Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29364 del 23/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 23/12/2020), n.29364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2487/2016 R.G. proposto da:

Equitalia Sud s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Gioia Vaccari,

con domicilio eletto in Roma, via Gioacchino Rossini, n. 18, presso

lo studio della stessa;

– ricorrente-

D.L.C., rappresentata e difesa dall’Avv. Rita Gradara, con

domicilio eletto in Roma, Largo Somalia, n. 67, presso lo studio

della stessa;

– controricorrente –

e contro

Agenzia delle entrate Direzione provinciale Ufficio controlli Roma 2,

in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, via Canton,

n. 20;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

n. 5903/2015 depositata il 13 novembre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre

2020 dal Consigliere Giuseppe Nicastro.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Equitalia Sud s.p.a. notificò a D.L.C. un preavviso di iscrizione ipotecaria emesso sulla base di “ventisette cartelle (di pagamento) riguardanti crediti tributari e non tributari” (così la sentenza impugnata), per un importo complessivo di Euro 175.961,81;

il preavviso di iscrizione ipotecaria fu impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma che rigettò il ricorso della contribuente;

avverso tale pronuncia, D.L.C. propose appello alla Commissione tributaria regionale del Lazio (hinc anche: “CTR”), che lo accolse con la motivazione che “(l)’impugnata sentenza ha errato nel ritenere valida l’iscrizione ipotecaria. Invero, il collegio rileva che in atti risulta acclarato che alcune delle cartelle poste a fondamento dell’iscrizione ipotecaria sono state annullate in via di autotutela oppure in via giudiziaria. E’ evidente, pertanto, – una volta acclarato che il credito per cui è stata iscritta ipoteca non è più lo stesso ma si è ridotto – che sorge la necessità di ridurre l’ipoteca di cui trattasi oppure di annullarla. Nella specie, la riduzione non è possibile perchè non è stata richiesta da parte dell’Ufficio. Conseguentemente, la stessa deve essere annullata essendo esclusa la riduzione d’ufficio. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo”;

per tali ragioni, la CTR “acco(lse) l’appello del contribuente e condann(ò) il concessionario al pagamento delle spese di lite che liquid(ò) in Euro 1.500,00 oltre accessori come per legge”;

avverso tale sentenza della CTR – depositata in segreteria il 13 novembre 2015 e non notificata – ricorre per cassazione Equitalia Sud s.p.a., che affida il proprio ricorso, spedito il 18 gennaio 2016, a tre motivi;

D.L.C. resiste con controricorso;

l’Agenzia delle entrate Direzione provinciale Ufficio controlli Roma 2 non ha svolto attività difensiva;

D.L.C. ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1), la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2, 3 e 19, per avere la CTR parzialmente superato i limiti della propria giurisdizione, in quanto, annullando integralmente l’impugnato preavviso di iscrizione ipotecaria, si è pronunciata anche sulla parte di tale atto che concerneva crediti di natura non tributaria;

con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, dell’art. 2877 c.c., per avere la CTR negato di potere ridurre l’ipoteca (in conseguenza della diminuzione dell’importo del credito per il quale era stata iscritta dovuta al fatto che “alcune delle cartelle poste a fondamento dell(a stessa) sono state annullate in via di autotutela oppure in via giudiziaria”) per la ragione che detta riduzione “non (era) stata richiesta da parte dell’Ufficio”;

con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 stesso codice in quanto la CTR l’ha condannata al rimborso delle spese di lite avendola identificata come parte soccombente in violazione del principio di causalità, atteso che l’iscrizione di ipoteca era stata annullata in assenza di responsabilità a essa imputabili;

il primo motivo è fondato;

le Sezioni unite di questa Corte hanno ormai chiarito che, “(c)on riferimento alle controversie aventi per oggetto l’iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, anche a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. e)-bis, dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 26-quinquies, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006, n. 248, applicabile “ratione temporis”, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi – ciascuno per il proprio ambito come appena individuato – se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari” (Cass., S.U., 11/07/2017, n. 17111, Rv. 644920-01);

posto che, nel caso di specie, l’impugnato preavviso di ipoteca concerneva, come si è visto, “crediti tributari e non tributari”, dal citato principio di diritto – che questo Collegio condivide – discende che la CTR, annullando integralmente il suddetto atto, e pronunciandosi, perciò, anche sulla parte di esso che si riferisce a crediti di natura non tributaria, è incorsa nel denunciato vizio di parziale difetto di giurisdizione;

il secondo motivo è fondato;

la peculiarità del credito fiscale, in quanto preordinato ad assicurare il regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato, ha indotto il legislatore a prevedere una speciale disciplina della riscossione coattiva delle imposte non pagate, diversa – e più favorevole (per semplicità e speditezza) per l’amministrazione finanziaria – rispetto a quella dell’esecuzione forzata ordinaria;

a tale proposito, e per quanto qui interessa, va rammentato che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, comma 1, attribuisce efficacia di titolo esecutivo al ruolo – cioè all'”elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario” (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10, comma 1, lett. b) – così consentendo la formazione del titolo esecutivo sulla base di un atto della stessa amministrazione creditrice;

