Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29365 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 14/11/2018, (ud. 07/06/2018, dep. 14/11/2018), n.29365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7751-2014 proposto da:

K.E.V., quale erede di R.S.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE, 14, presso

lo studio dell’avvocato ALESSIA CIPROTTI, che la rappresenta e

difende, giusta procura speciale notarile in atti;

– ricorrente –

contro

AVIVA ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 27,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO ROMAGNOLI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

B.R., quale titolare della Cattaneo Assicurazioni;

– intimata –

Nonchè da:

B.R., quale titolare della Cattaneo Assicurazioni,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RODI 32, presso lo studio

dell’avvocato MARTINO UMBERTO CHIOCCI, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AVIVA ITALIA S.P.A., K.E.V., quale erede di

R.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1871/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/03/2013 R.G.N. 4250/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2018 dal Consigliere Dott. LAURA CURCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbimento del ricorso incidentale condizionato;

udito l’Avvocato NICOLA LAURENTI per delega Avvocato ALESSIA

CIPROTTI;

udito l’Avvocato MARTINO UMBERTO CHIOCCI;

udito l’Avvocato MAURIZIO LANIGRA per delega Avvocato MAURIZIO

ROMAGNOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 1871 del 2013 la corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello di R.S., dante causa dell’odierna ricorrente K.E., avverso la sentenza del tribunale di Roma del 2009 che aveva rigettato la domanda del R., il quale aveva convenuto in giudizio B.R., titolare dell’Agenzia assicurativa Cattaneo e la società Aviva Italia spa, chiedendo la condanna delle convenute al pagamento in suo favore di Euro 200.000.00 a titolo di compensi provvigionali per la sua attività di mediazione assicurativa svolta in loro favore, contribuendo alla stipula di polizze RCA con Aviva, presso l’agenzia Cattaneo.

La corte, confermando la decisione di primo grado, sia pure con motivazione diversa, ha ritenuto infondata la domanda non per l’assenza di un contratto tra il R. e le appellate – in quanto l’attività di mediazione era stata resa su incarico dei clienti assicurati – come ritenuto dal giudice di prime cure, ma per prescrizione di tutti i crediti vantati dall’appellante, dovendosi applicare, secondo la corte romana, la disciplina di cui agli artt. 1754 c.c. e ss e quindi dovendosi ritenere verificata la prescrizione annuale prevista dall’art. 2950 c.c.

