Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29366 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 23/12/2020), n.29366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita Bianca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24110-2016 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo

studio dell’Avvocato ALESSANDRO DAGNINO, che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore,

– intimata –

avverso la sentenza n. 1952/24/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 19/5/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 6/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

P.L. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva accolto l’appello proposto dall’agente della riscossione avverso la sentenza n. 247/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Trapani, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso preavviso di fermo amministrativo;

il Concessionario è rimasto intimato;

il ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo mezzo si lamenta nullità della sentenza e violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 86, art. 2697 c.c.), avendo la Commissione omesso di esaminare la doglianza del contribuente, proposta in primo grado e ribadita in appello, circa la mancata notifica delle cartelle esattoriali prodromiche all’atto impugnato, stante anche “l’insufficienza probatoria delle sole relate accompagnate dagli estratti di ruolo”;

1.2. la censura è infondata;

1.3. la CTR, sul punto, ha rilevato che l’originale delle suddette relate, come attestato dal verbale di udienza innanzi alla CTP, erano state esibite in primo grado e il difensore del contribuente, ne aveva potuto prendere visione, rimanendo poi agli atti le relative copie;

1.4. la statuizione è quindi pienamente conforme all’orientamento di questa Corte secondo cui in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa (cfr. Cass. nn. 20444/2019, 23902/2017, 21533/2017);

2.1. con il secondo mezzo si lamenta violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b bis, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., art. 2697 c.c., avendo la CTR erroneamente disatteso l’eccezione del contribuente circa l’illegittimità della notifica di due delle cartelle esattoriali citate nel preavviso impugnato, ed affermato l’insussistenza dell’obbligo di invio della suddetta raccomandata informativa per effettuata notifica a persona di famiglia del destinatario ai sensi dell’art. 139 c.p.c.;

2.2. la censura va disattesa, anche se sulla scorta di principi di diritto diversi da quelli affermati nella sentenza impugnata, la cui motivazione va quindi corretta;

2.3. come già ribadito da questa Corte, infatti, il vizio della notifica di una cartella di pagamento, consistente nell’omessa esibizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa che va inviata nell’ipotesi di consegna dell’atto a mezzo del servizio postale non effettuata direttamente al destinatario (nella specie, a familiare convivente), è sanato per raggiungimento dello scopo ove il contribuente abbia conosciuto il contenuto della cartella, trovando applicazione, anche per gli atti impositivi, il principio di cui all’art. 156 c.p.c., comma 3 (cfr. Cass. nn. 11051/2018,

2.4. anche nel presente caso la notifica ha comunque raggiunto il suo scopo ex art. 156 c.p.c., comma 2, ossia quello di far conoscere al contribuente il contenuto delle cartelle oggetto di impugnazione (Cass. 17 ottobre 2017, n. 24450) e peraltro il contribuente non ha prospettato le ragioni per le quali tale vizio avrebbe comportato una lesione del diritto all’effettività della tutela giurisdizionale ed al giusto processo;

2.5. infatti, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (cfr. Cass. 21 novembre 2016, n. 23638), dovendo infine evidenziarsi che il principio della sanatoria della notifica per raggiungimento dello scopo vale anche in tema di atti impositivi (Cass. 9 agosto 2017, n. 19795);

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va rigettato;

4. nulla sulle spese processuali, stante la mancata costituzione dell’agente della riscossione

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

 

 

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