Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29366 del 07/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 29366 Anno 2017
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 14629-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrenti contro

COCQUIO ROSARIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA MONFALCONE 3, presso lo studio dell’avvocato
ROBERTO SAVARESE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ADELE SESSA giusta delega a margine;
controricorrenti –

Data pubblicazione: 07/12/2017

avverso

la
sentenza
n.
246/2011
della
dd4 ..-674224 L2
COMM.TRIB.REG.SEZ.D ST. di SALERNO, depositata il
16/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

udito per il ricorrente l’Avvocato GUIZZI che si
riporta al ricorso e insiste per l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’avvocato SESSA che si
riporta al controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.

GRECO;

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con
un motivo nei confronti della sentenza della Commissione
tributaria regionale della Campania che, rigettandone l’appello,
ha confermato l’annullamento della cartella di pagamento
notificata a Rosario Cocquio il 13 agosto 2011, recante
l’iscrizione a ruolo (n. 2005/265) di IVA,

IRPEI.

e IRAP per

l’anno 1999, relativa all’avviso di accertamento notificato il 19
seguito della definizione automatica, ai sensi dell’art. 9 della
legge 27 dicembre 2002, sanatoria per l’accesso alla quale era
sufficiente il versamento della prima rata mediante gli appositi
modelli con i codici indicativi della causale relativa al condono
fiscale, come avvenuto nella specie.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
RAGIONE DELLA rECISIONE

Con l’unico motivo, denunciando violazione e falsa
applicazione degli artt. 9 e 15 della legge n. 289 del 2002,
l’amministrazione ricorrente censura la decisione per aver
ritenuto sufficiente il semplice versamento della somma per poter
fruire della definizione agevolata, essendo invece necessaria
anche la presentazione dell’istanza di condono.
Il ricorso è fondato, in quanto l’art. 9 della legge n. 289
del 2002 prevede espressamente che per beneficiare “delle
disposizioni” ivi contenute i contribuenti “presentano

Una

dichiarazione con le modalità previste dai commi 3 e 4” del
precedente art. 8, “Chiedendo la definizione automatica_ “.
Questa Corte ha in proposito affermato che “ai fini del
perfezionamento del condono fiscale ex artt. 8 e 9 della 1. n.
289 del 2002, costituisce adempimento imprescindibile la
presentazione in via telematica direttamente, ovvero avvalendosi
degli intermediari abilitati, di una formale dichiarazione
integrativa nei termini previsti dalla legge, non essendo
sufficiente il solo pagamento dei maggiori importi dovuti
all’Amministrazione finanziaria, pur se tempestivamente versati,
poiché la presentazione di detta dichiarazione è finalizzata a
consentire all’Erario di determinare correttamente la base
imponibile e di stabilire se le somme corrisposte dal

2

marzo 2004, divenuto definitivo per mancata impugnazione. Ciò a

contribuente siano state esattamente calcolate” (Cass. n. 17821
del 2016), e che “ai fini del perfezionamento del condono fiscale
ex art. 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, costituisce
adempimento imprescindibile la presentazione di una formale
dichiarazione integrativa nei termini previsti dalla medesima
disposizione, non essendo sufficiente il solo pagamento dei
maggiori importi dovuti all’Amministrazione finanziaria, pur se
tempestivamente versati, poiché la presentazione di detta
determinare correttamente la base imponibile e di stabilire se le
somme corrisposte dal contribuente siano state esattamente
calcolate” (Cass. n. 26506 del 2011).
Nel caso in esame è incontroverso che nessuna dichiarazione
era stata presentata.
Il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza
impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con
il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
Le spese del presente giudizio seguono la soccomtenza e si
liquidano come in dispositivo, mentre possono essere compensate
le spese relative ai gradi di merito, in considerazione della
particolarità della fattispecie.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata
e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del
contribuente.
Condanna il contribuente al pagamento delle spese,
liquidate in euro 1.800 per compensi di avvocato, oltre alle
spese prenotate a debito, e dichiara compensate fra le parti le
spese relative ai gradi di merito.
Così deciso in Roma il 27 gennaio 2017.
Il consigliere estensore

DEPOSn’ATOINCANCELLERIA

dichiarazione è finalizzata a consentire all’Erario di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA