuta di spedizione a mezzo posta, escludendo la rilevanza di una eventuale tardivo deposito in udienza.

Avverso tale sentenza, le contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi di impugnazione.

L’Agenzia non si è costituita con controricorso ma, scaduti i termini di legge, ha depositato un atto di costituzione al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22, e 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR dichiarato l’inammissibilità dell’appello, in mancanza del tempestivo deposito della relazione di notificazione dell’ufficiale giudiziario o della ricevuta di spedizione a mezzo posta, senza considerare che l’atto di impugnazione poteva essere ritualmente notificato anche mediante consegna di una copia alla controparte, come in effetti era nella specie avvenuto.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce l’omessa valutazione di fatti decisivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per non avere la CTR esaminato le ricevute di consegna del ricorso introduttivo (del secondo grado come del primo), che pure erano state allegate nel fascicolo di parte, non avvedendosi neppure della presenza, sulla prima pagina dell’originale dell’atto di appello, della ricevuta di presentazione, rilasciata dall’impiegato dell’Agenzia, con timbro e data di consegna.

2. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione tra loro esistente, rivelandosi entrambi fondati.

Si deve precisare che le censure fatte valere con il primo motivo d’impugnazione prospettano un error in procedendo del giudice di appello, suscettibile di essere esaminato, anche se la parte ha richiamato il disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), non richiedendo il relativo accertamento alcuna valutazione di alcun atto del processo, ma solo della sentenza impugnata (così Cass., Sez. 5, n. 4963 del 02/03/2018; v. anche Cass. Sez. 5, n. 23381 del 06/10/2017; conf. Cass., Sez. 3, n. 19882 del 29/08/2013 e Cass. Sez. 2, n. 1370 del 21/01/2013).

Com’è noto, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, nel disciplinare il giudizio di appello, in materia di contenzioso tributario, prevede espressamente che “il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all’art. 20, commi 1, e 2… e deve essere depositato a norma dell’art. 22, commi 1, 2, e 3”.

Il citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 1, che attiene al giudizio di primo grado, stabilisce che “il ricorso è proposto mediante notifica a norma del precedente art. 16, commi 2, e 3”.

In base all’art. 16, comma 3, “Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale… ovvero all’ufficio del Ministero delle finanze ed all’ente locale mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia”.

Ovviamente, in applicazione del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1 (come sopra, richiamato anche per il giudizio di appello), “il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, deposita nella segreteria delle commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta (in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento),… omissis… copia del ricorso consegnato… con fotocopia della ricevuta di deposito…omissis”.

Deve pertanto, senza dubbio, ritenersi consentita la notificazione dell’appello mediante consegna dell’atto ad un impiegato, presso la sede dell’Agenzia della entrate (v. per una fattispecie, Cass., Sez. 5, n. 2905 del 03/02/2017).

Ovviamente, deve essere fornita la prova di siffatta notificazione, nei modi e nei termini stabiliti, a pena di inammissibilità, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1.

Nella sentenza impugnata, invece, la CTR ha escluso la sussistenza della prova della notificazione del ricorso in appello, solo perchè non ha trovato la relazione di notificazione dell’ufficiale giudiziario, in calce all’originale del ricorso depositato, e neppure la ricevuta di spedizione a mezzo posta, senza considerare che il ricorso poteva essere stato ritualmente notificato anche mediante consegna nei modi sopra descritti, come, in effetti, hanno dedotto le ricorrenti.

La CTR avrebbe dovuto esaminare l’atto di impugnazione, verificando l’esistenza del timbro di ricezione e della ricevuta rilasciata dall’impiegato dell’Agenzia delle entrate, prodotti dalle ricorrenti, accertando la tempestività del loro deposito e l’idoneità degli stessi ai fini della prova della ritualità della notifica.

Si tratta di accertamenti decisivi ai fini della verifica dell’ammissibilità dell’appello, da compiersi esaminando la documentazione offerta in giudizio.

3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto la sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio della causa, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla CTR della Calabria in diversa composizione.

P.Q.M.

La corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio della causa, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla CTR della Calabria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

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