Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29368 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. II, 28/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.B., residente in (OMISSIS), rappresentato e difeso

per procura a margine del ricorso dagli Avvocati Di Ponzio Vincenzo e

Tenna Arturo, elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avvocato Antonio Alberto Martinelli in Roma, via Siila n. 91.

– ricorrente –

contro

L.S.M., residente in (OMISSIS), rappresentata

e difesa per procura a margine del controricorso dall’Avvocato

Valenti Fabio, elettivamente domiciliata presso lo studio

dell’Avvocato Astone Francesco in Roma, via Giovanni Nicotera n. 31.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 225 della Corte di appello di Lecce, Sezione

distaccata di Taranto, depositata il 22 giugno 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2

dicembre 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. RUSSO Alberto Libertino, che ha chiesto che il ricorso

sia dichiarato inammissibile o in subordine rigettato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 1983, G.B. convenne dinanzi al Tribunale di Taranto L.S.M. chiedendo che, previa convalida del sequestro conservativo autorizzato ante causarti dal Presidente del Tribunale, la convenuta fosse condannata al pagamento della somma di lire 52.000.000 a titolo di corrispettivo delle opere edili da lui eseguite in favore della controparte.

La convenuta si oppose alla domanda eccependo la clausola compromissoria apposta nel contratto di appalto sottoscritto dalle parti e, nel merito, incompletezze e difetti delle opere.

Esaurita l’istruttoria, il Tribunale accolse la domanda dell’attore, convalidando anche il sequestro.

Interposto gravame da parte della convenuta, con sentenza n. 225 del 22 giugno 2005 la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, riformò integralmente la pronuncia impugnata, dichiarando la domanda proposta di adempimento avanzata dal G. improponibile in ragione della clausola contrattuale che assegnava al direttore dei lavori la risoluzione di ogni controversia nascente dalla esecuzione del contratto.

Per la cassazione di questa decisione, notificata il 18 ottobre 2005, con atto notificato il 16 dicembre 2005, ricorre G.B., affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso L.S.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. e vizio di insufficiente motivazione, assumendo che la Corte di appello ha errato nel disattendere l’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancata indicazione dei motivi, tenuto conto che la controparte, nell’atto di gravame, aveva dedotto unicamente che la causa doveva essere decisa da un arbitro e non dal giudice.

Il mezzo è infondato.

E’ sufficiente al riguardo osservare che, come riconosce lo stesso ricorrente, la controparte nel proprio atto di appello aveva lamentato la reiezione da parte del giudice di primo grado della propria eccezione di incompetenza dell’Autorità giudiziaria a decidere sulla domanda, invocando l’applicazione della clausola contrattuale con cui le parti avevano convenuto di affidare la risoluzione delle liti ad un arbitro. Corretta pertanto e pienamente condivisibile appare la statuizione impugnata, laddove ha rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’atto di gravame reputando sufficientemente chiaro e specifico, sotto il profilo del requisito richiesto dall’art. 342 cod. proc. civ., il motivo di censura sollevato dall’appellante.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione delle norme sulla competenza, lamentando che il giudice di merito abbia ritenuto applicabile la clausola compromissoria nonostante che la sua efficacia fosse stata circoscritta dai contraenti alle “possibili controversie nascenti dalla esecuzione del contratto o interpretazione di clausole o patti”, laddove la lite in atto riguardava esclusivamente il pagamento del corrispettivo.

Il motivo non è fondato.

La Corte di appello ha motivato la propria decisione osservando che le parti, nel contratto di appalto da loro sottoscritto, avevano stabilito di assegnare al direttore dei lavori l’incarico di accertare la consistenza finale delle opere eseguite e lo avevano altresì designato “arbitro unico delle possibili controversie nascenti dalla esecuzione del presente contratto o interpretazione di clausole o patti”, precisando che tale compito andava indubbiamente riferito alla composizione delle liti che, come quella in esame, attenevano alla consistenza ed alle modalità di esecuzione delle opere contrattuali ed alle spettanze di contenuto economico.

L’interpretazione così accolta dal giudice territoriale, che invero non appare contestata con obiezioni specifiche e puntuali dal ricorso, appare convincente e merita adesione, non potendosi porre in dubbio che le questioni insorte tra le parti, avendo riguardo sia alla consistenza delle opere eseguite che alla misura del corrispettivo, erano riferibili all’aspetto esecutivo del contratto di appalto.

Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 87 disp. att. cod. proc. civ., lamentando che la Corte di appello abbia tenuto conto, nel decidere, dei documenti prodotti dalla controparte in primo grado, nonostante la mancanza di certificazione da parte del cancelliere del loro deposito. Il motivo va considerato inammissibile sotto un duplice profilo. In primo luogo perchè le ragioni della dedotta irritualità della produzione documentale e quindi della asserita inutilizzabilità di tali atti appaiono smentite infatti smentito dalla sentenza impugnata, che in proposito ha affermato che i documenti in questione erano stati “analiticamente numerati e menzionati nell’indice vistato dal cancelliere”, accertamento che il ricorso nemmeno contesta in modo specifico. A ciò si aggiunga che il ricorrente trascura completamente di indicare quali siano questi documenti, mancanza che renderebbe comunque la censura inammissibile per l’impossibilità di verificare se l’errore denunziato abbia o meno avuto carattere decisivo. Il quarto motivo di ricorso denunzia la violazione dell’art. 669 decies cod. proc. civ., assumendo che il giudice di appello, avendo dichiarato la domanda improponibile, non poteva revocare il sequestro conservativo concesso ante causam, tenuto anche conto che la convenuta ne aveva richiesto la revoca solo come conseguenza del rigetto della domanda.

Anche quest’ultimo mezzo è infondato.

La misura cautelare ha infatti carattere strumentale rispetto al diritto per cui è concessa, con l’effetto che essa viene necessariamente meno nel caso in cui il diritto non sia positivamente accertato (art. 669 novies c.p.c., comma 3); la pronuncia di improponibilità della domanda adottata dal giudice di merito non poteva del resto non estendersi anche alla misura cautelare, tenuto conto che essa non può essere concessa nel caso in cui venga eccepita ed affermata l’esistenza di una clausola di arbitrato irritale (arg. ex art. 669 quinques cod. proc. civ.).

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, sono poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 1.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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