Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29368 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 14/11/2018, (ud. 26/06/2018, dep. 14/11/2018), n.29368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16761-2014 proposto da:

T.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ARCHIMEDE 112, presso lo studio dell’avvocato PIETRO MAGNO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LARA LUNARI giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., C.f. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio dell’avvocato MATTIA

PERSIANI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10387/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/03/2014 R.G.N. 10539/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/06/2018 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MAGNO PIETRO e l’Avvocato LUNARI LARA;

udito l’Avvocato BERETTA GIOVANNI per delega verbale Avvocato

PERSIANI MATTIA.

Fatto

Con sentenza in data 11 marzo 2014, la Corte d’appello di Roma condannava Rai s.p.a. al pagamento, in favore di T.A. a titolo di compenso professionale, della somma di Euro 975,00, oltre accessori: così parzialmente riformando la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato le domande di accertamento di un rapporto di lavoro giornalistico alle dipendenze della società, di illegittimità del licenziamento in data 25 gennaio 2011 con le conseguenti condanne reintegratoria e risarcitoria, oltre che di pagamento della somma di Euro 2.691,00 per attività prestata per alcune puntate di trasmissione e, in subordine, di differenze retributive per anticipata risoluzione del rapporto; nonchè di rilascio della dichiarazione prevista dalla L. n. 163 del 1969, art. 34.

Preliminarmente disattese, per infondatezza, le eccezioni processuali di violazione di obblighi riguardanti l’esperimento del libero interrogatorio delle parti e il tentativo di conciliazione, nonchè di omessa immediata lettura del dispositivo della sentenza all’esito della discussione, la Corte territoriale riteneva, come già il Tribunale, la natura di lavoro autonomo dell’attività giornalistica (di redazione di schede e di testi autorali per trasmissioni sportive) dedotta nei plurimi contratti a termine stipulati (dal 10 settembre 2004 al 6 agosto 2010) tra le parti, così escludendo la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato: ciò che comportava la reiezione di tutte le domande conseguenti, compresa quella di mancato rilascio della dichiarazione ai sensi dell’art. 34 L. cit.

Essa riconosceva invece la spettanza al lavoratore della somma suindicata, a titolo di compenso (ammesso dalla società come in effetti ancora dovuto) per tredici puntate di trasmissioni, con esclusione della maggior somma richiesta, relativa ad ulteriori puntate, per cessazione della trasmissione e di quella a titolo risarcitorio per anticipata estinzione dell’ultimo contratto, per la volontà del medesimo di cessare la collaborazione.

Con atto notificato il 27 giugno 2014, il lavoratore ricorreva per cassazione con quattro motivi, cui la società resisteva con controricorso; entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., artt. 112,115,116,244,421 e 437 c.p.c., artt. 1362,2094 e 2697 c.c., anche per error in procedendo e sotto il profilo del vizio di motivazione, per erronea valutazione preferenziale della formale qualificazione del rapporto lavorativo instaurato tra le parti rispetto al suo effettivo accertamento in concreto, con omissione in particolare di pronuncia sulle istanze di prova orale, per ravvisata inutilità: con preclusione così di assoluzione dell’onere della prova, senza neppure adozione dei poteri officiosi.

2. Con il secondo, il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1369,1374,2094 e 2222 c.c., D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61 e ss., artt. 115 e 116 c.p.c., anche sotto il profilo del vizio di motivazione, per erronea esclusione dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, in difetto di un attento ed analitico esame delle clausole dei dieci contratti conclusi tra le parti, in violazione dei canoni interpretativi denunciati e loro qualificazione alla stregua di lavoro autonomo, in assenza di nomen iuris attribuito dalle parti, nè accertamento dell’attività svolta in concreto, con una valorizzazione di indici sintomatici (obblighi di prestazione di attività in essi dedotti, modalità di pagamento con fattura, peculiarità dell’attività giornalistica) non rispondenti alla realtà fattuale.