il D.Lgs. n. 602 del 1973, art. 77 – disposizione che viene qui direttamente in rilievo (secondo cui: “(d)ecorso inutilmente il termine di cui all’art. 50, comma 1 (cioè “il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento”), il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede (comma 1). L’agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all’espropriazione di cui all’art. 76, commi 1 e 2, purchè l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila Euro (comma 1-bis). Se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell’art. 79, il concessionario, prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all’espropriazione (comma 2). L’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1″ (comma 2-bis)) – stabilisce poi l’idoneità del titolo esecutivo rappresentato dal ruolo a costituire anche titolo per l’iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore e, quindi, a dare vita a una garanzia reale, a favore dell’amministrazione finanziaria, in forza di un atto autonomamente emesso dalla stessa;

quanto alla natura giuridica di tale ipoteca, questa Corte ne ha più volte ribadito l’autonomia, escludendo che essa possa essere ricondotta o assimilata a una delle tre “categorie” di ipoteca contemplate dal codice civile, in particolare: 1) all’ipoteca legale (art. 2817 c.c.), stante la mancanza di un preesistente atto negoziale il cui adempimento il legislatore abbia inteso garantire; 2) all’ipoteca giudiziale (art. 2818 c.c.), in quanto il titolo per l’iscrizione è costituito – come si è visto – da un atto amministrativo e non da un provvedimento del giudice; 3) all’ipoteca volontaria (art. 2821 c.c.), la quale presuppone l’adesione del debitore (tra le tante, Cass., 01/03/2012, n. 3232, 09/04/2015, n. 7075);

da quanto precede discende che, poichè il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, ricollega il diritto dell’agente della riscossione di iscrivere l’ipoteca al credito iscritto a ruolo, qualora, come nella specie, stante il sopravvenuto annullamento, in sede giudiziale o in via di autotutela, di una cartella di pagamento, il credito iscritto a ruolo risulti minore, risulterà in parte insussistente – in relazione alle maggiori somme originariamente iscritte – il presupposto legittimante l’iscrizione dell’ipoteca;

fatte queste premesse, è possibile esaminare la questione posta dal motivo, la quale attiene al contenuto della cognizione del giudice tributario e all’estensione dei suoi poteri decisori, trattandosi, in particolare, di stabilire se il giudice tributario che sia investito dell’impugnazione di un’iscrizione di ipoteca di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, e che abbia accertato che, stante il sopravvenuto annullamento, in sede giudiziale o in via di autotutela, di una cartella di pagamento, il credito iscritto a ruolo – che aveva costituito il titolo per iscrivere l’ipoteca – venga a essere minore, in mancanza di domanda dell’amministrazione finanziaria di riduzione dell’ipoteca, debba annullare in toto l’iscrizione (come ritenuto dalla CTR) ovvero debba annullarla solo nella parte che trovava il proprio presupposto nelle maggiori somme originariamente iscritte e ordinare la riduzione dell’ipoteca (come sostenuto dalla ricorrente);

il Collegio ritiene che la risposta corretta sia quest’ultima;

nel definire i caratteri propri della giurisdizione tributaria, questa Corte, il cui orientamento al riguardo è ormai consolidato, ha chiarito che, dalla natura del processo tributario – il quale è annoverabile non tra quelli di “impugnazione-annullamento” bensì tra i processi di “impugnazione-merito”, poichè è diretto non alla mera eliminazione (giuridica) dell’atto impugnato ma, estendendosi la cognizione al rapporto d’imposta, alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione del contribuente sia dell’accertamento dell’amministrazione finanziaria – discende che, qualora il giudice tributario reputi invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullarlo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e ricondurla alla misura corretta, entro i limiti posti dalle domande di parte (tra le tante, Cass., 28/06/2016, n. 13294);

applicando, mutatis mutandis, tale principio al processo che abbia a oggetto l’impugnazione di un’iscrizione di ipoteca di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, ne discende pianamente che, qualora il giudice tributario reputi invalida (in via derivata) tale iscrizione per il motivo di carattere sostanziale – che, stante il sopravvenuto annullamento, in sede giudiziale o in via di autotutela, di una cartella di pagamento, il credito iscritto a ruolo risulta minore e risulta quindi in parte insussistente, in relazione alle maggiori somme originariamente iscritte, il presupposto legittimante l’iscrizione dell’ipoteca, non può annullare in toto l’iscrizione ma deve ricondurla alla misura corretta, annullandola solo nella parte che trovava il proprio presupposto nelle maggiori somme originariamente iscritte nonchè ordinando la riduzione dell’ipoteca ai sensi dell’art. 2872 c.c., e, in particolare, la riduzione dell’importo per il quale essa era stata iscritta al doppio dell’importo complessivo del (minor) credito ancora a ruolo;

la CTR, annullando invece in toto l’iscrizione di ipoteca, ha evidentemente violato tale principio;

la sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione al primo e al secondo motivo e la causa deve essere rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, che dovrà deciderla uniformandosi a quanto sopra statuito e che dovrà altresì provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione;

l’accoglimento del primo e del secondo motivo, con la conseguente cassazione con rinvio della causa, comporta l’assorbimento del terzo motivo, concernente la ripartizione delle spese di lite, atteso che la relativa censura è rivolta contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio, è destinata a essere travolta dalla suddetta cassazione con rinvio, a seguito della quale la liquidazione delle spese dei precorsi gradi andrà effettuata dal giudice del rinvio, tenendo conto dell’esito finale del giudizio (Cass., 06/10/1972, n. 2884, 06/02/2017, n. 3069).

P.Q.M.

accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA