Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29366 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. II, 28/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.A., residente in (OMISSIS), rappresentato e

difeso per procura a margine del ricorso dall’Avvocato Riviera

Placido, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato

Buccarelli Maria Pia in Roma, via Scandriglia n. 7.

– ricorrente –

contro

P.V., residente in (OMISSIS),

rappresentato e difeso per procura a margine del controricorso

dall’Avvocato Marullo di Condojanni Francesco, elettivamente

domiciliato presso il suo studio in Roma, viale Parioli n. 60.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 440 della Corte di appello di Messina,

depositata il 6 ottobre 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2

dicembre 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

udite le difese svolte dall’Avv. Francesco Marullo di Condojanni per

P.V.;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha chiesto l’accoglimento

del primo motivo del ricorso principale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 1993, P.N. convenne dinanzi al Tribunale di Messina A.A., chiedendo che gli venissero trasferiti, con sentenza ex art. 2932 cod. civ., due unità immobiliari oggetto dei preliminari di vendita stipulati con la controparte, rispettivamente, il 5 settembre 1979 ed il 16 febbraio 1979, da lui destinati all’esercizio di un’attività commerciale. Il convenuto si costituì in giudizio opponendosi alla domanda e chiedendo che i due contratti preliminari fossero dichiarati risolti per inadempimento dell’attore.

Nel corso del giudizio si costituì P.V., erede del padre P.N..

Il Tribunale accolse quindi le domande del P., a cui favore dispose il trasferimento degli immobili compromessi, autorizzandolo anche ad estinguere il mutuo acceso dal convenuto e la relativa ipoteca e quindi condannando la controparte a versare la differenza rispetto al prezzo ancora dovuto; respinse, tuttavia, la domanda al risarcimento del danno. Interposto gravame principale da parte dell’ A. ed incidentale da parte del P., con sentenza n. 440 del 6 ottobre 2005 la Corte di appello di Messina confermò la decisione impugnata. A sostegno di questa conclusione, il giudice di secondo grado affermò che il giudizio, dopo la morte dell’attore, era proseguito regolarmente per opera dell’erede P.V., al quale il de cuius aveva assegnato tutti i diritti nascenti dai compromessi relativi agli immobili per cui è causa; che la pronuncia impugnata non era incorsa nel vizio di extrapetizione laddove aveva disposto il trasferimento dei beni compromessi in favore dell’erede e lo aveva altresì autorizzato ad estinguere il mutuo acceso su uno degli immobili trasferiti; che, ai fini della valutazione del comportamento delle parti, doveva considerarsi inadempiente l’ A., promittente venditore, che aveva rifiutato di stipulare gli atti definitivi e tenuto conto dell’ipoteca accesa su uno degli immobili, mentre il P., quale promissorio acquirente, aveva versato gli acconti sul prezzo previsti e senza comunque che vi fossero opposizioni dalla controparte; che, infine, la domanda di risarcimento dei danni proposta da quest’ultimo era infondata per difetto di prova e per avere il P. comunque ottenuto il possesso anticipato degli immobili.

Per la cassazione di questa decisione, notificata il 20 gennaio 2006, con atto notificato il 16 marzo 2006, ricorre A.A., affidandosi a cinque motivi.

P.V. resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale, sulla base di un solo motivo, a cui ha fatto seguire una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso la medesima sentenza. Il primo motivo di ricorso, denunziando violazione dell’art. 110 c.p., art. 102 c.p., comma 2, artt. 298, 300, 302, 304, 305 e 307 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso l’eccezione di nullità del giudizio di primo grado sollevata dall’appellante per avere ad esso partecipato, dopo la morte dell’attore, il solo erede P.V., in luogo che tutti gli eredi risultanti dalla scheda testamentaria. La valutazione sul punto fatta propria dal giudice di appello, secondo cui il processo era stato regolarmente proseguito dal solo erede cui erano stati assegnati i diritti relativi all’oggetto della lite, non tiene infatti conto, ad avviso del ricorso, del principio stabilito dall’art. 110 cod. proc. civ., secondo cui, nel caso di morte della parte, il processo può essere proseguito dai suoi successori universali o nei loro confronti, cui va riconosciuta, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la qualità di litisconsorzi necessari. Il giudice di appello, pertanto, una volta preso atto che il processo era stato riassunto senza la partecipazione in giudizio di tutti gli eredi, avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione dei giudizio o quanto meno la nullità dello stesso, facendo retrocedere la causa dinanzi al giudice di primo grado.