La corte ha poi aggiunto che andava comunque escluso qualsiasi diritto del mediatore nei confronti dell’ agenzia Cattaneo, in quanto il diritto alla provvigione sorgeva nei confronti dei contraenti, ossia dell’assicurato e della società assicuratrice, nel caso in esame la Aviva Italia spa, non anche nei confronti dell’agente B. e che, comunque, pur volendosi ritenere in astratto sussistente il diritto alle provvigioni, l’appellante R. non aveva assolto l’onere di prova ai sensi dell’art. 2697 c.c., essendo onere del mediatore allegare e provare non solo l’avvenuta conclusione del contratto, ma anche tutti gli elementi indispensabili per la quantificazione delle somme pretese, non potendo il potere equitativo riconosciuto al giudice dall’art. 1755 c.c. sopperire alle deficienze probatorie delle parti: nel caso in esame R. si era limitato solo ad indicare un elenco di presunti assicurati, senza tuttavia precisare gli estremi identificativi di contratti conclusi, l’oggetto degli stessi, i premi corrisposti, dati essenziali per la determinazione del compenso provvigionale, non essendo sufficienti le lettere di incarico prodotte. Ha infine escluso la corte che potesse configurarsi un’ipotesi di ingiustificato arricchimento ai sensi dell’art. 2041 c.c., azione esperibile solo quando non esista qualsiasi altro strumento di tutela.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’erede del R., affidato ad otto motivi, a cui hanno resistito con controricorso Aviva Italia e B., titolare dellàagenzia Cattaneo, che ha svolto anche ricorso incidentale condizionato. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I motivi del ricorso principale hanno riguardato: 1) la violazione dell’art. 2948 c.c. in relazione all’inquadramento del broker R. come mediatore e quindi lavoratore coordinato e continuativo ai sensi dell’art. 409 c.p.c., n. 3, per non avere la corte territoriale applicato la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., n. 4, pur avendo correttamente riconosciuto che la prestazione del R. costituiva un’attività di brokeraggio in forma di collaborazione coordinata e continuativa, con maturazione della provvigione alla conclusione delle singole polizze periodicamente stipulate entro ogni esercizio di attività; 2) la violazione dell’art. 12 preleggi in relazione all’art. 2946 c.c., per non avere la corte territoriale applicato analogicamente la prescrizione decennale, ma ritenuto applicabile quella annuale di cui all’art. 2950 c.c., nonostante la natura comunque coordinata e continuativa dell’attività di brokeraggio svolta, non una tantum, nell’interesse della società Aviva Italia, come peraltro riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata; 3) la violazione dell’art. 420 c.p.c., comma 1 e dell’art. 416 c.p.c. in relazione all’art. 116 c.p.c., per avere la corte di merito ritenuto il difetto di prova delle prestazioni di broker dedotte in assenza di estremi identificativi dei contratti conclusi, nonostante la società non avesse mai contestato, sin dalla memoria di costituzione di primo grado, lo svolgimento di tale attività di brokeraggio svolta in suo favore e neanche il numero di 2500 polizze indicato nella memoria di costituzione, risultando peraltro anche l’indicazione di numerose polizze in un documento prodotto dalla società, attribuite al R.; e nonostante non vi fosse stata neanche contestazione alcuna sul volume di affari dell’importo di due milioni indicato nel ricorso di primo grado; 4) la violazione dell’art. 115 c.p.c. oltre che l’omessa valutazione di fatti decisivi ammessi ed incontestati ed oggetto di articolazione istruttoria, per non aver dato la corte romana ingresso alle prove testimoniali richieste nel capitoli articolati nel ricorso introduttivo; 5) la violazione degli artt. 115 e 210 c.p.c. per non avere la corte accolto l’istanza di ordine di esibizione alla società Aviva di documenti relativi all’attività di brokeraggio; 6) la violazione dell’art. 1755 c.c., comma 2 per non aver operato la corte territoriale una quantificazione equitativa in difetto di pattuizioni e di usi assenti in materia di captive broker, basandosi sugli elementi in atti, quali il numero di 2500 polizze, l’omogeneità delle stesse, le percentuali adottate dalla compagnia, percentuali indicate dalla stessa Cattaneo Assicurazioni; 7) la violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c., per avere la sentenza impugnata rigettato la domanda di ingiustificato arricchimento, limitandosi a richiamare la natura residuale di detta norma di legge e ciò quanto meno con riferimento alla posizione dell’agenzia Cattaneo nel confronti della quale la sentenza ha escluso un rapporto di brokeraggio; 8) la violazione dell’art. 409 c.p.c., n. 3 per avere la corte di merito escluso l’esistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche con l’agenzia Cattaneo, collaborazione che si svolgeva contemporaneamente con entrambi i soggetti, che necessitavano dell’operato del R. per stipulare le polizze con residenti in aree non coperte dall’Agente Aviva.

Con ricorso incidentale condizionato la titolare dell’agenzia Cattaneo, B., ha dedotto: 1) l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 consistente nel rapporto contrattuale con l’Agenzia Cattaneo dedotto dal R., esaminato ed escluso dal tribunale, ma del tutto ignorato dalla corte d’appello; 2)la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, lett. b, n. 4 per avere omesso la corte di esaminare l’infondata domanda del R. circa l’esistenza dell’accordo contrattuale con l’agenzia, di cui il broker aveva sostenuto l’inadempimento ai sensi dell’art. 1218 c.c.

Il ricorso principale è inammissibile.

Con i primi due motivi si lamenta una violazione di legge consistita nell’errata omessa applicazione del regime prescrizionale quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c. o di quello decennale di cui all’art. 2946 c.c., nonostante la corte d’appello avesse ritenuto sussistere una collaborazione coordinata e continuativa. Tuttavia la doglianza non coglie nel segno, atteso che la corte non ha accertato l’esistenza di una collaborazione coordinata e continuativa ma ha solo ricondotto l’attività del R. anche a quella del mediatore che, come tale, è remunerabile ai sensi dell’art. 1755 c.c. e pertanto ha ritenuto applicabile la specifica prescrizione annuale prevista dall’art. 2950 c.c.

