Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2937 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2937 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IANNELLO EMILIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5270/2011 R.G. proposto da
Equitalia Polis S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Arturo Maresca,
con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Faravelli, n. 22;
– ricorrente contro
Giacomazzo Giacinto Romano, rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo
Zorzi e dall’Avv. Prof. Francesco d’Ayala Valva, con domicilio eletto
presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Parioli, n. 43;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 07/02/2018

e contro
Agenzia delle entrate;

intimata

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli
Venezia Giulia, n. 5/11/10 depositata 1’11 gennaio 2010;

2017 dal Consigliere Emilio Iannello.
Rilevato in fatto
1. Equitalia Polis S.p.A. propone ricorso per cassazione, con tre
mezzi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che non svolge difese
nella presente sede) e di Giacomazzo Giacinto Romano (che resiste
con controricorso, proponendo ricorso incidentale sulla base di cinque
motivi, al quale resiste Equitalia Polis con controricorso), avverso la
sentenza in epigrafe con la quale la Commissione tributaria regionale
del Friuli Venezia Giulia ha accolto l’appello del contribuente,
dichiarando la nullità della cartella di pagamento nei suoi confronti
emessa ex art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per effetto

della ritenuta nullità della notifica, poiché eseguita, in ipotesi di
irreperibilità relativa del destinatario, mediante deposito dell’atto
nella casa comunale e affissione all’Albo Pretorio del relativo avviso,
ma senza procedere anche alla prescritta affissione di avviso alla
porta dell’abitazione del destinatario.
Con nota notificata alle controparti e depositata in data 2/11/2017
il difensore del contribuente ne ha dichiarato la morte e ha chiesto
che sia conseguentemente dichiarata l’interruzione del processo.
Considerato in diritto
1. Va disattesa l’istanza di interruzione del processo.
Nel giudizio di cassazione, infatti, in considerazione della
particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità,
non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la
conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la
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Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre

rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né
consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo (v.

ex affis

Cass. 29/01/2016, n. 1757; Cass. 03/12/2015, n. 24635).
2. Con il primo motivo di ricorso Equitalia Polis deduce violazione e
falsa applicazione degli artt. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,

360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., per avere attribuito
effetto invalidante della notifica della cartella in caso di irreperibilità
relativa del destinatario alla omissione di un adempimento (affissione
di un avviso alla porta di abitazione dello stesso) non previsto dalle
citate norme.
3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,
comma primo, num. 3, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. omesso di
rilevare comunque la sanatoria della nullità della notifica per effetto
del raggiungimento dello scopo desumibile dall’avere il contribuente,
come dallo stesso espressamente riconosciuto, «ricevuto la cartella
esattoriale in data 30/12/2005 a seguito di ritiro della medesima,
quello stesso giorno, presso il Comune di _lesolo».
4.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia infine omessa

motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai
sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., per avere
la C.T.R. omesso di considerare detto riconoscimento operato dal
contribuente, implicante l’intervenuta effettiva conoscenza della
cartella allo stesso diretta.
5. Con i primi due motivi di ricorso incidentale il contribuente
denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc.
civ., omessa o, comunque, insufficiente motivazione sulla eccezione
pregiudiziale con la quale egli aveva contestato la sussistenza del
presupposto richiesto per procedere alla notifica ai sensi dell’art. 140
cod. proc. civ., rappresentato dalla irreperibilità relativa del
3

140 cod. proc. civ. e 60 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art.

destinatario, in difetto di prova delle ricerche effettuate circa le
persone legittimate in subordine a riceversi l’atto, nell’ordine
preferenziale indicato nell’art. 139 cod. proc. civ.
6. Con il terzo motivo il ricorrente incidentale, per l’ipotesi che sia
ritenuta la sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ. della nullità della

territoriale — l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo in quanto effettuata
oltre il termine di decadenza previsto dall’art. 17 d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602.
7. Con il quarto motivo, nella prospettiva predetta, il ricorrente
ripropone l’eccezione di illegittimità della cartella esattoriale in quanto
non preceduta dal contraddittorio endoprocedimentale richiesto
dall’art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e dall’art. 6, comma

5, legge 212/00.
8. Con il quinto motivo, infine, il ricorrente ripropone l’eccezione di
illegittimità della cartella esattoriale per omessa indicazione del
responsabile del procedimento, in violazione dell’art. 7, comma 2,
legge n. 212 del 2000.
9. È fondato il secondo motivo di ricorso principale, di rilievo
assorbente.
Come costantemente affermato da questa Corte, il principio
generale della sanatoria di cui all’art. 156, comma terzo, cod. proc.
civ. trova applicazione anche in relazione alla nullità della notifica di
atti non processuali quali, nel caso di specie, la cartella di pagamento,
con l’unico limite che non sia intervenuta decadenza dal potere di
accertamento (cfr. Cass. Sez. U. 05/11/2004, n. 19854 e successiva
ex multis,

giurisprudenza conforme, tra cui,

le pronunce della

sezione quinta di questa Corte 25/11/2005, n. 24962; 31/01/2011, n.
2272; 31/05/2011, n. 12007; 15/01/ 2014, n. 8374; 15/07/2016, n.
14601; 12/07/2017, n. 17198).
Nel caso di specie, tale effetto sanante può certamente attribuirsi
4

notifica, deduce — riproponendo eccezione non esaminata dal giudice

— anche a non voler considerare il dato dedotto dalla ricorrente
(ossia il riconosciuto ritiro della cartella da parte del contribuente,
presso il Comune di lesolo, in data 30/12/2005), in quanto non
oggetto di espresso accertamento ricavabile dalla sentenza — quanto
meno alla proposizione del ricorso introduttivo, avvenuta, siccome

