Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29364 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. II, 28/12/2011, (ud. 29/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare A. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8833-2006 proposto da:

G.D. C.F. (OMISSIS), C.V. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POMPEO

MAGNO 3, presso lo studio dell’avvocato GIANNI SAVERIO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BERTI FRANCO;

– ricorrenti –

contro

P.O. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato OZZOLA

MASSIMO, rappresentato e difeso dall’avvocato CORSINOVI CARLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1724/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 16/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’Avvocato Berti Franco difensore dei ricorrenti che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Silvagni Barbara con delega depositata in udienza

dell’Avv. Corsinovi Carlo difensore del controricorrente che ha

chiesto l’inammissibilità del ricorso, e in subordine, il rigetto

del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso, e

la condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 5/8/1994 P.O. conveniva in giudizio C.V. e, premesso di avere posseduto, edificandola, da oltre un ventennio (dal Marzo 1967) un porzione di terreno di mq. 49 iscritta al Catasto terreni del Comune di Vinci al foglio 23, particella 687 intestata al predetto convenuto, chiedeva di esserne dichiarato proprietario per usucapione. Il convenuto si costituiva contestando la domanda; il contraddittorio era integrato nei confronti di G.D., moglie del convenuto e comproprietaria in quanto bene ricadente nella comunione familiare. All’esito di istruttoria (espletata con prove documentali e testimoniali) il Tribunale di Firenze con sentenza del 30/6/2003 accoglieva la domanda attrice. C.V. e G.D. proponevano appello al quale resisteva il P..

La Corte di Appello di Firenze con sentenza del 16/11/2005 rigettava l’appello rilevando:

che il P. aveva esercitato il possesso ultraventennale su tutto il terreno di mq. 49 costituente la particella 687, come dimostrato dal fatto che vi aveva edificato un immobile a due piani;

che non assumeva rilevanza la circostanza che gli oneri fiscali fossero pagati dal soggetto al quale era intestato il bene in quanto tale adempimento fiscale non contrastava con l’esercizio del potere di fatto sulla cosa da parte del P., nè era sintomatico di un perdurante possesso da parte dell’intestatario;

che l’acquisto per usucapione non poteva essere limitato allo spazio di proiezione geometrica del fabbricato con esclusione dei residui 34 metri perchè tale terreno residuo era legato alla costruzione da vincolo pertinenziale e perchè il P., per eseguire la costruzione prese possesso dell’intera, pur minuscola area, il cui possesso non era successivamente perduto in mancanza di un atto di acquisizione del possesso da parte di altri, del quale non v’era traccia in atti.

C.V. e G.D. propongono ricorso per Cassazione affidato due motivi. Resiste con controricorso P.O..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, così testualmente formulato “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1158 c.c. in relazione all’art. 1141 c.c., comma 1” i ricorrenti sostengono che non sarebbe stato considerato che la presunzione di possesso di cui all’art. 1141 c.c., comma 1 era stata superata da un presunzione contraria costituita, nel caso concreto, dal pagamento delle imposte sul bene, dichiarato dal C. nella dichiarazione dei redditi.

2. Occorre premettere che nel caso di esercizio di un potere di fatto sulla cosa, spetta a chi, come gli odierni ricorrenti, contesti il possesso l’onere di provare che esso derivi da atti di tolleranza;

atti che possono trovare fondamento nello spirito di condiscendenza, nei rapporti di amicizia o di buon vicinato e implicano una previsione di saltuarietà o transitorietà (cfr., ex multis Cass. 11/1/1989 n. 81).

Ciò premesso, il motivo è inammissibile perchè si risolve in una censura della valutazione di merito della Corte di appello che, con motivazione immune da censure, ha ritenuto del tutta inidonea a contrastare la presunzione di possesso, rispetto al conclamato esercizio di fatto del potere sulla cosa da parte dell’attore, la circostanza del pagamento delle imposte sul bene da parte dell’intestatario del bene; infatti, la denuncia dei redditi e il pagamento delle imposte costituiscono un obbligo dell’intestatario del bene e da essi non può desumersi alcun indizio in ordine all’esistenza di un titolo del godimento del bene da parte di un terzo.

3. Con il secondo motivo, così testualmente formulato “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1141 c.c., comma 1 anche in relazione agli artt. 2697 e 1158 c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 817 c.c. in relazione all’art. 1141 c.c., comma 1 e art. 1158 c.c.; violazione dell’art. 112 c.p.c.” i ricorrenti assumono che il giudice di appello ha ritenuto che il P., edificando, avesse preso possesso non solo della parte edificata, ma anche della residua porzione di terreno, compresa nella particella 687 invece non edificata, mentre non vi sarebbe stata prova che avesse iniziato a possedere anche tale parte residua, con la conseguenza che non poteva applicarsi, la presunzione di possesso di cui all’art. 1141 c.c., comma 1. I ricorrenti aggiungono che non poteva ritenersi provato un possesso sulla base della semplice circostanza che sulla residua parte di terreno fosse stata utilizzata come cantiere per la costruzione dell’immobile, nè che tale parte non edificata fosse stata destinata a pertinenza, posto che il vincolo pertinenziale, comunque non provato, ai sensi dell’art. 817 c.p.c. può essere imposto solo dal proprietario.

Deducono, infine, il vizio di extrapetizione assumendo che mentre era stata domandata l’usucapione del terreno sul quale era edificato il fabbricato, il giudice aveva dichiarato anche l’usucapione, non richiesta, del terreno circostante.

4. La prima parte della censura è inammissibile sotto il profilo delle dedotte violazioni di norme di legge in quanto il giudice di appello non ha falsamente applicato o violato le norme di legge richiamate, ma ha accertato che il possesso utile all’usucapione era esercitato anche sulla parte non edificata del lotto non solo sulla base di argomenti logici e presuntivi (con riferimento all’occupazione per la costruzione del manufatto) ma anche perchè la parte residua era stata posseduta dall’attore in quanto destinata (in fatto) a servizio dell’immobile e perchè non risultava mai cessato l’accertato iniziale possesso anche dell’area residua.

La censura relativa all’extrapetizione è infondata: risulta che sin dal primo grado (v. citazione e verbale di udienza del 16/4/1996) dell’intera particella per metri quadrati 49 sulla quale insisteva il fabbricato, seppure limitatamente a 15 metri quadri.

5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con la condanna dei ricorrenti alle spese di questo giudizio di Cassazione liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare a le spese di questo giudizio di Cassazione che liquida in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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