Ma, comunque la censura si concentra su di un aspetto non decisivo, atteso che la corte di merito ha fondato la propria decisione di rigetto della domanda anche su una seconda ratio decidendi, attinente alla mancata prova da parte del R. delle avvenute mediazioni, non essendo stati indicati nel ricorso introduttivo di causa tutti i contratti ed in particolare gli estremi identificativi, l’oggetto degli stessi e l’ammontare dei premi corrisposti, rilevando anche la non esaustività dei nominativi dei presunti assicurati, precisando che la documentazione prodotta non era idonea a colmare le carenze dell’atto introduttivo, anche con riferimento all’effettiva conclusione dei contratti di assicurazione.

Anche il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè si censurano in maniera generica aspetti motivazionali della sentenza, consistenti nell’aver omesso di valutare la mancata comparizione del legale rappresentante alla prima udienza o la mancata contestazione da parte delle convenute in primo grado di fatti posti a base delle pretese e che sarebbero dedotti ricorso ex art. 414 c.p.c., fatti che peraltro non vengono neanche dettagliatamente trascritti nel ricorso di legittimità.

Quanto al quarto ed al quinto motivo, non si individuano esattamente neanche i vizi lamentati, atteso che in rubrica si indica la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 155c.p.c. e art. 210 c.p.c., ma poi si lamenta in realtà la mancata ammissione delle prove testimoniali, o il mancato accoglimento di una richiesta di ordine di esibizione di documenti, senza peraltro che si trascrivano neanche capitoli di prova non ammessi o si precisi l’esatto contenuto di detti documenti.

Inammissibile poi è il sesto motivo per totale mancanza di specificità, atteso che si deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 1755 c.c., comma 2 in tema di liquidazione equitativa delle provvigioni, ma di fatto si svolge una generica censura dell’ attenta motivazione che la sentenza impugnata ha fornito in ordine all’assenza di elementi che consentissero di effettuate una determinazione equitativa delle provvigioni ritenute spettanti, così finendo per richiedere semplicemente un riesame di merito sugli elementi probatori, ritenuti dalla corte del tutto inidonei per una determinazione equitativa.

Ancora del tutto inammissibili devono ritenersi sia il settimo motivo di ricorso che l’ottavo, i quali si riferiscono al solo rapporto che sarebbe intercorso con l’agenzia Cattaneo e che, come gli altri motivi, denunciano solo formalmente una violazione di legge, per poi esporre delle doglianze del tutto generiche e prive di specificità, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

Ed infatti quanto al settimo motivo il ricorrente si duole che la corte territoriale non abbia riconosciuto la sussistenza di presupposti per l’applicazione dell’art. 2041 c.c. quanto meno con riferimento al rapporto intercorso con l’agenzia Cattaneo, deducendo in realtà un mancato esame dei presupposti di fatto relativi al rapporto intercorrente tra il broker R. e tale agenzia, che emergerebbero da documenti allegati al ricorso, ai quali genericamente si richiama. E’ di tutta evidenza la confusione che la parte ricorrente fa tra il motivo di violazione di norma di diritto formalmente invocato, che postula una censura di errata sussunzione di una fattispecie concreta – in fatto del tutto accertata, dunque incontestata – nella previsione di legge invocata e la critica mossa all’impugnata sentenza, che si concreta invece in una lamentata mancanza di accertamento dei fatti sui quali viene fondata la domanda di indennizzo ai sensi dell’art. 2041 citato.

Egualmente quanto all’ottavo motivo si indica in rubrica la violazione dell’art. 409 c.p.c., n. 3, per poi specificare la censura come “omessa e/o contraddittoria e/o illogica motivazione, in ordine ad un fatto decisivo” e che si risolve in una breve ed anche quì generica esposizione delle attività svolte dal R. in qualità di broker anche per conto dell’agenzia Cattaneo, che la sentenza impugnata non avrebbe considerato; con evidente violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, per difetto di specificità del motivo.

Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale, restando assorbito il ricorso incidentale condizionato, con condanna della parte ricorrente, soccombente, alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, a cui va aggiunto il pagamento del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato della B. e condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, per ciascuna delle parti controricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

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