14/3/2006.
10. Occorrendo tuttavia verificare che a tale data non sia
intervenuta decadenza dal potere impositivo, viene in rilievo
l’eccezione al riguardo in questa sede riproposta dal contribuente,
attraverso il surriferito terzo motivo di ricorso incidentale.
10.1. Benché essa non sia stata trattata nel giudizio di merito, in
quanto rimasta assorbita, al suo esame può procedersi in questa
sede, trattandosi di questione di mero diritto non richiedente nuovi
accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384, comma secondo, cod.
proc. civ..
Come invero evidenziato da più recente indirizzo di questa Corte,
cui il collegio ritiene di dover dare continuità, alla luce dei principi di
economia processuale e della ragionevole durata del processo come
costituzionalizzato nell’art. 111, comma secondo, Cost., qualora i
giudici di merito non si siano pronunciati su una questione di mero
diritto, ossia non richiedente nuovi accertamenti di fatto, perché
rimasta assorbita, e la stessa venga riproposta con ricorso incidentale
per cassazione, la Corte, una volta accolto il ricorso principale e
cassata la sentenza impugnata, può decidere la questione purché su
di essa si sia svolto il contraddittorio, dovendosi ritenere che l’art.
384 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 12 del d.lgs. n. 40 del
2006, attribuisca alla Corte di cassazione una funzione non più
soltanto rescindente ma anche rescissoria e che la perdita del grado
di merito resti compensata con la realizzazione del principio di
speditezza (v. Cass. 23/11/2016, n. 23845; Cass. 05/11/2012, n.
5

pacifico in causa ed espressamente attestato in sentenza, in data

18915, Rv. 624098).
10.2. Ciò posto l’eccezione può senz’altro dirsi infondata.
Si rivela al riguardo assorbente il rilievo per cui, nell’ambito della
liquidazione delle dichiarazioni, l’unico termine che conti è quello della
notifica della cartella, nella specie avvenuto entro la data indicata

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, il cui
art. 1, comma 5-ter, lett. a), n. 1), ha abrogato l’art. 17 d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, al quale è riferita l’eccezione in esame.
Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, invero, in tema di
accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie ai sensi dell’art.
36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la legittimità della pretesa
erariale è subordinata, a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 280 del 15 luglio 2005 e del susseguente intervento
legislativo realizzato con l’art. 1, commi 5-bis e 5-ter, d.l. 17 giugno
2005, n. 106, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, (solo) alla
notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un
termine di decadenza, dovendo l’ordinamento garantire l’interesse del
medesimo contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa
tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni.
È stato al riguardo condivisibilmente affermato che «la sentenza
della Consulta nell’enunciare l’addizione del termine finale per la
notifica della cartella ha inteso spostare il baricentro del rapporto tra
il contribuente e il fisco, eliminando ogni interesse e attenzione in
ordine alle attività interne, come quella riguardante la formazione del
ruolo e la sua consegna all’esattore concessionario, considerate prive
di rilievo nella dialettica del rapporto d’imposta. Ciò che conta, dopo
la pronuncia del Giudice delle leggi, è che l’attività esterna sia posta
in essere in un termine inderogabile, tale ritenuto dalla Corte
costituzionale, e che il legislatore ha discrezionalmente fissato»
(Cass. 30/11/2005, n. 26104).
6

dalla legge di riforma dettata con il d.l. 17 giugno 2005, n. 106,

Siffatta regola è applicabile anche per i giudizi che concernano le
dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 (salvo che si tratti
di dichiarazioni per la cui liquidazione i ruoli siano stati formati e resi
esecutivi entro il 30 settembre 1999: art. 36, comma 2, lett. b, e
comma 2-bis, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46). In questo caso occorre

quali la cartella di pagamento deve essere notificata al contribuente,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello di presentazione della dichiarazione (ai sensi dell’art. 43,
comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente
temporis);

ratione

b) le ipotesi di controllo formale (o, più rettamente,

cartolare), per le quali, a pena di decadenza, deve provvedersi sia
all’iscrizione a ruolo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione (secondo il combinato
disposto dell’art. 17, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e
dell’art. 43, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, entrambi nel testo
vigente ratione temporis), sia alla notifica della cartella di pagamento
al contribuente entro il giorno cinque del mese successivo a quello nel
quale il ruolo sia stato consegnato al concessionario a norma del
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24, (anche in questo caso, nel testo
vigente ratione temporis). La prova del rispetto dei predetti termini,
in caso di contestazione, deve essere data dall’ente impositore (v.
Cass., Sez. 5, n. 1306 del 26/01/2015; Sez. 5, n. 13811 del
12/06/2009; Sez. 5, n. 16826 del 21/07/2006).
Alla luce di questi principi, va rilevato che trattandosi nella specie
della liquidazione di una dichiarazione presentata nel 2001, per
redditi relativi al 2000, la conoscenza sanante della cartella ex art.
36-bis