3. Con il terzo, il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1372 e 2118 c.c., D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 67,artt. 115 e 116 c.p.c., anche sotto il profilo del vizio di motivazione, per erronea esclusione della pretesa risarcitoria in conseguenza dell’anticipato recesso della società, in base a mail del lavoratore di ravvisata manifestazione della sua volontà di cessare la collaborazione, senza esame nè valutazione della lettera di recesso 25 gennaio 2011 di Rai s.p.a., priva di alcun riferimento ad una tale volontà.

4. Con il quarto, il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione della L. n. 69 del 1963, art. 34 per mancata condanna della società al rilascio della dichiarazione di pratica svolta, non essendo necessaria, al di là della sua erronea esclusione, la natura subordinata dell’attività lavorativa prestata.

5. I primi due motivi sono congiuntamente esaminabili, in quanto strettamente connessi per la comune convergenza nella censura di erronea esclusione di un rapporto di lavoro giornalistico subordinato tra le parti.

5.1. Essi sono inammissibili.

5.2. Non sussiste la denunciata violazione di norme di diritto, in difetto di una verifica di correttezza dell’attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva della norma, nè alla sussunzione del fatto accertato dal giudice di merito nell’ipotesi normativa (Cass. 28 novembre 2007, n. 24756), neppure essendo state specificate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata motivatamente assunte in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina: così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla corte regolatrice di adempiere al proprio compito istituzionale di verifica del fondamento della violazione denunziata (Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984).

In particolare poi è inconferente la denuncia di violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61 e ss., per l’assoluta ininfluenza del passaggio argomentativo (cui unicamente riferibile, come confermato al p.to 4 di pg. 18 del ricorso) di compatibilità delle previsioni contrattuali menzionate dal lavoratore appellante “con il coordinamento e la verifica della corretta esecuzione dell’incarico che caratterizza i rapporti di collaborazione continuativa” (all’ultimo capoverso di pg. 4 della sentenza).

5.3. Nè si configura la violazione dell’art. 2697 c.c., che ricorre soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia gravata secondo le regole dettate da quella norma: non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poichè in questo caso vi sarà soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione (Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949; Cass. 14 febbraio 2001, n. 2155; Cass. 10 febbraio 2006, n. 2935; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107).

Ma neppure è questione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito. Essa ricorre solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia, rispettivamente, posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero ancora abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000).

Nè infine sussiste un vizio di omessa pronuncia sulle istanze istruttorie, neppure configurabile rispetto ad un tale provvedimento, che non integra un capo di statuizione della sentenza. E’ infatti noto che non costituisca vizio di omessa pronuncia neppure la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo piuttosto necessaria la completa omissione del provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto: e ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 20 settembre 2013, n. 21612; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155).

D’altro canto, la Corte ha esplicitamente valutato, nel senso della loro insufficienza, le istanze istruttorie dedotte ai fini dimostrativi della subordinazione (così al terz’ultimo e penultimo capoverso di pg. 5 della sentenza).

5.4. Sicchè, appare evidente la consistenza dei due mezzi in una contestazione dell’accertamento in fatto e della valutazione probatoria della Corte territoriale, più che adeguatamente argomentati (per le ragioni esposte dal quarto all’ultimo capoverso di pg. 4 e ancora dal quarto al sesto di pg. 5 della sentenza).

5.5. Nè le censure vanno esenti da profili di inammissibilità per genericità, in riferimento alla violazione del principio di autosufficienza per omessa trascrizione integrale (Cass. 30 luglio 2010, n. 17915, con principio affermato ai sensi dell’art. 360bis c.p.c., n. 1; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; Cass. 3 gennaio 2014, n. 48; Cass. 7 giugno 2017, n. 14107) dei contratti di prestazione lavorativa stipulati tra le parti (riportati soltanto negli estratti essenziali) e di cui il ricorrente ha denunciato, pure inammissibilmente, l’erronea interpretazione: in assenza della necessaria specificazione dei canoni in concreto assunti violati e del punto e del modo in cui il giudice del merito se ne sia discostato (Cass. 4 giugno 2007, n. 12936; Cass. 15 novembre 2013, n. 25728), così risultando alla fine censurato il risultato interpretativo in sè, insindacabile in sede di legittimità, siccome afferente all’ambito dei giudizi di fatto riservato al giudice di merito (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891).

