Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29370 del 21/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 21/10/2021, (ud. 26/05/2021, dep. 21/10/2021), n.29370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3909/2020 proposto da:

A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELL’UNIVERSITA’ 11, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO BENZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA BALLERINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO – SEZIONE

DI GENOVA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1116/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 19/07/2019 R.G.N. 869/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte di Appello di Genova, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da A.P., cittadino nigeriano, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;

2. il Collegio, dopo aver condiviso il giudizio di non credibilità del narrato formulato dal primo giudice, ha escluso, quanto al riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che nella zona di provenienza del richiedente protezione (Agbor, sita nel Delta State) vi fosse una situazione di violenza indiscriminata per un conflitto armato interno o internazionale sulla scorta delle fonti internazionali indicate; circa la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, la Corte ha negato che nel caso specifico fossero emersi elementi tali da far ritenere l’appellante un soggetto in situazione di vulnerabilità; in particolare ha osservato: “il richiedente risulta avere familiari nel suo paese per cui, effettuata la comparazione tra la sua situazione in Nigeria e quella attuale in cui non risulta avere legami di rilievo in Italia né un lavoro stabile e sufficientemente remunerativo, si può affermare che sia più conveniente per l’appellante il rientro nel suo paese d’origine, ove egli conserva i riferimenti affettivi e dove potrebbe trovar lavoro già che prima del suo espatrio svolgeva l’attività di saldatore”; si è aggiunto poi che il permesso di soggiorno per motivi umanitari non può costituire lo strumento per aggirare l’applicazione della disciplina vigente che non giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria per migrazioni di carattere economico;

3. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato il soccombente con due motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.;

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso si denuncia “Erronea, contraddittoria e carente motivazione della ordinanza (ndr. così nel testo) impugnata in ordine alla valutazione della mancata sussistenza di presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria”, oltre che errata e falsa applicazione di legge, anche per mancata istruttoria d’ufficio; si rappresenta – con il motivo in esame – che “la Nigeria e nello specifico la zona di provenienza del ricorrente (ossia l’Edo State, dal quale egli proviene) presenta numerose situazioni di conflitto che la Corte d’appello avrebbe dovuto approfondire e che, integrando un elevato profilo di rischio, avrebbero dovuto portare all’accoglimento delle domande attoree”;

la censura è inammissibile già perché denuncia vizi motivazionali non più di per sé sindacabili nel vigore dell’art. 360 c.p.c., novellato n. 5;

inoltre la Corte territoriale, citando fonti internazionali attendibili ed aggiornate (pag. 7 della sentenza impugnata) ha accertato in fatto che nella regione di provenienza del richiedente protezione non fosse in atto una situazione assimilabile a quella di un conflitto armato generatore di violenza indiscriminata; lo stabilire se tale accertamento sia corretto o meno è questione di fatto, come tale incensurabile in questa sede se non evidenziando l’omesso esame di un fatto decisivo o la manifesta irrazionalità della decisione (cfr. Cass. n. 6897 del 2020); in realtà chi ricorre si limita a prospettare una diversa valutazione della situazione del Paese di provenienza, peraltro indicando una regione diversa (Edo State) da quella ritenuta dalla decisione gravata (Delta State), con una censura che attiene chiaramente ad una quaestio facti che non può essere riesaminata innanzi alla Corte di legittimità, perché si esprime un mero dissenso valutativo delle risultanze di causa e si invoca, nella sostanza,. un diverso apprezzamento di merito delle stesse (v., tra molte, v. Cass. n. 2563 del 2020);

2. il secondo motivo denuncia violazioni di legge, oltre che di Costituzione e di convenzioni internazionali, per “omesso esame della domanda di protezione umanitaria”; si critica la sentenza impugnata per avere ritenuto “non sussistenti i requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria, decidendo per l’ininfluenza della condizione della Nigeria, per l’irrilevanza di quanto patito in Libia dal ricorrente (non prendendo del tutto posizione sulle stesse), non riconoscendo il ricorrente come soggetto vulnerabile (nonostante tutti i suoi trascorsi e l’evidente vulnerabilità sociale nella quale egli si troverebbe in caso di rimpatrio) e, infine, ritenendo non valutabile positivamente il percorso integrativo del ricorrente, nonostante quanto riportato sia in primo, sia in secondo grado, “relativamente all’ottimo percorso svolto”;

la censura è inammissibile, in quanto essa non individua un errore di diritto ma si limita ad esprimere un diverso avviso circa la condizione di vulnerabilità del richiedente protezione, senza nemmeno specificare, mediante la trascrizione dei contenuti dei relativi atti, quando le circostanze che determinerebbero detta condizione soggettiva siano state allegate e come le medesime siano state comprovate;

3. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese in difetto di attività difensiva dell’amministrazione intimata;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA