Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29369 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. II, 28/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2240-2007 proposto da:

SARCO SICILIANA ASSIST RAPPRESENTANZE COMMERCIO SRL, domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICONI

CESARE;

– ricorrente –

contro

ELETTROLUX PROFESSIONAL SPA C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio

dell’avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BIANCHIN ROMEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 544/2006 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 11/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2011 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per

carenza di interesse.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La SARCO SICILIANA srl impugna la sentenza n. 544 del 2006 della corte di appello di Palermo, che, in parziale riforma la sentenza di primo grado del tribunale della stessa città, la condannava a pagare alla odierna intimata la somma di Euro 37.009, quale importo ancora dovuto in conseguenza dello scioglimento consensuale del rapporto di agenzia intercorso tra le parti.

Dalla sentenza impugnata i fatti salienti del giudizio si possono così riassumere.

Per effetto dello scioglimento consensuale del rapporto di agenzia la ELETTROLUX PROFESSIONAL SPA aveva corrisposto all’agente SARCO SICILIANA srl la somma di L. 222.609.739 per indennità ai sensi dell’art. 1751 c.c., nonchè si obbligava a corrispondere ulteriori L. 323.314.045, quale anticipo sulle provvigioni relative agli affari conclusi alla data di chiusura del rapporto, ma non ancora eseguiti o andati a buon fine. Le provvigioni pagate anticipatamente per affari non andati a buon fine per insolvenza del cliente sarebbero state poi restituite. Tale obbligazione era assistita dalla garanzia fideiussoria prestata dalla signora S.A.. La SARCO SICILIANA srl, nell’aprile del 1998, chiese giudizialmente il pagamento della somma di L. 107.278.000 quale integrazione dell’indennità di fine rapporto, l’accertamento dell’obbligo della ELETTROLUX PROFESSIONAL SPA di rendere informazioni sull’esito dei contratti, nonchè dell’inesistenza del diritto della S.A. ad agire in regresso nei suoi confronti per il recupero di somme pagate alla ELETTROLUX PROFESSIONAL SPA, del diritto di surroga della SARCO SICILIANA srl alla P. nei crediti nei confronti di terzi inadempienti, del diritto della SARCO SICILIANA srl a ricevere le provvigioni per affari conclusi dopo la risoluzione del rapporto.

La ELETTROLUX PROFESSIONAL SPA chiese il rigetto delle domande e in via riconvenzionale la restituzione delle provvigioni anticipate e non maturate.

Il Tribunale di Palermo rigettava tutte le domande. La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza oggi impugnata, accoglieva l’appello principale della ELETTROLUX PROFESSIONAL SPA e rigettava quello incidentale della SARCO SICILIANA srl, regolando le spese. In particolare la Corte territoriale riteneva errata la sentenza del primo giudice che aveva respinto, perchè non provata, la domanda di restituzione delle somme pagate per provvigioni anticipate relative ad affari andati a buon fine, tali considerando quelli per i quali, come convenzionalmente stabilito, il contratto non era stato concluso in conseguenza della mancata ottemperanza alla diffida ad adempiere inviata dalla ELETTROLUX PROFESSIONAL SPA, ovvero era intervenuto il fallimento del cliente o esisteva una situazione di “manifesta, documentata irrecuperabilità del credito”.

Il primo giudice aveva errato nell’escludere la valenza probatoria della documentazione prodotta in giudizio dalla ELETTROLUX PROFESSIONAL SPA (perchè proveniente dalla stessa parte), trascurando, da un lato, di considerare che quella relativa allo stato fallimentare era riferibile agli organi fallimentari e che, per la restante parte, la prova della mancata conclusione dell’affare era conseguente alla diffida ad adempiere rimasta senza esito, inviata dalla Z., non potendosi richiedere anche la prova negativa della mancata ottemperanza all’invito.

La Corte territoriale riteneva poi che l’accordo contrattuale era nel senso che ove alcuno dei clienti “diffidati” avesse pagato successivamente alla diffida l’importo della provvigione sarebbe stato riconosciuto. Conseguentemente incombeva alla SARCO SICILIANA srl l’onere della prova di tale successivo adempimento, prova questa non fornita, mentre la ELETTROLUX PROFESSIONAL SPA aveva provato, attraverso la produzione di fatture gli affari poi andati a buon fine e per i quali era stata corrisposta la provvigione, nonchè gli affari non conclusi con gli estratti notarili del libro giornale per la parte relativa alla “messa in perdita dei crediti insoluti”. Tale documentazione, prodotta in appello, era considerata ammissibile, trattandosi di documenti “indispensabili” per l’accertamento dei fatti. L’appello incidentale della SARCO SICILIANA srl veniva rigettato, avendo ritenuto la Corte territoriale decaduta l’appellante, in base all’art. 1751 c.c., dal diritto ad una eventuale integrazione dell’indennità di cessazione del rapporto non sussistendo nel contratto un obbligo di informativa a carico della ELETTROLUX PROFESSIONAL SPA, nè essendo a tale obbligo condizionata l’azione di regresso nei confronti del fideiussore. Riteneva, infine, la Corte territoriale generica la richiesta di accertamento delle provvigioni dovute, in mancanza di indicazione degli affari conclusi, dei relativi importi e dei criteri di calcolo.

La ricorrente formula quattro motivi di ricorso. Resiste con controricorso l’intimata, che ha depositato memoria. Il 1 dicembre 2011 è stato depositato atto di rinuncia al ricorso notificato alla parte costituita, che non risulta abbia accettato la rinuncia. Va, quindi, dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione con condanna della ricorrente alle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.000,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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