Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29368 del 13/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 13/11/2019), n.29368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22436-2016 proposto da:

COMUNE DI PALERMO in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in

ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato ROBERTO SAETTA giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO TECNICO NAUTICO STATALE GIOENI TRABIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2152/2016 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 01/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/05/2019 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TASSONE KATE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 2152/29/16 del 9 maggio 2016, pubblicata il 1 giugno 2016 (e assertivamente notificata il 24 giugno 2016) ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Palermo n. 227/7/11 del 17 ottobre 2011, di accoglimento del ricorso proposto dall’Istituto tecnico nautico statale “Gioeni Trabia” avverso la cartella di pagamento recante l’importo di Euro 51.816,88 a titolo di tassa sui rifiuti solidi urbani dovuta per l’anno 2008.

2. – Il Comune di Palermo, in persona del sindaco in carica pro tempore legale rappresentante dell’Ente impositore, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con atto del 22 settembre 2016.

3. – L’Amministrazione scolastica intimata non ha svolto in questa sede alcuna attività difensiva.

4. – L’Ente impositore ricorrente ha omesso di depositare, unitamente alla impugnazione, la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, siccome prescrive l’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 2.

La rilevata omissione comporta la improcedibilità del ricorso espressamente comminata della ridetta disposizione del codice di rito.

Consegue la relativa declaratoria.

5. – Nessun provvedimento deve essere adottato per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità a favore dell’intimato in mancanza della relativa costituzione.

6. – La pronuncia della improcedibilità del ricorso comporta, infine, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 31 gennaio 2013, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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