Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29369 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 14/11/2018, (ud. 26/06/2018, dep. 14/11/2018), n.29369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24103-2014 proposto da:

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio dell’avvocato MATTIA

PERSIANI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.M.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TUSCOLANA 982, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO COSENZA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERENELLA COSENZA

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2966/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/04/2014 R.G.N. 7973/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/06/2018 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione;

udito l’Avvocato BERETTA GIOVANNI per delega verbale Avvocato

PERSIANI MATTIA;

udito l’Avvocato GIUSTINIANI DOMENICO per delega verbale Avvocato

COSENZA DOMENICO.

Fatto

Con sentenza in data 11 aprile 2014, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto da RAI s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che l’aveva condannata al pagamento, in favore di D.M.M.C. a titolo risarcitorio per inadempimento al verbale di conciliazione in sede sindacale del 25 maggio 2005, della somma di Euro 79.467,25 oltre accessori.

A motivo della decisione, la Corte territoriale ribadiva quanto ritenuto dal Tribunale, nel senso dell’inadempimento della società agli obblighi (di assunzione della controparte come redattrice con contratti a tempo determinato della durata di almeno otto mesi complessivi per anno nel quinquennio 1 gennaio 2005 – 31 dicembre 2009), avendola in realtà assunta per periodi inferiori, con relativo danno per la lavoratrice, cui non poteva essere imputato alcun inadempimento: nè per assenze, tutte dovute a malattia; nè per comportamento offensivo (in riferimento all’occasione oggetto della lettera della società del 22 dicembre 2006, di semplice minaccia di far valere i propri diritti in via legale).

Con atto notificato il 13 ottobre 2014, la società datrice ricorreva per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui resisteva la lavoratrice con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia della Corte territoriale sulla domanda subordinata, tempestivamente formulata in primo grado e ribadita in appello per la sua erronea reiezione dal Tribunale, di detrazione dalla somma liquidata a titolo risarcitorio alla redattrice dell’aliunde perceptum e percipiendum per attività lavorativa prestata, con deduzione pure di istanze istruttorie.

2. Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per mancata valutazione, nell’omissione di pronuncia sulla domanda subordinata denunciata, della documentazione allegata (in particolare: lettera RAI s.p.a. del 22 dicembre 2006, contenente rifiuto di D.M. di instaurare un rapporto di lavoro per il periodo da gennaio 2007 al 31 luglio 2007 e pagine web del suo sito internet attestanti gli impegni lavorativi nel periodo in oggetto) ai fini della dimostrazione di reddito percepito da detrarre dal risarcimento liquidatole.

3. Con il terzo, la ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale il rifiuto opposto dalla redattrice all’instaurazione di un rapporto di lavoro offertole da Rai s.p.a. per il periodo da gennaio 2007 al 31 luglio 2007.

4. Con il quarto, la ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale lo svolgimento di altre attività lavorative dal mese di gennaio 2005, attestato dalle prodotte pagine web del suo sito internet.

5. Il primo motivo, relativo a nullità della sentenza per omessa pronuncia della Corte territoriale sulla domanda subordinata di detrazione dell’aliunde perceptum e percipiendum, dal risarcimento liquidato alla lavoratrice, è infondato.

5.1. Deve essere escluso il vizio di nullità denunciato, posto che la Corte territoriale ha pronunciato sul capo di domanda risarcitorio (così non ricorrendo violazione del principio di corrispondenza del chiesto al pronunciato: Cass. 16 maggio 2012, n. 7653; Cass. 27 novembre 2017, n. 28308).

In particolare, essa ha implicitamente rigettato la richiesta di detrazione dell’aliunde perceptum (Cass. 8 marzo 2007, n. 5351; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29191). In tale senso deve, infatti, essere intesa la reiezione del secondo motivo di gravame di RAI s.p.a., espressamente esaminato come “censura” della liquidazione dei danni effettuata dal primo giudice ” (così al terz’ultimo capoverso di pg. 2 della sentenza), esplicitamente confermata anche nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto “priva di prove (…) l’affermazione della convenuta secondo cui la ricorrente avrebbe percepito redditi ulteriori nello stesso periodo” (riportata all’ultimo capoverso di pg. 7 del ricorso).

6. Gli altri tre motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili.

6.1. Quanto al primo di essi, giova ribadire come, in tema di ricorso per cassazione, non si ponga una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per un’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia, rispettivamente, posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000). E’ stato poi ritenuto, in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sia apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), dovendo emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 20 giugno 2006, n. 14267; Cass. 30 novembre 2016, n. 24434).

6.2. Ancora sulla materia, più recentemente si è ritenuto che il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., operi interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità: sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configuri vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, da censurare attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940).

6.3. E allora, il secondo motivo per le ragioni dette ed esplicitamente il terzo ed il quarto per il tenore della denuncia, sono inammissibili: ricorrendo nel caso di specie l’ipotesi di cd. “doppia conforme” prevista dall’art. 348ter c.p.c., comma 5 (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2 conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), in difetto di indicazione dalla ricorrente, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrandone la diversità (Cass. 10 marzo 2014, n. 5528; Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774).

7. Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso e la regolazione delle spese del giudizio di legittimità secondo il regime di soccombenza.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna RAI s.p.a. alla rifusione, in favore della lavoratrice, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

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