Il motivo è fondato nei limiti che si preciseranno.

La Corte di appello, dopo avere rilevato in fatto che, nel corso del giudizio di primo grado, l’attore originario, P.N., era deceduto e che il processo era stato proseguito da uno soltanto dei suoi eredi, ha ritenuto sussistente l’integrità del contraddittorio anche in mancanza della chiamata in causa degli altri eredi, assumendo che la parte costituita era l’unica interessata al giudizio, atteso che il testamento del de cuius aveva attribuito esclusivamente ad essa i diritti nascenti dai contratti preliminari per cui è causa.

Così ragionando, il giudice territoriale si è posto in palese contrasto con l’orientamento univoco di questa Corte, secondo cui, in caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto controverso e dalla eventuale attribuzione ad uno soltanto di essi del bene oggetto di controversia, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, con conseguente obbligo del giudice, nel caso in cui essi non abbiano partecipato o non siano stati convenuti in giudizio, di disporre l’integrazione del contraddittorio a norma dell’art. 331 cod. proc. civ. nei confronti di tutti (Cass. n. 1202 del 2007; Cass. n. 6469 del 2005; Cass. n. 2292 del 2004; Cass. n. 8862 del 2002;

Cass. n. 12740 del 2001; Cass. n. 6480 del 2000; Cass. n. 5603 del 2001). Il Collegio ritiene che questo orientamento debba essere qui ribadito, poggiando su insuperabili ragioni di ordine processuale, ravvisabili tanto nella disposizione generale di cui all’art. 110 cod. proc. civ., secondo cui in caso di morte della parte il processo è proseguito da o nei confronti del suo successore universale, quanto nella disciplina più specifica dettata dal codice nel caso di morte della parte nel corso del processo, laddove riconosce la possibilità di riassumere il processo notificando la riassunzione agli eredi “collettivamente ed impersonalmente” (art. 303), facoltà che necessariamente rivela come il processo debba essere proseguito nei confronti di tutti gli eredi della parte defunta. La prosecuzione o riassunzione del processo deve essere pertanto effettuata da o nei confronti di tutti gli eredi, pena un insuperabile difetto di integrità del contraddittorio.

Nel caso di specie, la prosecuzione spontanea del processo, dopo la morte dell’originario attore, da parte di uno soltanto dei suoi eredi imponeva al giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio anche nei confronti degli altri eredi. Tale omissione, tuttavia, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, non ha determinato alcuna causa di inammissibilità dell’atto di prosecuzione del giudizio posto in essere dall’erede costituito, nè, sotto altro profilo, l’estinzione del processo per mancata riassunzione della causa dopo l’evento interruttivo. La prosecuzione del giudizio effettuata da uno soltanto degli eredi della parte defunta, infatti, è atto senz’altro idoneo ad impedire, attraverso la prosecuzione del processo, l’effetto interruttivo, salvo il dovere del giudice di disporre l’integrazione del contraddittorio. Il difetto di pienezza del contraddittorio non è colpito dalla legge da alcuna sanzione d’ordine processuale, dando luogo esso ad un vizio della causa che, se da un lato, impedisce di adottare la decisione di merito, dall’altro è sempre superabile dal giudice, sia in primo che in secondo grado (artt. 102 e 331 cod. proc. civ.), in forza di un ordine di integrazione del contraddittorio. Soltanto laddove tale ordine non sia osservato la legge invero prevede l’estinzione del processo (art. 307 c.p.c., comma 3).

In conclusione, mentre da un lato va escluso che la prosecuzione del processo posta in essere senza la pienezza del contraddittorio abbia determinato conseguenze estintive del giudizio, dall’altro va ribadita la necessità che al giudizio debbano partecipare tutti gli eredi della parte defunta. In accoglimento del primo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e la causa rimessa, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1, dinanzi al giudice di primo grado, che provvederà a disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri eredi di P.N..

Gli altri motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale, che investono le ragioni di merito della sentenza impugnata, vanno invece dichiarati assorbiti. Al giudice di merito, infine, va rimessa anche al liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri motivi ed il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rimette la causa ad altra Sezione del Tribunale di Messina, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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