d.P.R. n. 600 del 1973 avutasi, come detto, per

raggiungimento dello scopo, quanto meno alla data del 14/03/2006,
deve ritenersi pienamente idonea ad impedire la decadenza
dell’Agenzia dal potere di liquidazione, posto che, in relazione ad
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distinguere: a) le ipotesi di “rettifica cartolare” (o formale), per le

essa, la previsione del richiamato art. 1, comma 5-bis, lett. c), d.l. n.
106 del 2005, fissa, a tal fine, al 31/12/2006, il termine per l’utile
notifica della cartella.
11. Resta conseguentemente assorbito l’esame del primo e del
terzo motivo di ricorso principale, mentre vanno rigettati, per le

incidentale.
12. Il quarto e il quinto motivo di ricorso incidentale sono anch’essi
relativi a eccezioni rimaste assorbite nel giudizio di merito ma
esaminabili in questa sede, nell’esercizio del potere rescissorio di cui
si è detto, ex art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., in quanto non
richiedenti nuovi accertamenti di fatto.
Gli stessi sono infondati.
12.1. Quanto al primo di essi (quarto motivo di ricorso incidentale)
è sufficiente rilevare che, secondo principio consolidato nella
giurisprudenza di questa Corte, la comunicazione preventiva
all’iscrizione a ruolo, ex art. 36-bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
— peraltro prevista solo quando vengano rilevati degli errori nella
dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non
vi è alcun obbligo di preventiva informazione, se il contribuente ha
poi omesso di versare gli importi dichiarati — non è comunque
sanzionata, in caso di omissione, da nullità della cartella (v. da ultimo
Cass. 17/02/2015, n. 3154, Rv. 634631; Cass. 03/01/2014, n. 42,
Rv. 629010; Cass. 23/07/2010, n. 17396, Rv. 615009).
Quanto poi alla previsione di cui all’art. 6, comma 5, legge n. 212
del 2000, è stato altresì chiarito, con altrettanto ferma
giurisprudenza, che questa, bensì sanzionata dalla nullità in caso di
omissione, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti
i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art.
36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ma soltanto «qualora
sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione»,

8

stesse considerazioni già esposte, i motivi primo e secondo del ricorso

situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi
soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un
controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati
in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il
legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i

risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al
citato inciso» (v. Cass. 31/05/2016, n. 19861; 25/05/2012, n. 8342
Rv. 622681; v. anche Cass. 08/07/2014, n. 15584, Rv. 631667;
Cass. 10/06/2015, n. 12023, Rv. 635672).
Nel caso di specie non viene nemmeno dedotto dal ricorrente
incidentale che sussistessero «incertezze su aspetti rilevanti della
dichiarazione», tali da imporre la comunicazione del detto invito
bonario.
12.2. Con riferimento infine all’ultima eccezione (nullità della
cartella per omessa indicazione del responsabile procedimento)
devesi rammentare che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel
ritenere, con indirizzo dal quale non si ravvisa ragione per discostarsi,
che, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data
anteriore al 1 giugno 2008, la cartella che ometta di indicare il
responsabile del procedimento è ratione temporis salva dalla nullità
ex art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248 del 2007, mentre l’annullabilità è
esclusa dalla disposizione generale dell’art. 21-octies legge n. 241 del
1990, trattandosi di vizio formale di un provvedimento a contenuto
vincolato, né è prevista dalla disposizione specifica dell’art. 7, comma
2, lett. a), legge n. 212 del 2000, norma minus quam perfecta perché
sprovvista di sanzione (Cass. 21/03/2012, n. 4516; Cass.
15/02/2013, n. 3754; Cass. 12/01/2016, n. 332; Cass. 13/07/2017,
n. 17306; Cass. 06/10/2017, n. 23381).
13. In ragione delle considerazioni che precedono deve in definitiva
pervenirsi all’accoglimento del secondo motivo di ricorso principale
9

casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi

(assorbiti gli altri) e al rigetto del ricorso incidentale.
La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, ma, non
essendo necessari nuovi accertamenti di fatto, la causa può essere
decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., con il rigetto
del ricorso introduttivo.

presupposti per l’integrale compensazione delle spese di entrambi i
gradi del giudizio di merito.
Alla soccombenza segue la condanna del contribuente al
pagamento, in favore di Equitalia Polis S.p.A., delle spese del
presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti
i rimanenti; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza;
decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo.
Compensa integralmente le spese di ambo i gradi del giudizio di
merito.
Condanna il controricorrente, ricorrente incidentale, al pagamento
in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità
liquidate in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.
Così deciso il 23/11/2017
Il Presidente
(Aurelio a pabianca)

Avuto riguardo allo svolgimento del processo, si ravvisano i

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