5.6. Le censure si risolvono allora in una diversa ricostruzione del fatto accertato dalla Corte capitolina e sorretto da un ragionamento argomentativo corretto, in funzione di evidente sollecitazione di un riesame del merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694), tanto più per il più rigoroso ambito devolutivo introdotto dal novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439).

5.7. Peraltro, infine, la Corte territoriale ha esattamente applicato i principi (enunciati ai primi tre capoversi di pg. 5 della sentenza) regolanti l’individuazione del lavoro subordinato giornalistico, secondo cui: in materia di attività giornalistica, la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo o subordinato deve considerare che, in tale ambito, il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonchè per la natura prettamente intellettuale dell’attività stessa. Da ciò conseguendo la decisiva rilevanza, ai fini dell’individuazione del vincolo, dell’inserimento continuativo e organico delle prestazioni nell’organizzazione d’impresa, così da assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un’esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche: nella permanenza, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, della disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro (non risultando, invece nel caso di specie che T. “fosse a disposizione della Rai anche nei giorni in cui non vi erano avvenimento sportivi da seguire”: così al terz’ultimo capoverso di pg. 5 della sentenza); senza tuttavia, con ciò, potendosi negare la natura subordinata della prestazione per il godimento dal lavoratore di una certa libertà di movimento ovvero per la mancanza di obbligo di osservanza di un orario predeterminato o di una continua permanenza sul luogo di lavoro, nè per la commisurazione della retribuzione alle singole prestazioni; costituendo, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorchè continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali. E dovendosi conclusivamente ribadire la sindacabilità nel giudizio di cassazione della sola determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, invece incensurabile in tale sede ove congruamente motivata la relativa valutazione, siccome accertamento di fatto (Cass. 2 aprile 2009, n. 8068; Cass. 7 ottobre 2013, n. 22785).

6. Il terzo motivo, relativo a violazione o falsa applicazione di norme di diritto per erronea esclusione della pretesa risarcitoria del lavoratore conseguente all’anticipato recesso della società, è inammissibile.

6.1. Esso è generico, in violazione della prescrizione di specificità, a pena appunto di inammissibilità, dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, sotto il profilo di inosservanza del principio di autosufficienza, per omessa trascrizione della mail (Cass. 30 luglio 2010, n. 17915, con principio affermato ai sensi dell’art. 360bis, n. 1 c.p.c.; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; Cass. 3 gennaio 2014, n. 48; Cass. 7 giugno 2017, n. 14107) oggetto della ratio decidendi (al terzo capoverso di pg. 6 della sentenza) della Corte territoriale sul punto, così da precludere a questa Corte l’esame stesso della doglianza.

7. Il quarto motivo, relativo a violazione o falsa applicazione della L. n. 69 del 1963, art. 34 per mancata condanna della società al rilascio della dichiarazione di pratica svolta, è infondato.

7.1. In quanto rilasciata dal direttore responsabile della pubblicazione, a richiesta del praticante, dopo diciotto mesi (L. n. 69 del 1963, art. 34, comma 2) di svolgimento di pratica presso un quotidiano o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione o presso un’agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale con almeno quattro giornalisti professionisti redattori ordinari o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno sei giornalisti professionisti redattori ordinari (art. 34, comma 1 L. cit.), la dichiarazione presuppone evidentemente il compimento della pratica giornalistica. Ma di ciò il ricorrente nulla ha allegato.

8. Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso e la regolazione delle spese del giudizio di legittimità secondo il regime di soccombenza.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

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