Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29367 del 07/12/2017
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29367 Anno 2017
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA
ORDINANZA
sul ricorso 4486-2013 proposto da:
CIR DI PUGLIESE LUIGI SNC, elettivamente domiciliato
in ROMA V.LE DEI PARIOLI 76, presso lo studio
dell’avvocato SEVERINO D’AMORE, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente contro
INTENDENZA
DI
FINANZA
DI
ROMA,
elettivamente
domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta
e difende;
– resistente con atto di costituzione –
avverso
4598/2012 della COMM.
la decisione n.
2,42- to
TRIBUTARIA CENTRALE di ROMA 3 depositata il 23/07/2012;
Data pubblicazione: 07/12/2017
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 21/04/2017 dal Consigliere Dott. MARIA
ENZA LA TORRE.
R. G. 4486/13 C.1.R. di Pugliese Luigi s.n.c. c/ Agenzia delle entrate
Ritenuto che:
C.I.R. di Pugliese Luigi s.n.c., in persona del legale rappresentate
pro tenipOre Luigi Pugliese, ricorre con quattro motivi per la
cassazione della sentenza della C.T.C. (sez. Lazio), n.
4598/18/12 dep, 23 luglio 2012, che su impugnazione
per attività di agente di commercio per gli anni 1987 e 1988, ha
accolto l’appello dell’Ufficio. Ciò in quanto la Commissione ha
accertato lo svolgimento in forma societaria dell’attività, con
l’impiego di un dipendente, oltre a consistenti spese per canoni
di locazione e acquisto di carburanti e lubrificanti: elementi
idonei a manifestare la presenza di una autonoma
organizzazione.
L’Agenzia delle entrate si costituisce al solo fine di partecipare
all’udienza ex art. 370 comma 1 c.p.c..
Considerato che:
1. Col primo motivo del ricorso si deduce violazione dell’art. 115 dei
d.P,R, 917/86 e difetto assoluto di motivazione, in relazione alla
prova della componente patrimoniale e della sua prevalenza
rispetto
al
lavoro
personale
dei
soci,
gravante
sull’Amministrazione finanziaria e non fornita.
2. Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 4 nn. 1 e 2 della
E.
n.
825/1971 e assenza di motivazione, posto che
l’assoggettabilità a ILOR (a seguito della dichiarazione di
incostituzionalità dell’art. 4 I. 825/71 cit.), è condizionata al
preventivo accertamento del presupposto che ne legittima la
pretesa, che prescinde dall’esistenza di una forma societaria,
ininfluente ai fini dell’applicazione dell’imposta;
3. Col terzo motivo si lamenta violazione degli artt. 24 Cost., 2697
c.c. e 116 c,p.c., in relazione alla mancanza di motivazione in
R. G. 4486/13 C.L R. di Pugliese Luigi s.n.c. c/ Agenzia delle entrate
dell’istanza di rimborso dell’ILOR versata sul reddito conseguito
ordine al ribaltamento della decisione rispetto ai precedenti gradi
di merito, stante il mancato assolvimento da parte dell’Ufficio
dell’onere della prova, sullo stesso gravante, e il mancato
controllo critico da parte della C. -LC. sulla coerenza degli
elementi addotti.
4. Col quarto motivo del ricorso (indicato come terzo) si deduce
C.T,C. giustificato il ribaltarnento delle precedenti decisioni,
senza dar conto delle prove offerte dal contribuente e della
mancanza di prove documentali da parte dell’Ufficio.
5. Il ricorso è infondato e va respinto.
5.1.Va preliminarmente rilevato che non sussiste litisconsorzio
necessario fra società e soci di società dì persone (rilevabile
d’ufficio anche in sede di legittimità), trattandosi di controversia
vertente su istanza di rimborso, per la quale ciascun coobbligato
ha l’onere di presentarla. Se non lo fa, non potrà più proporre
ricorso al giudice tributario (impugnando il rifiuto opposto ad
altro soggetto coobbligato), perché, nei suoi confronti, il rapporto
tributario è divenuto intangibile (Cass. n. 1433 del 09/02/2000).
5.2. Nel merito il ricorso deve dichiararsi infondato, dando
continuità alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui in
tema di ILOR, tanto nel vigore della disciplina dettata dai decreti
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e n.
599, quanto nel vigore del testo originario dell’art. 115 del d.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917, anteriore alla modifica apportata
dall’art. 9, conrinna secondo, della legge 29 dicembre 1990, n.
408, e quindi per tutti i periodi d’imposta anteriori al r gennaio
1991, una società commerciale di persone, una volta accertato,
ai sensi dell’art. 2082 cod. civ., l’esercizio professionale
dell’attività economica e riscontrata operante l’organizzazione
societaria, è soggetto passivo d’imposta, quale titolare di redditi
2
R. G. 4486/13 C..T.R. dì Pugliese Luigi s..c. c/ Agenzia delle entrate
omessa, erronea e/o insufficiente motivazione, per non avere la
d’impresa, senza necessità di accertamento dell’esistenza di
un’organizzazione imprenditoriale (Cass. n. 11434 del
30/05/2005).
5.3. La C.T.C. ha pertanto correttamente ritenuto decisivo lo
svolgimento in forma societaria dell’attività, in coerenza con
l’interpretazione di questa Corte che ha statuito che una società
dal momento della sua costituzione, indipendentemente
dall’effettivo esercizio di un’attività commerciale, ed è, pertanto,
quale titolare di redditi d’impresa, soggetto passivo di ILOR
(imposta abrogata, a far data dal 1° gennaio 1998, dall’art. 36
del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) senza necessità di
accertamento dell’esistenza di un’organizzazione imprenditoriale
(Cass. n. 17357 del 30/07/2014).
6. Il ricorso va conseguentemente rigettato.
7.
Nulla sulle spese, non avendo l’Agenzia delle entrate,
costituita ex art. 370 comma 1 c.p.c., svolto attività difensiva in
questa sede. Si dà atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del d.P.R.
rL 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,
a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Dà atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 ( -dei
commerciale di persone acquista la qualità di imprenditore sin
d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Roma, 21/04/2017
DEr50.:7[T;,-rei. IN CANCULLSRIA