Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29370 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 13/11/2019), n.29370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8140-2017 proposto da:

COMUNE DI PALERMO in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in

ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato ROBERTA CANNAROZZO FAZZARI

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPETTACOLO NAUTILUS

2003;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3433/2016 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 05/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/05/2019 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TASSONE KATE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI RILEVANTI

1. – La Commissione tributaria regionale della Sicilia – pronunciando sull’appello principale del Comune di Palermo, in persona del sindaco in carica pro tempore legale rappresentante dell’Ente impositore, e su quello incidentale della contribuente Associazione culturale, sportiva, dilettantistica e spettacolo Nautilus 2003, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Palermo n. 229/02/12 del 3 aprile 2012, di parziale accoglimento del ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento, recante l’importo di Euro 20.560,47 a titolo di tassa sui rifiuti solidi urbani dovuta per l’anno 2007, in relazione all’occupazione dell’area di mq. 1.250,00 gestita in concessione per l’esercizio di stabilimento balneare – con sentenza n. 3433/25/16 del 26 settembre 2016 (pubblicata il 5 ottobre 2016), in parziale accoglimento del gravame principale, ha disposto – per quanto qui rileva – che il tributo anzidetto sia rideterminato con riduzione proporzionale alla minore superficie, risultante della esclusione dal computo delle aree tassabili di quelle occupate dagli spogliatoi, dal deposito degli attrezzi, dai pontili e dalle passerelle; ha rigettato l’appello incidentale; ha confermato nel resto (con compensazione delle spese del doppio grado del giudizio) la sentenza appellata (per il resto la Commissione tributaria provinciale aveva disapplicato la presupposta deliberazione della Giunta comunale di aumento delle tariffe in ragione del 75% e, nel contempo, aveva ridotto del 30% la tassa in considerazione del carattere stagionale della attività esercitata).

2. – L’Ente impositore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mediante atto del 15 marzo 2017.

3. – La contribuente intimata non ha svolto in questa sede alcuna attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La Commissione tributaria regionale, avendo peraltro accertato che la contribuente ” evasore totale ” non aveva presentato la prescritta denunzia ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70 (v. sentenza, p. 6), ha motivato la disposta rideterminazione del tributo, in dipendenza della riduzione dei locali e delle aree tassabili, argomentando che gli spogliatoi, i pontili, le passerelle e il deposito degli attrezzi dello stabilimento balneare ” difettano in radice (della) idoneità (…) alla produzione di rifiuti “, sicchè devono essere esclusi ” da calcolo della superficie soggetta a tassazione ” (v. sentenza, p. 5).

2. – L’Ente impositore denunzia con l’unico mezzo di impugnazione, à termini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione, del D.Lgs. 15 novembre 1999, n. 507, art. 62, deducendo, con corredo di richiamo di plurimi precedenti di legittimità: anche per i locali e le aree escluse dalla Commissione tributaria regionale ricorrono i presupposti e le condizioni per l’applicazione della tassa; la legge pone a carico del detentore e/o dell’occupante la presunzione legale relativa di produzione dei rifiuti; la contribuente non ha offerte, la prova del diritto alla esenzione o alla riduzione del tributo.

3. – Il ricorso è fondato.

3.1 – Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità; in materia di tassa sui rifiuti solidi urbani, il tributo “è dovuto unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni)” (Sez. 5, sentenza n. 3772 del 15/02/2013, Rv. 625621 – or), in quanto la detenzione o la occupazione oli locali e aree scoperte comporta una “presunzione iuris tantum di produzione di rifiuti”, alla quale, se non superata, consegue la soggezione al tributo (Sez. 5, sentenza n. 19459 del 18/12/2003, Rv. 569065 – 01; Sez. 5, sentenza n. 15083 del 05/08/2004, Rv. 575233 – 01; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 19469 del 15/09/2014, Rv. 632445 – 01; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 17622 del 05/09/2016, Rv. 640781 – 01; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 9790 del 19/04/2018, Rv. 647738 – 01).

I locali e le aree scoperte dello stabilimento balneare, considerate dalla Commissione tributaria regionale (spogliatoi, deposito, pontili e passerelle), nè secondo il criterio strutturale, nè secondo quello funzionale appaiono – alla evidenza – riconducibili ad alcuna delle ipotesi di esenzione dalla tassa, contemplate dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2; in ogni caso, la omissione da parte della contribuente della presentazione di alcuna denunzia (originaria o di variazione) esclude in radice la esenzione, costituendo la denunzia, ai sensi della diposizione citata, condizione per la fruizione della esenzione, in quanto “le deroghe alla tassazione (…) sia le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denunzia originaria o in quella di variazione” (Sez. 5, sentenza n. 3772 del 15/02/2013, cit.).

3.2 – La considerazione, affatto assorbente, che precede dispensa dal richiamo – in relazione al locale adibito a deposito delle “attrezzature” – del precedente in termini secondo il quale alla ” tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) vanno assoggettati (…) i magazzini destinati al ricovero dei beni strumentali (…) che concorrano all’esercizio dell’impresa (come, nella fattispecie, il) locale destinato a deposito di attrezzature ” (Sez. 5, sentenza n. 19720 del 17/09/2010, Rv. 615218 – 01).

3.3 – Conseguono alle considerazioni che precedono l’accoglimento del ricorso, nei sensi indicati; la cassazione della sentenza impugnata c – non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, nè residuando questioni controverse – la decisione della causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, mediante rigetto del ricorso introduttivo della contribuente anche in ordine alla superficie tassabile.

3.4 – Le spese del presente giudizio, congruamente liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

Mentre i difformi epiloghi decisori ed il definitivo riconoscimento eli alcune delle iniziali doglianze della parte contribuente consigliano la compensazione delle spese dei gradi merito.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide la causa nel merito con rigetto del ricorso introduttivo della contribuente in ordine alla superficie tassabile.

Condanna la contribuente al pagamento, a favore dell’Ente impositore, delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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